(Sergio Briguglio 13/3/2006)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D. LGS. 380/1998);

o      Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);

o      Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con L. 106/2002);

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (indicata con L. 189/2002);

o      Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR 115/2002);

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L. 289/2002);

o      Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (indicata con L. 34/2003);

o      Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata con L. 271/2004)

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la paritˆ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato con D. LGS. 256/2004)

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato con D. LGS. 251/2004)

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR 334/2004)

 

-        DPR 54/2002: Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel territorio dello Stato

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA PRESENTE LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DA

L. 106/2002 (grassetto italico);

D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato);

L. 189/2002 (grassetto);

L. 289/2002 (grassetto sottolineato);

D. LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con tratteggio);

L. 34/2003 (grassetto italico con sottolineatura punteggiata);

L. 271/2004 (grassetto italico con sottolineatura tratteggiata)

L. 155/2005 (grassetto con sottolineatura punteggiata)

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitˆ, essa  accertata secondo i criteri e le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero  riconosciuta  paritˆ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla  legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci˜ non sia possibile,  nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autoritˆ del Paese di cui  cittadino e di essere in ci˜ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritˆ giudiziaria, l'autoritˆ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertˆ personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres“ l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalitˆ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano Ž comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒArticolo 2-bis

 

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ

 

 

2. Il Comitato  presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed  composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

 

3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,  istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitˆ e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitˆ produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitˆ culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3, comma 1.

 

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalitˆ di coordinamento delle attivitˆ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che  approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico  emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che  approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico  emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico  indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con  organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres“  le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversitˆ e  delle identitˆ culturali delle persone, purchŽ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

4. Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,  sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,  tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea  eventualmente disposte a norma dellĠarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote  disciplinata in conformitˆ con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellĠanno precedente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[1].

 

5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione,  in cui  siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[2]

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1   predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO  I            

DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E  IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4                              

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato  consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu˜ avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

2. Il visto di ingresso  rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso  adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato allĠinteressato unitamente alle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno  sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritˆ di frontiera.

2. Il visto di ingresso  rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritˆ diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitˆ penali, lĠinammissibilitˆ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno  sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritˆ di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non potrˆ essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o  di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone,  con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite.

4. LĠingresso in Italia pu˜ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine  pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso   comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitˆ prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitˆ a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed  rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[3]

 

3. La durata del permesso di soggiorno  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

 

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

b) (É);

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso  tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

 

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

d) (É);

 

e) superiore alle  necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro  rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro  quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare:

 

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso  rilasciato ogni anno. Il permesso  revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ superiore ad un periodo di due anni.

 

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL[4] per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione  data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere superiore a  due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,  il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi  rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002[6], riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitˆ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitˆ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[7].

 

 

8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione  da tre a dieci anni. La pena  aumentata se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno  rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui  stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide, contiene (É):

 

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitˆ di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 

 b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro  sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrˆ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

(Facoltˆ ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere convertito, comunque prima della sua scadenza,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno  punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a   lire ottocentomila.

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero, questi pu˜ essere sottoposto a rilievi segnaletici.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero, questi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritˆ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la  disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

6. Salvo quanto  stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu˜ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitˆ che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto  comunicato agli stranieri per mezzo della autoritˆ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalitˆ da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dˆ comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato  devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il  documento di identificazione per stranieri  rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non  valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dˆ alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,  tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ locale di pubblica sicurezza.

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitˆ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona  alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione  dovuta .

 

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Carta di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno  a tempo indeterminato.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno  a tempo indeterminato.

 

2. La carta di soggiorno pu˜ essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellĠUnione europea  residente in Italia.

 

3. La carta di soggiorno   rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allĠarticolo 380 nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se  stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

4. Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu˜:

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitˆ lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

 

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione amministrativa pu˜ essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia  applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera  altres“ disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito dopo;

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitˆ di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo  tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero.

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo  tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[8]

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione  di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

5. Per lo straniero respinto  prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres“ apposite misure di coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[9]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitˆ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente[10].

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[11]

 

 

5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

6[12]. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque compie attivitˆ dirette a favorire  l'ingresso  degli  stranieri nel territorio dello Stato  in violazione delle disposizioni del presente testo unico  punito con la reclusione fino a tre anni  e con la multa fino a lire trenta milioni.

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni[13] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Se il fatto di cui al comma 1  commesso  a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui il fatto  commesso mediante lĠutilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti,  la pena  della reclusione da quattro a dodici anni e  della  multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui  stato favorito lĠingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto  commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena  della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui  stato favorito lĠingresso in violazione del presente testo unico.

