(Sergio Briguglio 13/3/2006)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
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D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D.
LGS. 380/1998);
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con
L. 106/2002);
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo (indicata con L. 189/2002);
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR
115/2002);
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L.
289/2002);
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(indicata con L. 34/2003);
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata
con L. 271/2004)
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L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
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L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
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L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato
con D. LGS. 256/2004)
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D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
(indicato con D. LGS. 251/2004)
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
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D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
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L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
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D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
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L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
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DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione,
(indicato con DPR 334/2004)
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DPR
54/2002: Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)
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DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
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L.
39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato
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L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
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DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
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L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con
tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) L.
155/2005 (grassetto con sottolineatura
punteggiata) |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello
straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della
giustizia, delle attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allĠarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento
delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi
breve, il documento
programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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|
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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|
|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4.
Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma dellĠarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote disciplinata in
conformit con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nellĠanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[1]. |
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5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici
sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[2] |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2.
Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego
del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e
motivato che deve essere comunicato allĠinteressato unitamente alle modalit
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri
dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. |
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4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme
comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validit a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[3] |
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3.
La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dĠingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
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a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
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b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale,
o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione; |
b) (É); |
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c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
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d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
d) (É); |
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e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
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a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL[4]
per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5] |
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
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8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del 13 giugno 2002[6],
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai
predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identit e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445[7]. |
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8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci
anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
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9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allĠUnione europea o apolide, contiene (É): |
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a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
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3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
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3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
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|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
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9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
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|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
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2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellĠUnione europea
residente in Italia. |
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3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu: |
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a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
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b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
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c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
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d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
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5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
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b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
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3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si
applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora
il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti
di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[8] |
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4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
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5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[9]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente[10]. |
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|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[11] |
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5-bis. Il Ministero
dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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|
6[12]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la
reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, eĠ punito con la reclusione da
uno a cinque anni[13] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
|
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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3.
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui
il fatto commesso mediante lĠutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
stato favorito lĠingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lĠingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[14] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[15] |
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|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[16] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[17] |
|
|
|
3-ter. Se i fatti
di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena detentiva
eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica[18] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
|
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[19] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
|
|
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera
per evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
|
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
|
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[20].
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.[21] |
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|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[22] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[23]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
|
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
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|
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[24] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
|
|
8.
I beni (É)[25] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
articolo, sono[26] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[27] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[28]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[29], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[30] |
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8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
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8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[31] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
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|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
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|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della
Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre
unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646. |
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|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero sottoposto a procedimento penale, lĠautorit giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata
o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma
1. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione,
richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona
offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
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3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
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3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
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3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
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3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura
penale. |
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3
sexies. (...)[32] |
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4.
LĠespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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a) espulso ai sensi del comma 1 o si
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con lĠintimazione; |
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b) espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
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5.
Si procede altres allĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questĠultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e
nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[33] territorialmente competente il provvedimento con il
quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [34] [35] |
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5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo.[36] |
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6.
Negli altri casi, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di
frontiera. Quando lĠespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
lĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
6.
(É). |
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7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
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8.
Avverso il decreto di espulsione
pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di
trenta giorni qualora lĠespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente
il ricorso al giudice di pace[37] del luogo in cui ha sede lĠautorit
che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[38] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[39], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove
necessario, da un interprete. |
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9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[40] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[41]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. |
9.
(É). |
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|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete. |
10
(É). |
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|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno; in caso di trasgressione,
punito con lĠarresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con accompagnamento
immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[42] ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
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|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[43] |
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13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[44] si procede con rito direttissimo. |
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14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallĠinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallĠinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
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15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
l3-bis[45] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso.
Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria,
all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[46] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
|
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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|
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2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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|
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[47], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
|
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.[48] |
|
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero
lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il
giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
|
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|
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
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|
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da
sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata disposta percheĠ il permesso di
soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di[49] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[50] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione[51] da uno a quattro anni. |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[52] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone[53] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[54]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio
lĠarresto dellĠautore del fatto.[55] |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
|
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|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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|
Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo
163 del codice penale n le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma
1, del presente decreto, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
|
|
2.
LĠespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile,
secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
|
|
|
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
|
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
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5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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|
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6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellĠimputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
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2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
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b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
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c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allĠUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allĠUnione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
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2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
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4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7.
Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
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5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
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6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LĠonere derivante dal presente articolo valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve
presentare allĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lĠautorizzazione al lavoro
di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
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2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
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c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
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d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
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3.
LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lĠautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e
dellĠarticolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
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4.
Ai fini di cui al comma 3, lĠufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allĠUnione
europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
|
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5.
LĠautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
|
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6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
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7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
|
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6.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dellĠautorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto
dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore (...). |
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7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
lĠaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS e
allĠINAIL[56], tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario
competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
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8. Il datore di lavoro deve altres esibire
allĠufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
|
|
9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di
soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale del
lavoro, anche ai fini dellĠiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per
lĠimpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
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10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre
mesi a un anno o con lĠammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,
revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
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11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallĠarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza | ||