DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I

Delle fonti del diritto

Art. 1 Indicazione delle

Sono fonti del diritto:

1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);

2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);

3) (*)

4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il potere regolamentare di altre autorit esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformit delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari

I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

[Art. 5 Norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive".

[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".

[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti".

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).

(*)

(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".

Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).

(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO II

Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10 Inizio dell'obbligatoriet delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3 comma) (*).

(**)

(*) Cfr. anche art. 15, 5 comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.

(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).

I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.

Art. 12 Interpretazione  legge

Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch la nuova legge regola l'intera materia gi regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).

(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

[Artt. 17 - 31] (*)

(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31 riportato qui di seguito:

Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit delle persone e dei rapporti di famiglia

Lo stato e la capacit delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternit accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Art. 21 Legge regolatrice della tutela

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della propriet e degli altri diritti sulle cose

Il possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.

Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volont delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se comune.

Le forme di pubblicit degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 27 Legge regolatrice del processo

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge

Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Art. 29 Apolidi

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Art. 30 Rinvio ad altra legge

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.







LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA







TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE








Art. 1 Capacit giuridica

La capacit giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito  <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto2.html>sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).

(3 comma abrogato).

Art. 2 Maggiore et. Capacit di agire

La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una et diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore in materia di capacit a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4 Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalit dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).

L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pi giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, pu essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorit giudiziaria, su richiesta dell'interessato, pu disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.



TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE





CAPO I

Disposizioni generali








Art. 11 Persone giuridiche pubbliche

Le Province e i Comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).

Art. 12 Persone giuridiche private

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivit nell'ambito della Provincia, il Governo pu delegare ai prefetti la facolt di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).

Art. 13 Societ

Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).



CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni








Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione pu essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivit dell'opera da lui disposta.

La facolt di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorit governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredit e legati

La persona giuridica non pu acquistare beni immobili, n accettare donazioni o eredita, n conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilit degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' per esente da responsabilit quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met degli associati. In seconda convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilit contro gli amministratori

Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, pu sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume pu essere sospesa anche dall'autorit governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purch sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato pu ricorrere all'autorit giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, n hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorit governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; pu sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit devono essere autorizzate dall'autorit governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attivit e unificazione di amministrazione

L'autorit governativa pu disporre il coordinamento della attivit di pi fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto possibile, la volont del fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo stato raggiunto o divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione dichiarata dall'autorit governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorit governativa, anzich dichiarare estinta la fondazione, pu provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont del fondatore.

La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorit, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformit dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorit governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorit governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorit governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali attribuita la rappresentanza.

La registrazione pu essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, bench riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorit governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalit stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, n pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilit degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilit dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato pu stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia pi attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorit governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).

La residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non pu essere opposto ai terzi di buona fede, se non stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

Art. 47 Elezione di domicilio

Si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).



TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA





CAPO I

Dell'assenza








Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non pi comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno pi notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, pu nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).

Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non pu fare.

Art. 49 Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale pu stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualit delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, pu ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entit del patrimonio dell'assente.

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 53 Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalit delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 54 Limiti alla disponibilit dei beni

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessit o utilit evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, pu escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza e stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Art. 57 Prova della morte dell'assente

Se durante il possesso temporaneo provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, pu con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore et dell'assente.

Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, pu essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

l) quando alcuno scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si comunque trovato presente, senza che si abbiano pi notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit;

2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilit;

3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno pi notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.

Art. 61 Data della morte presunta

Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 pu essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, pu dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario

Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge pu contrarre nuovo matrimonio (68, 117).

Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).

Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 68 Nullit del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui stata dichiarata la morte presunta

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.

Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredit (533 e seguenti) n gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).

La restituzione dei frutti non dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale stata dichiarata la morte presunta

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.



TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'








Art. 74 Parentela

La parentela il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinit

L'affinit il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei due coniugi, egli affine dell'altro coniuge.

L'affinit non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.



TITOLO VI

DEL MATRIMONIO





CAPO I

Della promessa di matrimonio








Art. 79 Effetti

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ci che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni

Il promittente pu domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non stato contratto (785, 2694).

La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).

Lo stesso risarcimento dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).



CAPO II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato








Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformit del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.



CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile





SEZIONE I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio








Art. 84 Et

I minori di et non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturit psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, pu con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.

Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermit di mente

Non pu contrarre matrimonio l'interdetto per infermit di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).

Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il pubblico ministero pu richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non pu aver luogo finch la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libert di stato

Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinit, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinit deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione pu essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinit deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio quando inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza terminata.

Art. 90 Assenza del minore

Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 91 Diversit di razza o di nazionalit (abrogato)

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE II

Delle formalit preliminari del matrimonio








Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonch ogni altro documento necessario a provare la libert degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potest debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilit, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinit a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).

Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non pu essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine dichiarata nella pubblicazione.

Pu anche autorizzare, con le stesse modalit, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notoriet con il quale quattro persone, ancorch parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notoriet la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravit delle possibili conseguenze.

Quando stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo pu procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo richiesto, purch gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).



SEZIONE III

Delle opposizioni al matrimonio








Art. 102 Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermit di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'et, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).

Art. 103 Atto di opposizione

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualit che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 104 Effetti dell'opposizione

L'opposizione fatta da chi ne ha facolt, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, pu essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE IV

Della celebrazione del matrimonio








Art. 106 Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).

Art. 107 Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, d lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108 Inapponibilit di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non pu essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non pu procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ci nonostante il matrimonio celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (138).

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso

Quando vi necessit o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermit o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, nell'impossibilit di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111 Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura pu anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non pu essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112 Rifiuto della celebrazione

L'ufficiale dello stato civile non pu rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).

Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualit di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualit.

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE V

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato








Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero

Il cittadino soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorit competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).



SEZIONE VI

Della nullit del matrimonio








Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 pu essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).

Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 pu essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento pu essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore et. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore et ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volont del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non pu essere impugnato finch dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non pu essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullit del matrimonio previsto dall'art. 68.

Art. 118 (abrogato)

Art. 119 Interdizione

Il matrimonio di chi stato interdetto per infermit di mente pu essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gi sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione stata pronunziata posteriormente ma l'infermit esisteva al tempo del matrimonio. Pu essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non pu essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi stata coabitazione per un anno.

Art. 120 Incapacit di intendere o di volere

Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolt mentali.

Art. 121 (abrogato)

Art. 122 Violenza ed errore

Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio pu altres essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato dato per effetto di errore sull'identit della persona o di errore essenziale su qualit personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualit personali essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purch l'errore riguardi:

l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non pu essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non pu essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purch vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza stata portata a termine.

L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Art. 123 Simulazione

Il matrimonio pu essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non pu essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge pu in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullit del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).

Art. 125 Azione del pubblico ministero

L'azione di nullit non pu essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando proposta domanda di nullit del matrimonio, il Tribunale pu, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; pu ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 Intrasmissibilit dell'azione

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio gi pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 Matrimonio putativo

Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullit, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonch rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullit.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullit dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento consentito.

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice pu disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.

Art. 129 bis Responsabilit del coniuge in mala fede e del terzo

Il coniuge al quale sia imputabile la nullit del matrimonio, tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennit, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennit deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altres a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullit del matrimonio tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio annullato, l'indennit prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullit del matrimonio solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennit.



SEZIONE VII

Delle prove della celebrazione del matrimonio








Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno pu reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 131 Possesso di stato

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio pu essere provata a norma dell'art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non stato inserito nei registri a ci destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.



SEZIONE VIII

Disposizioni penali








Art. 134 Omissione di pubblicazione

Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138 Altre infrazioni

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139 Cause di nullit note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullit del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, punito, se il matrimonio annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 141 Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.

Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato pi grave.



CAPO IV

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio








Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelt, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis Cognome della moglie

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 143 ter (abrogato)

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145 Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi pu chiedere, senza formalit, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene pi adeguata alle esigenze dell'unit e della vita della famiglia.

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice pu, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.

Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacit, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacit di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimit, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinch possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, pu ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.



CAPO V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi








Art. 149 Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 Separazione personale

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione pu essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 Separazione giudiziale

La separazione pu essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volont di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 152-153 (abrogati)

Art. 154 Riconciliazione

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gi proposta.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli

Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonch le modalit di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potest su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e pu ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice d inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potest sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice pu per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilit, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potest su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalit del contributo.

NOTA Il quarto comma dellart.155 stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).

Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entit di tale somministrazione determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione pu imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice pu disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, pu disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 156 bis Cognome della moglie

Il giudice pu vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e pu parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione pu essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, pu rifiutare allo stato l'omologazione.



CAPO VI

Del regime patrimoniale della famiglia

SEZIONE I

Disposizioni generali








Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

Art. 160 Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare, n ai diritti n ai doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio.

Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullit.

La scelta del regime di separazione pu anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalit dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163 Modifica delle convenzioni

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione pu essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.

Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali

E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417).

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Art. 165 Capacit del minore

Il minore ammesso a contrarre matrimonio pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli assistito dai genitori esercenti la potest su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.

Art. 166 Capacit dell'inabilitato

Per la validit delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale stato promosso giudizio di inabilitazione, necessaria l'assistenza del curatore gi nominato. Se questi non stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote

E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.



SEZIONE II

Del fondo patrimoniale








Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione pu essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione pu essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo

La propriet dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

Art. 169 Alienazione dei beni del fondo

Se non stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessit o di utilit evidente.

Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non pu aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 171 Cessazione del fondo

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore et dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice pu dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice pu altres attribuire ai figli, in godimento o in propriet, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Art. 172-176 (abrogati)



SEZIONE III

Della comunione legale








Art. 177 Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attivit separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179 Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalit o nel testamento non specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonch la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacit lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purch ci sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonch la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Art. 181 Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso richiesto, l'altro coniuge pu rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della comunione.

Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Matta/Trib4-97.htm>

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), pu compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi pu essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivit dell'impresa.

Art. 183 Esclusione dall'amministrazione

Se uno dei coniugi minore o non pu amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge pu chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione pu chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.

L'azione pu essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non pu essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ci non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.

Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Art. 190 Responsabilit sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Art. 191 Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione pu essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Art. 192 Rimborsi e restituzioni

Ciascuno dei coniugi tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.

E' tenuto altres a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessit della famiglia.

Ciascuno dei coniugi pu richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice pu autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore pu chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Art. 193 Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni pu essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Pu altres essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacit di lavoro.

La separazione pu essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali (2653).

Art. 194 Divisione dei beni della comunione

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessit della prole e all'affidamento di essa, pu costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Art. 195 Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notoriet, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non pu farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la propriet individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonch sugli altri beni di lui.

Art. 198-209 (abrogati)



SEZIONE IV

Della comunione convenzionale








Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purch i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.

I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di propriet del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Art. 212-214 (abrogati)

SEZIONE V Del regime di separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarit esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 216 (abrogato)

Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).

Art. 219 Prova della propriet dei beni

Il coniuge pu provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la propriet esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi pu dimostrare la propriet esclusiva sono di propriet indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Art. 220-230 (abrogati)



SEZIONE VI

Dell'impresa familiare








Art. 230-bis Impresa familiare

Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantit alla qualit del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonch quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacit di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potest su di essi.

Il lavoro della donna considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso pu essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altres in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento pu avvenire in pi annualit, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.



TITOLO VII

DELLA FILIAZIONE

CAPO I

Dello Stato di figlio legittimo

SEZIONE I

Dello stato di figlio legittimo








Art. 231 Paternit del marito

Il marito padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternit.

Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio pu proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

Art. 235 Disconoscimento di paternit

L'azione per il disconoscimento di paternit del figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei casi seguenti:

l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternit.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternit.

L'azione di disconoscimento pu essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore et in tutti i casi in cui pu essere esercitata dal padre.



SEZIONE II

Delle prove della filiazione legittima








Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualit al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualit dalla famiglia.

Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato

Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno pu reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si pu contestare la legittimit di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorch vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio pu reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.

Parimenti si pu contestare la legittimit del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio

La legittimit del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non pu essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimit sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 241 Prova con testimoni

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione pu darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non pu essere ammessa che quando vi un principio di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

Art. 242 Principio di prova per iscritto

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Art. 243 Prova contraria

La prova contraria pu darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternit.



SEZIONE III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimit









Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternit da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito pu disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui nato il figlio o in cui la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternit pu essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore et o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione pu essere altres promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di et inferiore.

NOTA Il secondo comma stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).

Art. 245 Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternit si trova in stato di interdizione per infermit di mente (414), la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione pu tuttavia essere promossa dal tutore.

Art. 246 Trasmissibilit dell'azione

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternit muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore et da parte di ciascuno dei discendenti.

Art. 247 Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti minore o interdetta, l'azione proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimit. Imprescrittibilit

L'azione per contestare la legittimit spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione imprescrittibile.

Quando l'azione proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).

Art. 249 Reclamo della legittimit

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed morto in et minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore et, pu essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121).

L'azione imprescrittibile riguardo al figlio.



CAPO II

Della filiazione naturale e della legittimazione





SEZIONE I

Della filiazione naturale





1 Del riconoscimento dei figli naturali








Art. 250 Riconoscimento

Il figlio naturale pu essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gi uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento pu avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non pu avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gi effettuato il riconoscimento.

Il consenso non pu essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non pu essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinit (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinit. Quando uno solo dei genitori stato in buona fede, il riconoscimento del figlio pu essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessit di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori pu essere autorizzato dal giudice qualora ci non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et e siano conviventi, nonch dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gi convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

E' altres richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

Art. 253 Inammissibilit del riconoscimento

In nessun caso ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.

Art. 254 Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volont di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto

Pu anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 256 Irrevocabilit del riconoscimento

Il riconoscimento irrevocabile. Quando contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento stato revocato.

Art. 257 Clausole limitatrici

E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258 Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non pu contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 259-260 (abrogati)

Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Art. 262 Cognome del figlio

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale pu assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore et del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit

Il riconoscimento pu essere impugnato per difetto di veridicit dall'autore del riconoscimento, da colui che stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).

L'azione imprescrittibile.

Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto

Colui che stato riconosciuto non pu, durante la minore et o lo stato d'interdizione per infermit di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di et, pu dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).

Art. 265 Impugnazione per violenza

Il riconoscimento pu essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza cessata.

Se l'autore del riconoscimento minore, l'azione pu essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'et maggiore (267).

Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento pu essere impugnato per l'incapacit che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).

Art. 267 Trasmissibilit dell'azione

Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, lazione pu essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio

Quando impugnato il riconoscimento, il giudice pu dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.



2 Della dichiarazione giudiziale della paternit e della maternit naturale








Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternit e maternit

La paternit e la maternit naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento ammesso.

La prova della paternit e della maternit pu essere data con ogni mezzo.

La maternit dimostrata provando la identit di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternit naturale.

Art. 270 Legittimazione attiva e termine

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternit o la maternit naturale imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa pu essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, pu essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Art. 271-272 (abrogati)

Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternit o la maternit naturale pu essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potest prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore per deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale pu anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'et di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione pu essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274 Ammissibilit dell'azione

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit naturale ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilit il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si pu proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicit e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolt di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, pu, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 275 (abrogato)

Art. 276 Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternit o di maternit naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).

Alla domanda pu contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277 Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti).

Il giudice pu anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 Indagini sulla paternit o maternit

Le indagini sulla paternit o sulla maternit non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).

Art. 279 Responsabilit per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non pu proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit, il figlio naturale pu agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno pu agire per ottenere gli alimenti.

L'azione ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.

L'azione pu essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potest.



SEZIONE II

Della legittimazione dei figli naturali








Art. 280 Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che nato fuori del matrimonio la qualit di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

Art. 281 Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).

Art. 282 Legittimazione dei figli premorti

La legittimazione dei figli premorti pu anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione pu essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'et indicata nel quinto comma dell'art. 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilit o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente unito in matrimonio e non legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gi riconosciuto.

La legittimazione pu essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.

Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volont di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) pu in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volont in contrasto con quella di legittimare (att. 124).

Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Nei casi in cui consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice pu essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pot essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione necessario che dalla procura risulti la volont di riconoscerli o di legittimarli.

Art. 288 Procedura

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda annotata in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione pu essere promossa soltanto dal coniuge del quale mancato l'assenso.

Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purch la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.



TITOLO VIII

Dell'adozione di persone maggiori di et






CAPO I

Dell'adozione di persone maggiori di et e dei suoi effetti










Art. 291 Condizioni

L'adozione permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'et di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale pu autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'et di trent'anni, ferma restando la differenza di et di cui al comma precedente.

Art. 292 Divieto di adozione per diversit di razza (abrogato)

Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 294 Pluralit di adottati o di adottanti

E' ammessa l'adozione di pi persone anche con atti successivi.

Nessuno pu essere adottato da pi di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non pu adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).

Art. 296 Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).

Se l'adottando non ha compiuto la maggiore et il consenso dato dal suo legale rappresentante.

Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

Per l'adozione necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, pu, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potest o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale pu pronunziare l'adozione quando impossibile ottenere l'assenso per incapacit o irreperibilit delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finch il decreto non emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si pu procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299 Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato n tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).

Art. 301-303 (abrogati)

Art. 304 Diritti di successione

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).

Art. 305 Revoca dell'adozione

L'adozione si pu revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).

Art. 306 Revoca per indegnit dell'adottato

La revoca dell'adozione pu essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libert personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione pu essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredit in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307 Revoca per indegnit dell'adottante

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca pu essere pronunziata su domanda dell'adottato.

Art. 308 (abrogato)

Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e seguenti.).

Art. 310 (abrogato)



CAPO II

Delle forme dell'adozione di persone di maggiore et









Art. 311 Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 pu essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312 Accertamenti del tribunale

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Art. 313 Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalit di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, ladottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 314 Pubblicit

Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altres trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorit giudiziaria pu inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.



TITOLO IX

DELLA POTESTA' DEI GENITORI








Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori

Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finch convive con essa.

Art. 316 Esercizio della potest dei genitori

Il figlio soggetto alla potest dei genitori sino all'et maggiore o alla emancipazione (2, 390)

La potest esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori pu ricorrere senza formalit al giudice indicando i provvedimenti che ritiene pi idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre pu adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene pi utili nell'interesse del figlio e dell'unit familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il pi idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacit o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potest, questa esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potest comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potest regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.

Art. 317-bis Esercizio della potest

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potest su di lui.

Se il riconoscimento fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potest spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potest spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, pu disporre diversamente; pu anche escludere dall'esercizio della potest entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potest ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 318 Abbandono della casa del genitore

Il figlio non pu abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potest n la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319 (abrogato)

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredit o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione n promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessit o utilit evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non pu essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi pu consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potest, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potest, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321 Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest 1155), non possono o non vogliono compiere uno o pi atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, pu nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potest o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323 Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potest sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potest non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).

Art. 324 Usufrutto legale

I genitori esercenti la potest hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potest o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione per non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);

4) i beni pervenuti al figlio per eredit, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volont dei genitori esercenti la potest. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale

Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).

Art. 326 Inalienabilit dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L'usufrutto legale non pu essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca n di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne titolare esclusivo non pu aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori

Il genitore che esercita in modo esclusivo la potest il solo titolare dell'usufrutto legale.

Art. 328 Nuove nozze

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330 Decadenza dalla potest sui figli

Il giudice pu pronunziare la decadenza della potest quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice pu ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Art. 331 (abrogato)

Art. 332 Reintegrazione nella potest

Il giudice pu reintegrare nella potest il genitore che ne decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze pu adottare i provvedimenti convenienti e pu anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 334 Rimozione dall'amministrazione

Quando il patrimonio del minore male amministrato, il tribunale pu stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o pu rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione affidata ad un curatore, se disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale pu essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).

Art. 336 Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessit il tribunale pu adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potest e per l'amministrazione dei beni.

Art. 338-341 (abrogati)

Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)



TITOLO X

DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

CAPO I

Della tutela dei minori








Art. 343 Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potest dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).

Se il tutore domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela pu essere ivi trasferita con decreto del tribunale.



SEZIONE I

Del giudice tutelare








Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare pu chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).



SEZIONE II

Del tutore e del protutore








Art. 345 Denunzie al giudice tutelare

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in et minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).

Art. 347 Tutela di pi fratelli

E' nominato un solo tutore a pi fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di pi tutori. Se vi conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potest dei genitori. La designazione pu essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'et di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto nell'art. 147.

(5 comma abrogato).

Art. 349 Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelt e diligenza.

Art. 350 Incapacit all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potest;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale pu essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potest o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) abrogato;

2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;

3) i membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Assemblee legislative:

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353):

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) abrogato;

4) i militari in attivit di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

6) chi ha pi di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi impedito di esercitare la tutela da infermit permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, pu essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (355-2)

E' tuttavia in facolt del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o I'entit dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi soggetto alla patria potest, pu nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.



SEZIONE III

Dell'esercizio della tutela








Art. 357 Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).

Art. 358 Doveri del minore

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non pu abbandonare la casa o I'istituto al quale stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 359 (abrogato)

Art. 360 Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo in opposizione con l'interesse del tutore (380).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e pu fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice pu procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Inventario

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolt di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

Art. 363 Formazione dell'inventario

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ci delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice pu consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerit.

Art. 364 Contenuto dell'inventario

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalit stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Art. 365 Inventario di aziende

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell'inventario generale.

Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unir all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).

Art. 368 Omissione della dichiarazione

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, pu essere rimosso dalla tutela (384).

Art. 369 Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).

Art. 370 Amministrazione prima dell'inventario

Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

Art. 371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalit e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare pu consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).

Art. 372 Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, pu autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)

Art. 373 Titoli al portatore

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non pu senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):

l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredit o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore et;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 Autorizzazione del tribunale

Il tutore non pu senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione data su parere del giudice tutelare.

Art. 376 Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)

Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.

Art. 379 Gratuit della tutela

L'ufficio tutelare gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entit del patrimonio e le difficolta dell'amministrazione, pu assegnare al tutore un'equa indennit. Pu altres, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilit, da una o pi persone stipendiate.

Art. 380 Contabilit dell'amministrazione

Il tutore deve tenere regolare contabilit della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).

Il giudice pu sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381 Cauzione

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entit del patrimonio, pu imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalit (att. 131).

Egli pu anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 Responsabilit del tutore e del protutore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilit incorre il protutore per ci che riguarda i doveri del proprio ufficio.



SEZIONE IV

Della cessazione del tutore dall'ufficio








Art. 383 Esonero dall'ufficio

Il giudice tutelare pu sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare pu rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non pu rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; pu tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).



SEZIONE V

Del rendimento del conto finale








Art. 385 Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi pu concedere una proroga (att. 46-1).

Art. 386 Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarit o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorit giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore et o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore et o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).

Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore pu aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).

La convenzione pu essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 389 Registro delle tutele

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere d comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.



CAPO II

Dell'emancipazione








Art. 390 Emancipazione di diritto

Il minore di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 391 (abrogato)

Art. 392 Curatore dell'emancipato

Curatore del minore sposato con persone maggiore di et il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di et, il giudice tutelare pu nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'et, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altres negli atti previsti nell'art. 165.

Art. 393 Incapacit o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).

Art. 394 Capacit dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacit di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).

Il minore emancipato pu con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e pu stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).

Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore pu ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).

Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato pu esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).

L'autorizzazione pu essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, pu compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 398-399 (abrogati)



TITOLO XI

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO








Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori

L'assistenza dei minori regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilit di provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potest o della tutela sia impedito. Resta salva la facolt del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potest, l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403 Intervento della pubblica autorit a favore dei minori

Quando il minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralit, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorit, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 404-413 (abrogati)



TITOLO XII

DELL'INFERMITA' DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE








Art. 414 Persone che devono essere interdette

Il maggiore di et e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermit di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di et infermo di mente, lo stato del quale non talmente grave da far luogo all'interdizione, pu essere inabilitato (417 e seguenti, 429).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalit (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono s e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore et

Il minore non emancipato pu essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore et. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'et maggiore (421).

Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potest o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non pu essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell'autorit giudiziaria

Promosso il giudizio d'interdizione, pu essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermit di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Non si pu pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).

Il giudice pu in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Pu anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, pu essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, pu disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 423 Pubblicit

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).

Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di et che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di et o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L'inabilitato pu continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).

L'autorizzazione pu essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).

Art. 426 Durata dell'ufficio

Nessuno tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalit, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).

L'annullamento dei contratti non pu essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualit del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto stato compiuto (2953).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).

Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Art. 430 Pubblicit

Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

L'autorit giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacit, pu revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca esclusa con sentenza passata in giudicato.



TITOLO XIII

DEGLI ALIMENTI








Art. 433 Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

l) quando la persona che ha diritto agli alimenti passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinit, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 435 (abrogato)

Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato

L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Art. 437 Obbligo del donatario

Il donatario (769 e seguenti) tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).

Art. 438 Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto per riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.

Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorit giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore in condizione di poterli somministrare, l'autorit giudiziaria non pu liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441 Concorso di obbligati

Se pi persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorit giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 442 Concorso di aventi diritto

Quando o pi persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorit giudiziaria d i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimit della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilit che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorit giudiziaria pu per, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessit, l'autorit giudiziaria pu altres porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare

L'assegno alimentare prestato secondo le modalit stabilite non pu essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).

Art. 446 Assegno provvisorio

Finch non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o presi dente del tribunale pu, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di pi obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 447 Inammissibilit di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non pu essere ceduto (1260, 2751).

L'obbligo agli alimenti non pu opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).



TITOLO XIV

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE








Art. 449 Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformit delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 450 Pubblicit dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altres compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451 Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ci che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte pu essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453 Annotazioni

Nessuna annotazione pu essere fatta sopra un atto gi iscritto nei registri se non disposta per legge ovvero non e ordinata dall'autorit giudiziaria.

Art. 454 Rettificazioni

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non pu essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

 

LIBRO SECONDO

DELLE SUCCESSIONI




TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO I

Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredit










Art. 456 Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).

Art. 457 Delazione dell'eredit

L'eredit si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4 comma).

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).

Art. 458 Divieto di patti successori <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>

E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4 comma). E del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2 comma, 2823).

Art. 459 Acquisto dell'eredit

L'eredit si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).

Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Il chiamato all'eredit pu esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).

Egli inoltre pu compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e pu farsi autorizzare dall'autorit giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).

Non pu il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si provveduto alla nomina di un curatore dell'eredit a norma dell'art. 528.

Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Se il chiamato rinunzia all'eredit (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredit.


CAPO II

Della capacit di succedere









Art. 462 Capacit delle persone fisiche

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784).

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, bench non ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).


CAPO III

Dell'indegnit










Art. 463 Casi d'indegnit

E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):

l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purch non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilit a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);

4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).

(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)

(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".

Art. 464 Restituzione dei frutti

L'indegno obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).

Art. 465 Indegnit del genitore

Colui che escluso per indegnit dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .

Art. 466 Riabilitazione dell'indegno

Chi incorso nell'indegnit (Cod. Civ. 463) ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnit, ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).


CAPO IV

Della rappresentazione









Art. 467 Nozione (*)

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3 comma, 740), in tutti i casi in cui questi non pu (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredit o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredit o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

(*) Articolo cos modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,

Art. 468 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonch dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredit della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).

Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicit di stirpe (Cod. Civ. 564 3 comma).

Quando vi rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ 726 2 comma).

Se uno stipite ha prodotto pi rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.


CAPO V

Dell'accettazione dell'eredit


SEZIONE I

Disposizioni generali









Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

L'eredit pu essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484 e seguenti).

L'accettazione col beneficio d'inventario pu farsi nonostante qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).

Art. 471 Eredit devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredit devolute ai minori (Cod. Civ. 2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472 Eredit devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredit, se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell'art. 394.

Art. 473 Eredit devolute a persone giuridiche

L'accettazione delle eredit devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non pu farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa (*).

Questo articolo non si applica alle societ (Cod. Civ. 2247).

(*) L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Art. 474 Modi di accettazione

L'accettazione pu essere espressa o tacita.

Art. 475 Accettazione espressa

L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all'eredit ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).

E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2 comma).

Parimenti nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredit (Cod. Civ. 1326 5 comma).

Art. 476 Accettazione tacita

L'accettazione tacita quando il chiamato all'eredit compie un atto che presuppone necessariamente la sua volont di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualit di erede (Cod. Civ. 477, 478, 527, 2648 3 comma).

Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il chiamato all'eredit faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredit.

Art. 478 Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2 comma).

Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredit muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredit acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).

La rinunzia all'eredit propria del trasmittente include rinunzia all'eredit che al medesimo devoluta (Cod. Civ. 468 2 comma).

Art. 480 Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredit si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.

(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3 comma in cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.

Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse pu chiedere che l'autorit giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredit. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di accettare (Cod. Civ.488).

Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredit si pu impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).

Art. 483 Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredit non si pu impugnare se viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso oltre il valore dell'eredit, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gi soddisfatti per intero, contro di loro data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredit incombe all'erede (Cod. Civ. 2697).


SEZIONE II

Del beneficio d'inventario









Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2 comma, 509 2 comma, 2648).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Se l'inventario fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l'inventario fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso stato compiuto.

(*) Parole cos sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 485 Chiamato all'eredit che nel possesso di beni

Il chiamato all'eredit, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della notizia della devoluta eredit. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, pu ottenere dal tribunale (*) del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredit considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredit. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .

(*) Parola cos sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998, n. 51

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, pu stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredit.

Se non compare, l'autorit giudiziaria nomina un curatore all'eredit affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).

Art. 487 Chiamato all'eredit che non nel possesso di beni

Il chiamato all'eredit, che non nel possesso di beni ereditari, pu fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non prescritto (Cod. Civ. 480).

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorit giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredit.

Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorit giudiziaria

Il chiamato all'eredit che non nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, considerato erede puro e semplice.

L'autorit giudiziaria pu accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749 4 comma).

Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore et o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n. 5, L. fall. 12 1 comma).

Conseguentemente:

l) l'erede conserva verso l'eredit tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);

2) l'erede non tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);

3) i creditori dell'eredit e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi per non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.

Art. 491 Responsabilit dell'erede nell'amministrazione

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).

Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi nell'inventario, per i frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L'erede decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).

Per i beni mobili l'autorizzazione non necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Art. 494 Omissioni o infedelt nell'inventario

Dal beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564) l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredit (Cod. Civ. 762), o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivit non esistenti (Cod. Civ. 527).

Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorit (Cod. Civ. 2741, 2830).

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorch di cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).

Art. 496 Rendimento del conto

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).

Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L'erede non pu essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non pu essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui debitore.

Art. 498 Liquidazione dell'eredit in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non pu eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve provvedere alla liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredit nell'interesse di tutti i creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e seguenti).

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3 comma).

Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attivit ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ. 2808), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ. 649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie preferito agli altri legatari.

Art. 500 Termine per la liquidazione

L'autorit giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, pu assegnare un termine all'erede per liquidare le attivit ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).

Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2 comma), il notaio ne d avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformit dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ. 1179).

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 495).

Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede

Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede pu valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).

Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi .di questa procedura.

Art. 504 Liquidazione nel caso di pi eredi

Se vi sono pi eredi con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510), ciascuno pu promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505 Decadenza dal beneficio

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli stato prefisso a norma dell'art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2 comma) .

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario pu essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).

Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari (Cod. Civ. 1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, pu rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (Cod. Civ. 1977 e seguenti).

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali noto il domicilio o la residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).

Dal momento in cui trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2649).

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilit per i debiti ereditari (Cod. Civ. 1177, 2930).

Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perch provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ. 1387).

Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).

Le attivit che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione (Cod. Civ.499 2 comma), spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.

(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4 comma), il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, pu nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non pu pi essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).

(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511 Spese

Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredit.


CAPO VI

Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede









Art. 512 Oggetto della separazione

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Art. 513 Separazione contro i legatari di specie

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).

Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).

Quando la separazione esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).

Art. 515 Cessazione della separazione

L'erede pu impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure contestato.

Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 517 Separazione riguardo ai mobili

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e d le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili gi alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 518 Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).


CAPO VII

Della rinunzia all'eredit










Art. 519 Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all'eredit deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finch, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale

E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).

Art. 521 Retroattivit della rinunzia

Chi rinunzia all'eredit considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante pu tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.

Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredit si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Se taluno rinunzia, bench senza frode, a un'eredit con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredit in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).

Art. 525 Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l'eredit non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non gi stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredit.

Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all'eredit si pu impugnare solo se l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).

Art. 527 Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all'eredit, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredit stessa, decadono dalla facolt di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.


CAPO VIII

Dell'eredit giacente









Art. 528 Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l'eredit e non e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredit.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).

Art. 529 Obblighi del curatore

Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredit, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredit o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore pu provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).

Se per alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non pu procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).

Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredit giacente, esclusa la limitazione della responsabilit per colpa (491).

Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredit

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredit stata accettata.

Art. 533 Nozione

L'erede pu (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualit ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).

Art. 534 Diritti dei terzi

L'erede pu agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).

Art. 535 Possessore di beni ereditari

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredit, solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).

E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).


CAPO X

Dei legittimari

SEZIONE I

Dei diritti riservati ai legittimari









Art. 536 Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredit o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi riservata la met del patrimonio.

Se i figli sono pi, loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi

Se chi muore non lascia figli legittimi n naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.

In caso di pluralit di ascendenti, la riserva ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.

