"Propaganda oscena viene fatta da chi dice che questi bambini saranno immediatamente adottabili", ha affermato il ministro nel corso della puntata di ieri sera di Matrix che, sul tema dell'immigrazione, l'ha visto opposto alla vicepresidente della Camera Rosy Bindi.
Il ministro dell'Interno ha spiegato che "non e' vero che una donna che partorisce, anche se clandestina, non possa registrare il figlio". Poiche', in base alle norme che non consentono l'espulsione delle donne in stato di gravidanza nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e' prevista la possibilita' che "il questore dia il permesso di soggiorno di sei mesi alla donna che registrera' il figlio perche' diventino regolari".
Nel corso della registrazione della puntata non sono mancati momenti di aperto scontro tra Maroni e la Bindi, con il conduttore Alessio Vinci spesso chiamato a moderare toni accesi. A un tratto, Maroni, di fronte al continuo incalzare della Bindi, ha esclamato: "A Roma dicono, e' de coccio". La puntata si e' poi conclusa serenamente con una stretta di mano tra i due.














Commenti
La nebbia della "Padania" nn ti fa vedere oltre?...
Il permesso per cure mediche (gravidanza) si rilascia alla madre fino ai 6 mesi del figlio (al padre in via eccezionale) dopodichè, una volta scaduto il permesso, diventa punibile dalla legge per il reato di clandestinità. La madre dove poi lasciare l'Italia con il figlio per non perdere la patria potestà e ogni diritto sul propirio figlio. E' questo l'argomento del dibattito!
Informati prima di parlare e nn controbattere sempre solo per il gusto di andare contro a chi nn ha le tue stesse idee!
e perche,dobbiamo dare il permesso a tutti solo perche diventano genitori?
ma io non so voi come ragionate,davve ro..
questo pericolo quando l'entrata di stranieri supera velocemente certi
livelli. Colpa principale è stata la miopia della nostra
classe politica. Adesso non so proprio come si può tornare indietro.
Forse diminuendo la quota di stranieri e aumentando la completa
assimilazione culturale di chi entra nel nostro Paese.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
Ma quale aiuto?!?...
Dopo la scadenza del Pds diventi clandestino è quindi viene applicato il reato di clandestinità: espulsione! Il Pds per gravidanza viene rinnovato soltanto per gravi motivi di salute della madre o del neonato (legge già in vigore!).
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