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a quindici[14] anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)[15]

 

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[16] 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[17]

 

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica[18] la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114[19] del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[20]. LĠesecuzione delle operazioni  disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.[21]

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[22] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti[23]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero  o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da   lire   un milione   a   lire cinque  milioni  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500[24]  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni  redatto processo verbale in appositi moduli, che  trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres“ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni (É)[25] sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono[26] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[27] agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati[28]. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3[29], del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[30]

 

8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente.

 

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione.

 

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.[31]

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza  pubblicaÓ.

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis.

 

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

 

9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu˜ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. LĠespulsione  disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

a)  entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

b) si  trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo;

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale, lĠautoritˆ giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non  applicata o  cessata, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

 

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3.

 

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento  immediatamente comunicato al questore.

 

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non  ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima  ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

 

3 sexies. (...)[32]

 

  4. LĠespulsione  eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero :

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

a)  espulso ai sensi del comma 1 o si  trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lĠintimazione;

 

 

b)  espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base delle  circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

 

 

5. Si procede altres“ allĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora questĠultimo sia privo di valido documento attestante la sua identitˆ e nazionalitˆ e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

5. Nei confronti dello straniero che si  trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno  scaduto di validitˆ da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

 

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace[33] territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale  sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida  concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non  concessa ovvero non  osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [34] [35]

 

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ di un locale idoneo.[36]

 

6. Negli altri casi, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di frontiera. Quando lĠespulsione  disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

6. (É).

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonchŽ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione  pu˜ essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine  di trenta giorni qualora lĠespulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace[37] del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[38] accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[39], e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

 

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[40] e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[41]. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. (É).

 

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal  giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete. 

10 (É). 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno; in caso di trasgressione,  punito con lĠarresto da due mesi a sei mesi ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni[42] ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[43]

 

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e[44] si procede con rito direttissimo.

 

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dallĠinteressato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato sul territorio dello Stato.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu˜ essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo  valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis[45]

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[46] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

2. Lo straniero  trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,  assicurata in ogni caso la libertˆ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,[47], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu˜ essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu˜ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchŽ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.[48]

5. La convalida comporta la permanenza nel centro  per un periodo di complessivi  venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu˜ prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena  possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine  dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione  stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di[49] espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[50] che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena  la reclusione[51] da uno a quattro anni.

 

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[52] si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone[53] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[54]. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.[55]

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

Art. 15

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione)

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu˜ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritˆ consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Articolo 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente decreto,  pu˜ sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu˜ sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

2. LĠespulsione  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

2. LĠespulsione di cui al comma 1  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

 

 

3. LĠespulsione di cui al comma 1 non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva  revocata dal giudice competente.

 

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni,  disposta lĠespulsione. Essa non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

 

6. Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma 5  il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalitˆ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentitˆ e sulla nazionalitˆ dello straniero. Il decreto di espulsione  comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu˜ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

 

7. LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6  sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione  eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitˆ dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

 

8. La pena  estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione  ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena.

 

 

9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19.

 

 

 

 

 

Art.17

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale  autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali  necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠimputato o del difensore.

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale  autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali  necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 18

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitˆ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitˆ ed attualitˆ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalitˆ di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitˆ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonchŽ la disponibilitˆ di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu˜ essere rinnovato per  un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso  revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchŽ lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etˆ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu˜ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo  a tempo indeterminato, con le modalitˆ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore etˆ, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

7. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art.19

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

1. In nessun caso pu˜ disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non  consentita  l'espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9;

 

c) degli stranieri conviventi con parenti   entro  il  quarto  grado o con  il  coniuge, di  nazionalitˆ italiana;

 

d) delle donne in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure  straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con i  Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidarietˆ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea. 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchŽ agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitˆ per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonchŽ sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchŽ gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitˆ di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu˜ predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di  domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, pu˜ richiedere lĠautorizzazione al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allĠart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

1. In ogni provincia  istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalitˆ della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa:

 

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

 

b) idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia  lĠautorizzazione,  nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21,  previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Ai fini di cui al comma 3, lĠufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4,  precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allĠUnione europea con quote riservate.

4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. LĠautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautoritˆ consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente.

 

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero,  punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione  competente il prefetto.

 

6. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dellĠautorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

8. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

 

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per lĠaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrˆ sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 

9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL[56], tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.

 

8. Il datore di lavoro deve altres“ esibire allĠufficio periferico del  Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

10. Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento  per  il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,  per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dellĠiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da tre mesi a un anno o con lĠammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.   

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da  tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallĠarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivitˆ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltˆ di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza