Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario
n. 106, 9 maggio 2001
Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Capo
III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488
del 1999)
1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi
nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione
di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Fatte salvo le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze
di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano
le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di
favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra la amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni
pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati
all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea
e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento
economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza,
di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato
in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione
o ente internazionale.
3. Il personale che
presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero
è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni
che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente
le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1
e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo
trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di
dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze
per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano
le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione
preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei
motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici
e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte
per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione,
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul
piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e
delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente,
o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità
di pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del
personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni
comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai
sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione,
le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si
conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale
nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di
disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia
per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN,
e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni.
La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi
nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura
di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità
il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso
altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento
in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti
al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È
riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Il personale in
disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non
economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche,
ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di
cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni,
l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego,
si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in
disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità
di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La
spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza
sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento
del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale
data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale
di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi
nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale
del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità
e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale,
in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito
elenco.
7. Per gli enti pubblici
territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve
le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative
al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato
il dissesto.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs.
n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del
decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla
legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
274, comma 1 lett. aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono
in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie
da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità
con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980,
n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono
per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità
e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è
subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici
per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome
si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente
del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale
o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni
di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile
e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni
ed integrazioni.
7. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi,
i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi
fissati dai commi precedenti.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni,
nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui
ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti
a tempo determinato, dei contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare
la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione
e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18
aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
2. In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale
titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal
1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti
il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza
richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità
cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei
quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. I cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi
dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti.
Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici
e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap
(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori
di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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