Art. 539 (abrogato)

Art. 540 Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge (459) riservata la met del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Art. 541 (abrogato)

Art. 542 Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono pi di uno, ad essi complessivamente riservata la met del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'art. 537.

Art. 543 (abrogato)

Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

Quando chi muore non lascia n figli legittimi n figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo riservata la met del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralit di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.

Art. 545-547 (abrogati)

Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato

Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualit e al numero degli eredi legittimi, e non comunque di entit superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non pu imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).

Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali stata assegnata la nuda propriet della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda propriet della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualit di erede (588).

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda propriet di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono pi, occorre l'accordo di tutti perch la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda propriet stato disposto con donazione.

Art. 551 Legato in sostituzione di legittima

Se a un legittimario lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli pu rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualit di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolt di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se per il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima

Il legittimario che rinunzia all'eredit (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), pu sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredit, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.


SEZIONE II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari









Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali per devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in virt di donazioni o di legati.

Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).

Art. 555 Riduzione delle donazioni

Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui stato disposto per testamento.

Art. 556 Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse cos formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).

Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non pu essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finch vive il donante n con dichiarazione espressa, n prestando il loro assenso alla donazione (458).

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, n approfittarne. Non possono chiederla n approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).

Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 559 Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre un immobile (812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ci pu avvenire comodamente (720).

Se la separazione non pu farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredit, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario pu ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che legittimario pu ritenere tutto l'immobile, purch il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 561 Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario pu averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).

I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).

Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non pu essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione che non si pu recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Se i donatari contro i quali stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, pu chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti pu anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).

Il terzo acquirente pu liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

Il legittimario che non ha accettato l'eredit col beneficio d'inventario (484 e seguenti) non pu chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorch abbiano rinunziato all'eredit. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne decaduto (439 e seguenti).

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).

Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, esente da collazione, pure esente da imputazione.


TITOLO II

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME









Art. 565 Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredit si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.


CAPO I

Della successione dei parenti









Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'art. 537.

Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).

Art. 568 Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, n fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una met gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.

Se per gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredit devoluta al pi vicino senza distinzione di linea.

Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, n genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono per la met della quota che conseguono i germani.

Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purch in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della met.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la met della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della met in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

Art. 572 Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, n altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).

Art. 573 Successione dei figli naturali

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto disposto dall'art. 580.

Art. 574-576 (abrogati)

Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non pu o non vuole accettare l'eredit, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, n altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).

Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole n coniuge, la sua eredit devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale stato dichiarato figlio (250 e seguenti).

Se stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredit spetta per met a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro escluso dalla successione.

Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredit si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredita devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili

Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredit alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.


CAPO II

Della successione del coniuge









Art. 581 Concorso del coniuge con i figli

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla met dell'eredit, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredit se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredit.

Art. 583 Successione del solo coniuge

In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredit.

Art. 584 Successione del coniuge putativo

Quando il matrimonio stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altres la disposizione del secondo comma dell'art. 540.

Egli per escluso dalla successione, quando la persona della cui eredit si tratta legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 585 Successione del coniuge separato

Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.


CAPO III

Della successione dello stato









Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredit devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non pu farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.


TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 587 Testamento

Il testamento un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avr cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualit di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalit o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualit di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco

Non si pu fare testamento da due o pi persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).

Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullit della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non pu essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullit, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).


CAPO II

Della capacit di disporre per testamento









Art. 591 Casi d'incapacit

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

l) coloro che non hanno compiuto la maggiore et;

2) gli interdetti per infermit di mente (414);

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacit preveduti dal presente articolo il testamento pu essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).


CAPO III

Della capacit di ricevere per testamento









Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento pi di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere pi di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Art. 593 (abrogato)

Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 595 (abrogato)

Art. 596 Incapacit del tutore e del protutore

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).

Sono per valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 597 Incapacit del notaio, dei testimoni e dell'interprete

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598 Incapacit di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599 Persone interposte

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).

NOTA Il primo comma stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

Art. 600 Enti non riconosciuti

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento eseguibile (620 e seguenti, 640) non fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).


CAPO IV

Della forma dei testamenti

SEZIONE I

Dei testamenti ordinari









Art. 601 Forme

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio pubblico o segreto.

Art. 602 Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non fatta indicando nome e cognome, tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verit della data ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacit del testatore (591), della priorit di data tra pi testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).

Art. 603 Testamento pubblico

Il testamento pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volont, la quale ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalit fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non pu sottoscrivere, o pu farlo solo con grave difficolt, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604 Testamento segreto

Il testamento segreto pu essere scritto dal testatore o da un terzo. Se scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se scritto in tutto o in parte da altri, o se scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altres dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ci si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non pu leggere non pu fare testamento segreto.

Art. 605 Formalit del testamento segreto

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire n estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta cos sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta contenuto il suo testamento. Il testatore, se muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalit.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non pu, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ci deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 606 Nullit del testamento per difetto di forma

Il testamento nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento pu essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607 Validit del testamento segreto come olografo

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto il testamento olografo che stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non pu sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento depositato in un pubblico archivio, il verbale redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.


SEZIONE II

Dei testamenti speciali









Art. 609 Malattie contagiose, calamit pubbliche o infortuni

Quando il testatore non pu valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perch si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di et non inferiore a sedici anni.

Il testamento redatto e sottoscritto da chi lo riceve; sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Art. 610 Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui stato ricevuto.

Art. 611 Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento pu essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante pu essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612 Forme

Il testamento indicato dall'articolo precedente redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 613 Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorit consolare, il comandante tenuto a consegnare all'autorit medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorit marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Art. 614 Verbale di consegna

L'autorit marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 615 Termine di efficacia

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.

Il testamento ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorit marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorit aeronautiche.

Il testamento annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).

Art. 617 Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato pu essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al pi presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43).

Art. 618 Casi e termini d'efficacia

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 619 Nullit

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (590).


SEZIONE III

Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti









Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).

Chiunque crede di avervi interesse pu chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).

Nel caso in cui il testamento stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione eseguita dal notaio depositario (685).

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).

Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore pu disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorit giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse pu chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.

Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).

Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).


CAPO V

Dell'istituzione di erede e dei legati

SEZIONE I

Disposizioni generali









Art. 624 Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria pu essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti).

L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Se la persona dell'erede o del legatario stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (628).

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione stata erroneamente indicata o descritta, ma certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Art. 626 Motivo illecito

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).

Art. 627 Disposizione fiduciaria

Non ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realt riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non pu agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta

E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.

Il testatore pu designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non pu o non vuole accettare l'incarico.

Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredit (590).

Tuttavia valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra pi persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra pi enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate pi persone in modo alternativo e non stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non pu o non vuole fare la scelta, questa fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).

Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui

E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantit del legato (590).

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantit.


SEZIONE II

Delle disposizioni condizionali, a termine e modali









Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva

Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).

Art. 634 Condizioni impossibili o illecite

Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto stabilito dall'art. 626 (1354).

Art. 635 Condizione di reciprocit

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).

Art. 636 Divieto di nozze

E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).

Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non pu goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 637 Termine

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).

Art. 638 Condizione di non fare o di non dare

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volont del testatore.

Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva

Se la disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva, l'autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunit, pu imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredit o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato pu essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia pu essere imposta anche al legatario quando il legato a termine finale.

Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finch questa condizione non si verifica o non certo che non si pu pi verificare, dato all'eredit un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi il diritto di accrescimento (674 e seguenti).

Se non prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).

In ogni caso l'autorit giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, pu provvedere altrimenti.

Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredit una persona diversa.

Se chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).

Art. 644 Obblighi e facolt degli amministratori

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredit giacente (528 e seguenti).

Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato sospensiva potestativa e non indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorit giudiziaria perch fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).

Art. 646 Retroattivit della condizione

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).

Art. 647 Onere

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato pu essere apposto un onere (629).

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunit, pu imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (1179).

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 648 Adempimento dell'onere

Per l'adempimento dell'onere pu agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99).

Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorit giudiziaria pu pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (2652).


SEZIONE III

Dei legati









Art. 649 Acquisto del legato

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolt di rinunziare.

Quando oggetto del legato e la propriet di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la propriet o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).

Il legatario per deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse pu chiedere che l'autorit giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolt di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).

Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato obbligato (1137) ad acquistare la propriet della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma in sua facolt di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).

Se per la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in propriet del testatore al momento della sua morte, il legato valido.

Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volont del testatore di legare la cosa per intero, in conformit dell'articolo precedente (1480).

Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).

Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantit determinata, il legato ha effetto per la quantit che vi si trova.

Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perch erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656 Legato di cosa del legatario

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gi di propriet del legatario nullo, se la cosa si trova in propriet di lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in propriet del testatore, il legato valido ed altres valido se in questo tempo la cosa si trova in propriet dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).

Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato senza effetto in conformit dell'art. 686.

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito

Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).

Art. 659 Legato a favore del creditore

Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660 Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 661 Prelegato

Il legato a favore di uno dei coeredi a carico di tutta l'eredit si considera come legato per l'intero ammontare.

Art. 662 Onere della prestazione del legato

Il testatore pu porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o pi legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 663 Legato imposto a un solo erede

Se l'obbligo di adempiere il legato stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo tenuto a soddisfarlo (483, 1315).

Se stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volont del testatore.

Art. 664 Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi obbligato a dar cose di qualit non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolt n pu essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualit; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredit, il legatario pu scegliere la migliore.

Se il terzo non pu o non vuole fare la scelta, questa fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).

Art. 665 Scelta nel legato alternativo

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).

Art. 666 Trasmissione all'erede della facolt di scelta

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facolt di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta irretrattabile (1286).

Art. 667 Accessioni della cosa legata

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gi al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilit del secondo comma dell'art. 686.

Se il fondo legato stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purch siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unit economica.

Art. 668 Adempimento del legato

Se la cosa legata gravata da una servit (1027 e seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne sopportato dal legatario.

Se la cosa legata vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredit, o anche di un terzo, l'erede tenuto al pagamento delle annualit o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (756).

Art. 669 Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (821).

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantit, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 670 Legato di prestazioni periodiche

Se stata legata una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorch fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato per non pu esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si pu tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (660).

Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario

Il legatario tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).

Art. 672 Spese per la prestazione del legato

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilit della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).


SEZIONE IV

Del diritto di accrescimento









Art. 674 Accrescimento tra coeredi

Quando pi eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalit dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.

Se pi eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volont del testatore (688).

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Art. 675 Accrescimento tra collegatari

L'accrescimento ha luogo anche tra pi legatari ai quali stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volont e salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).

Art. 676 Effetti dell'accrescimento

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 677 Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).

Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a pi persone legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).

Se non vi diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la propriet.


SEZIONE V

Della revocazione delle disposizioni testamentarie









Art. 679 Revocabilit del testamento

Non si pu in alcun modo rinunziare alla facolt di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (458).

Art. 680 Revocazione espressa

La revocazione espressa pu farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 681 Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento pu essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 682 Testamento posteriore

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 683 Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perch l'erede istituito o il legatario premorto al testatore, o incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredit o al legato.

Art. 684 Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria pu valere come testamento olografo (607).

Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ci che stato alienato, anche quando l'alienazione annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in propriet del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667).

E' ammessa la prova di una diversa volont del testatore.

Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, bench postumo, o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti).

La revocazione ha luogo anche se il figlio stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se gi stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.


CAPO VI

Delle sostituzioni

SEZIONE I

Della sostituzione ordinaria









Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore pu sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredit (70, 72, 463, 523).

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volont.

Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Possono sostituirsi pi persone a una sola e una sola a pi .

La sostituzione pu anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 690 Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volont sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).

Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.


SEZIONE II

Della sostituzione fedecommissaria









Art. 692 Sostituzione fedecommissaria

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di et, se trovasi nelle condizioni di abituale infermit di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverr la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralit di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore et del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione nulla.

Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e pu stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli pu altres compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (981 e seguenti).

Art. 694 Alienazione dei beni

L'autorit giudiziaria pu consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilit evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Pu anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696 Devoluzione al sostituito

L'eredit si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698 Usufrutto successivo

La disposizione, con la quale lasciato a pi persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualit, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (796).

Art. 699 Premi di nuzialit, opere di assistenza e simili

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialit o di natalit, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilit, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualit possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).


CAPO VII

Degli esecutori testamentari









Art. 700 Facolt di nomina e di sostituzione

Il testatore pu nominare uno o pi esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati pi esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore pu autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 701 Persone capaci di essere nominate

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacit di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).

Anche un erede o un legatario pu essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).

L'accettazione non pu essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorit giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, pu assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volont del defunto.

A tal fine, salvo contraria volont del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non pu durare pi di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorit giudiziaria, per motivi di evidente necessit, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potr mai superare un altro anno.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e pu compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando necessario alienare beni dell'eredit, ne chiede l'autorizzazione all'autorit giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredit (519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio d'inventario (484 e seguenti).

Art. 704 Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredit devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facolt d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e pu esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati all'eredit vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredit in presenza dei chiamati all'eredit o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Il testatore pu disporre che l'esecutore testamentario, quando non un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredit. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707 Consegna dei beni all'erede

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredit che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non pu rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volont del testatore, o di legati condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli gi soddisfatti, od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708 Disaccordo tra pi esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorit giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).

Art. 709 Conto della gestione

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).

Egli tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703).

Gli esecutori testamentari, quando sono pi, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune.

Il testatore non pu esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilit della gestione.

Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l'autorit giudiziaria pu esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarit nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneit all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorit giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e pu disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).

Art. 711 Retribuzione

L'ufficio dell'esecutore testamentario gratuito. Tuttavia il testatore pu stabilire una retribuzione a carico dell'eredit.

Art. 712 Spese

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredit.


TITOLO IV

DELLA DIVISIONE

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 713 Facolt di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).

Quando per tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di et, il testatore pu disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore et dell'ultimo nato.

Egli pu anche disporre che la divisione dell'eredit o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorit giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, pu, su istanza di uno o pi coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 714 Godimento separato di parte dei beni

Pu domandarsi la divisione anche quando uno o pi coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).

Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi un concepito (462), la divisione non pu aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non pu aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimit (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, n pu aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).

L'autorit giudiziaria pu tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorit giudiziaria pu attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

Art. 716 (abrogato)

Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorit giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, pu sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredit o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).

Art. 718 Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede pu chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredit, salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114).

Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a pi della met dell'asse concordano nella necessit della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).

Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita pu seguire tra i soli condividenti e senza pubblicit, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).

Art. 720 Immobili non divisibili

Se nell'eredit vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non pu effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di pi coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi a ci disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).

Art. 721 Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorit giudiziaria.

Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredit vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).

Art. 723 Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredit e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Art. 724 Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ci che stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Art. 725 Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).

I prelevamenti, per quanto possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualit di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 726 Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ci che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantit di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualit, in proporzione dell'entit di ciascuna quota (1114).

Si deve tuttavia evitare per quanto possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Art. 728 Conguagli in danaro

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro (2817, n. 2).

Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si pu procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).

Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456).

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorit giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

Art. 731 Suddivisione tra stirpi

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 732 Diritto di prelazione

Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finch dura lo stato di comunione ereditaria (1502).

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono pi, la quota assegnata a tutti in parti uguali.

Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore pu disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorit giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volont del testatore o manifestamente iniqua.

Art. 734 Divisione fatta dal testatore

Il testatore pu dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volont del testatore.

Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (536) o degli eredi istituiti nulla.

Il coerede che stato leso nella quota di riserva pu esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).

Art. 736 Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una propriet che stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la propriet divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredit si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi contrasto nella scelta, la persona determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.


CAPO II

Della collazione









Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ci che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ci dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).

Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

L'erede non tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorch succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno discendente del donante, la sola porzione a questo donata soggetta a collazione.

Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ci che stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredit di questo.

Art. 741 Collazione di assegnazioni varie

E' soggetto a collazione ci che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attivit produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Art. 742 Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (809).

Non sono soggette a collazione le liberalit previste dal secondo comma dell'art. 770.

Art. 743 Societ contratta con l'erede

Non dovuta collazione di ci che si conseguito per effetto di societ contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).

Art. 744 Perimento della cosa donata

Non soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).

Art. 745 Frutti e interessi

I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si aperta la successione (456).

Art. 746 Collazione d'immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 747 Collazione per l'imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione (456).

Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (456, 1150).

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura pu ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).

Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l'immobile stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750 Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).

Se si tratta di cose delle quali non si pu far uso senza consumarle, e il donatario le ha gi consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Art. 751 Collazione del danaro

La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantit del danaro che si trova nell'eredit, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e seguenti).

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.


CAPO III

Del pagamento dei debiti









Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).

Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredit sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), pu chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorit giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredit nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.

Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente pu ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti).

Il coerede conserva la facolt di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).


CAPO IV

Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote









Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la propriet degli altri beni ereditari (2646, 2825).

Art. 758 Garanzie tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).

La garanzia non ha luogo, se stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 759 Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).

Se uno dei coeredi insolvente, la parte per cui obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Art. 760 Inesigibilit di crediti

Non dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza sopravvenuta soltanto dopo che stata fatta la divisione (1267).

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.


CAPO V

Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione









Art. 761 Annullamento per violenza o dolo

La divisione pu essere annullata quando l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o in cui il dolo stato scoperto (1442).

Art. 762 Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o pi beni dell'eredit non d luogo a nullit della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Art. 763 Rescissione per lesione

La divisione pu essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).

La rescissione ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi inferiore di oltre un quarto all'entit della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.

Art. 764 Atti diversi dalla divisione

L'azione di rescissione anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorch non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L'azione di rescissione non ammessa contro la vendita del diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (14484).

Art. 766 Stima dei beni

Per conoscere se vi lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 767 Facolt del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale promossa l'azione di rescissione pu troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1450).

Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non pi ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.


TITOLO V

DELLE DONAZIONI

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 769 Definizione

La donazione il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalit, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 770 Donazione rimuneratoria

E' donazione anche la liberalit fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).

Non costituisce donazione la liberalit che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformit agli usi (742, 809).

Art. 771 Donazione di beni futuri

La donazione non pu comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri, nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).

Qualora oggetto della donazione sia un'universalit di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di s, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volont.

Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volont.

Art. 773 Donazione a pi donatari

La donazione fatta congiuntamente a favore di pi donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volont.

E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non pu o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).


CAPO II

Della capacit di disporre e di ricevere per donazione









Art. 774 Capacit di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacit di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).

Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione stata fatta, pu essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).

L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione stata fatta (428, 1442 e seguenti).

Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, pu essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che stato promosso il giudizio d'inabilitazione (427).

Il curatore dell'inabilitato per prodigalit (415) pu chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalit in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Art. 778 Mandato a donare

E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolt di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglier tra pi persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determiner tra pi cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore

E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Art. 780 (abrogato)

Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalit, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).


CAPO III

Della forma e degli effetti della donazione









Art. 782 Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullit. Se ha per oggetto cose mobili, essa non valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione pu essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione fatta a una persona giuridica, il donante non pu revocare la sua dichiarazione dopo che gli stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorit governativa l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione pu essere revocata.

Art. 783 Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) valida anche se manca l'atto pubblico, purch vi sia stata la tradizione.

La modicit deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784 Donazione a nascituri

La donazione pu essere fatta anche a favore di chi soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione bench non ancora concepiti (462).

L'accettazione della donazione a favore di nascituri, bench non concepiti, regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione fatta a favore di un nascituro gi concepito. Se fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finch non segua il matrimonio (805).

L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullit della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullit del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Art. 787 Errore sul motivo della donazione

La donazione pu essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed il solo che ha determinato il donante alla liberalit (1428 e seguenti).

Art. 788 Motivo illecito

Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed il solo che ha determinato il donante alla liberalit (1345, 1418 e seguenti).

Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si riservata la facolt di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolt non pu essere esercitata dagli eredi.

Art. 791 Condizione di riversibilit

Il donante pu stipulare la riversibilit delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione fatta con generica indicazione della riversibilit, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilit che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792 Effetti della riversibilit

Il patto di riversibilit produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793 Donazione modale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Trust/PeneVidari.html>

La donazione pu essere gravata da un onere.

Il donatario tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere pu agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, pu essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).

Art. 794 Onere illecito o impossibile

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. (788).

Art. 795 Divieto di sostituzione

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volont (688 e seguenti).

La nullit delle sostituzioni non importa nullit della donazione.

Art. 796 Riserva di usufrutto

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di pi persone, ma non successivamente (698).

Art. 797 Garanzia per evizione

Il donante tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi pu soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):

l) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entit delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798 Responsabilit per vizi della cosa

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).

Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullit della donazione da qualunque causa dipenda, non pu essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullit, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).


CAPO IV

Della revocazione delle donazioni









Art. 800 Cause di revocazione

La donazione pu essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801 Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine non pu essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).

Art. 802 Termini e legittimazione ad agire

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).

Se il donatario si reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).

Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione pu essere domandata anche se il figlio donante era gi concepito al tempo della donazione.

Art. 804 Termine per l'azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non pu proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 805 Donazioni irrevocabili

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).

Art. 806 Inammissibilit della rinunzia preventiva

Non valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 807 Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalit

Le liberalit, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonch a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).

Questa disposizione non si applica alle liberalit previste dal secondo comma dell'art. 770 e aquelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

LIBRO TERZO

DELLA PROPRIETA'




TITOLO I

DEI BENI

CAPO I

Dei beni in generale



Art. 810 Nozione

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.


SEZIONE I

Dei beni nell'ordine corporativo



[Art. 811 Disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.


SEZIONE II

Dei beni immobili e mobili



Art. 812 Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ci che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).

Art. 813 Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).

(*) Per ci che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili" e l'art. 23, 2 comma, dispone che "sono considerati come mobili imateriali estratti, le provviste, gli arredi".

Art. 814 Energie

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).

(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).

Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Art. 816 Universalit di mobili

E' considerata universalit di mobili la pluralit di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Cod. Civ. 727, 2 comma, 771, 2 comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3).

Le singole cose componenti l'universalit possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Art. 817 Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (*).

La destinazione pu essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).

(*) Per ci che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. art. 23, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 818 Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477, 2811, 2912), se non diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (*).

La cessazione della qualit di pertinenza non opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2 comma, 863).

(*) Per ci che concerne i parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 5 comma, legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente dall'unit immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.

Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704), quando la cosa principale un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1 comma, 863).


SEZIONE II

Dei frutti



Art. 820 Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finch non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si pu tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti).

Art. 821 Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477, 1775), salvo che la loro propriet sia attribuita ad altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la propriet si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.


CAPO II

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici



Art. 822 Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).

Spetta all'autorit amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolt sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della propriet (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilit di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilit ne sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed tutelata nell'interesse della comunit nazionale.

Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libert, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3 - In conformit di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.

E' altres vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".

Art. 827 Beni immobili vacanti

I beni immobili che non sono in propriet di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorit amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformit delle leggi che li riguardano.


TITOLO II

DELLA PROPRIETA'

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 832 Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 833 Atti d'emulazione

Il proprietario non pu fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno pu essere privato in tutto o in parte dei beni di sua propriet, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennit (Costit. 42, 43).

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Art. 835 Requisizioni

Quando ricorrono gravi e urgenti necessit pubbliche, militari o civili, pu essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario dovuta una giusta indennit.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei

Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorit amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, pu sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit. 44).

Art. 837 Ammassi

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonch (le norme dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, pu farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorit amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennit (att. 56).

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citt o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanit pubblica.

Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico

Le cose di propriet privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.


CAPO II

Della propriet fondiaria

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

La propriet del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ci che vi si contiene, e il proprietario pu fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichit e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti).

Il proprietario del suolo non pu opporsi ad attivit di terzi che si svolgano a tale profondit nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).

Art. 841 Chiusura del fondo

Il proprietario pu chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).

Art. 842 Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non pu impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli pu sempre opporsi a chi non munito della licenza rilasciata dall'autorit.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843 Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, dovuta un'adeguata indennit.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario pu impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

Art. 844 Immissioni

Il proprietario di un fondo non pu impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilit, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell'applicare questa norma l'autorit giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della propriet. Pu tener conto della priorit di un determinato uso.

Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse

La propriet fondiaria soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.


SEZIONE II

Del riordinamento della propriet rurale



Art. 846 Minima unit colturale

Nei trasferimenti di propriet, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unit colturale.

S'intende per minima unit colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Art. 847 Determinazione della minima unit colturale

L'estensione della minima unit colturale sar determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorit amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].

Art. 848 Sanzione dell'inosservanza

Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorit giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto (att. 57).

Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unit fondiarie

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unit colturale, pu domandare che gli sia trasferita la propriet di questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unit fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorit giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).

Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

Quando pi terreni contigui e inferiori alla minima unit colturale (846) appartengono a diversi proprietari, pu, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorit amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica (862).

Art. 851 Trasferimenti coattivi

Il consorzio indicato dall'articolo precedente pu predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).

Per la migliore sistemazione delle unit fondiarie pu procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; pu anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti

Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarit di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualit.

Art. 853 Trasferimento dei diritti reali

Nei trasferimenti coattivi le servit prediali (1027) sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.

Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile espropriato per intero e il credito collocato, secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.

Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).

Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento

Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di propriet e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servit imposte nel piano stesso (1032).

Art. 856 Competenza dell'autorit giudiziaria

Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti salva la competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorit giudiziaria non pu tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma pu procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo privilegiato a norma delle leggi speciali.


SEZIONE III

Della bonifica integrale



Art. 857 Terreni soggetti a bonifica

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attivit coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Art. 859 Opere di competenza dello Stato

Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).

Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861 Opere di competenza dei privati

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformit del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a pi fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862 Consorzi di bonifica

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica pu provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a pi fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attivit secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a pi fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorit amministrativa.

Art. 864 Contributi consorziali

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (2775).

Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, pu farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).


SEZIONE IV

Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali



Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilit o turbare il regime delle acque.

L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualit delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua

I proprietari d'immobili situati in prossimit di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.


SEZIONE V

Della propriet edilizia



Art. 869 Piani regolatori

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870 Comparti

Quando prevista la formazione di comparti, costituenti unit fabbricabili con speciali modalit di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, pu procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altres le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localit sismiche.

Art. 872 Violazione delle norme di edilizia

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Colui che per effetto della violazione ha subto danno deve esserne risarcito, salva la facolt di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate (2933).


SEZIONE VI

Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi



Art. 873 Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali pu essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui pu chiederne la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purch lo faccia per tutta l'estensione della sua propriet. Per ottenere la comunione deve pagare la met del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la met del valore del suolo su cui il muro costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 875 Comunione forzosa del muro che non sul confine

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della met di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino pu chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della met del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volont entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 876 Innesto nel muro sul confine

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennit per l'innesto.

Art. 877 Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, pu costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Art. 878 Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.

Esso, quando posto sul confine, pu essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purch non preesista al di l un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), n gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non pu neppure usare della facolt concessa dall'art. 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommit e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere pi alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Art. 881 Presunzione di propriet esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la met della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o pi di essi sono da una parte, e uno o pi dalla parte opposta, il muro reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Art. 882 Riparazioni del muro comune

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

Il comproprietario di un muro comune pu esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purch il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune pu rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

Il comproprietario di un muro comune pu fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e pu immettervi travi, purch le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla met del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario pu anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non pu fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilit o che in altro modo lo danneggi.

Art. 885 Innalzamento del muro comune

Ogni comproprietario pu alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa pu dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.

Se il muro non atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di propriet comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della met del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Art. 886 Costruzione del muro di cinta

Ciascuno pu costringere il vicino a contribuire per met nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per met sul terreno del fondo inferiore e per met sul terreno del fondo superiore.

Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese

Il vicino si pu esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la met del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro di propriet di colui che l'ha costruito, salva la facolt del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo per di pagare la met del valore del suolo su cui il muro stato costruito.

Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto pi vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali pu sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidit, salubrit e sicurezza (Cod. Pen. 675).

Art. 891 Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondit del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda pi vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).

Art. 892 Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere per di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purch le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommit del muro.

Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di propriet privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894 Alberi a distanza non legale

Il vicino pu esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non pu sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino pu in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e pu egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi per in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Art. 897 Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o pi di tali segni sono da una parte e uno o pi dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 Comunioni di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorit giudiziaria abbia riconosciuto la necessit o la convenienza del taglio.


SEZIONE VII

Delle luci e delle vedute



Art. 900 Specie di finestre

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Art. 901 Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari pu aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune pu aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).

Art. 904 Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo n di costruire in aderenza (874 e seguenti) .

Chi acquista la comunione del muro non pu chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal pi vicino lato della finestra o dal pi vicino sporto.

Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute

Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non pu fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.


SEZIONE VIII

Dello stillicidio



Art. 908 Scarico delle acque piovane

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non pu farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinch le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.


SEZIONE IX

Delle acque



Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli pu anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non pu divertirle in danno d'altri fondi.

Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, pu, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Art. 912 Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica pu essere utile, l'autorit giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua destinata o si vuol destinare.

L'autorit giudiziaria pu assegnare un'indennit ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Art. 913 Scolo delle acque

Il fondo inferiore soggetto a ricevere le acque che dal fondo pi elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non pu impedire questo scolo, n il proprietario del fondo superiore pu renderlo pi gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, dovuta un'indennit al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorit amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, pu costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921 (863 e seguenti).

Art. 915 Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno pu provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 918 Consorzi volontari

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725).

Il regolamento del consorzio deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.

Art. 919 Scioglimento del consorzio

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa domandata da uno degli interessati.

Art. 920 Norme applicabili

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e seguenti).

Art. 921 Consorzi coattivi

Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio pu anche essere costituito d'ufficio dall'autorit amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).

Il consorzio pu anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennit (865).


CAPO III

Dei modi di acquisto della propriet




Art. 922 Modi di acquisto

La propriet si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.


SEZIONE I

Dell'occupazione e dell'invenzione



Art. 923 Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono propriet di alcuno si acquistano con l'occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo lart. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].

Art. 924 Sciami di api

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennit per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, pu prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 925 Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennit per il danno (843).

Essi appartengono a chi se ne impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purch non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art. 927 Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Acquisto di propriet della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Cos il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappi solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

Art. 932 Tesoro

Tesoro qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno pu provare d'essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro trovato nel fondo altrui, purch sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per met al proprietario del fondo e per met al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).

Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).


SEZIONE II

Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione



Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).

Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non pu farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri

Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (1150).

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi pu inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non pu obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).

La rimozione non pu essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi pu rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione pu ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennit pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali pu anche esigere tale indennit dal proprietario del suolo, ancorch in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Pu altres chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.

Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorit giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, pu (2908) attribuire al costruttore la propriet dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 939 Unione e commistione

Quando pi cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la propriet della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la propriet ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando per una delle cose si pu riguardare come principale o di molto superiore per valore, ancorch serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la propriet del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Art. 940 Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la propriet pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Art. 941 Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).

Art. 943 Laghi e stagni

Il terreno che l'acqua copre quando essa all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorch il volume dell'acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Art. 944 Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la propriet. Deve per pagare all'altro proprietario un'indennit nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Art. 945 Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).

(Se l'isola si formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui avvenuto il distacco, ne conserva la propriet).

(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola).

NOTA La parte fra parentesi stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 946 Alveo abbandonato

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivit antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivit antropica.

In ogni caso esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


CAPO IV

Delle azioni a difesa della propriet




Art. 948 Azione di rivendicazione

Il proprietario pu rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e pu proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della propriet da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).

Art. 949 Azione negatoria

Il proprietario pu agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario pu anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).

Art. 950 Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi incerto, ciascuno dei proprietari pu chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Art. 951 Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


TITOLO III

DELLA SUPERFICIE



Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario pu costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la propriet (934, 1350, 2643).

Del pari pu alienare la propriet della costruzione gi esistente, separatamente dalla propriet del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie

L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.

I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).

Art. 956 Divieto di propriet separata delle piantagioni

Non pu essere costituita o trasferita la propriet delle piantagioni (821) separatamente dalla propriet del suolo.


TITOLO IV

DELL'ENFITEUSI (*)

(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce Contratti e controversie agrarie.

Art. 957 Disposizioni inderogabili

L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).

Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non pu tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2 comma, 961, 2 comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Art. 958 Durata

L'enfiteusi pu essere perpetua o a tempo (2815).

L'enfiteusi temporanea non pu essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Art. 959 Diritti dell'enfiteuta

L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformit delle disposizioni delle leggi speciali (840).

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810).

Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo pu consistere in una somma di danaro ovvero in una quantit fissa di prodotti naturali.

L'enfiteuta non pu pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilit del fondo o perdita di frutti.

Art. 961 Pagamento del canone

L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finch dura la comunione.

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Art. 962 Revisione del canone (abrogato)

Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, pu chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).

Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennit e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennit si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964 Imposte e altri pesi

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virt del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non pu eccedere l'ammontare del canone.

Art. 965 Disponibilit del diritto dell'enfiteuta

L'enfiteuta pu disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volont (587, 2648).

Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non dovuta alcuna prestazione al concedente (att. 145).

Nell'atto costitutivo pu essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (1379).

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.

Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)

Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta obbligato solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

Il precedente enfiteuta non liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non pu pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione (1264).

Art. 968 Subenfiteusi

La subenfiteusi non ammessa.

Art. 969 Ricognizione

Il concedente pu richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio (2720).

Per atto di ricognizione non dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti).

Art. 971 Affrancazione

Se pi sono gli enfiteuti, l'affrancazione pu promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalit. In questo caso l'affrancante subentra (1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se pi sono i concedenti, l'affrancazione pu effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (1284). Le modalit sono stabilite da leggi speciali (att. 58).

Art. 972 Devoluzione

Il conducente pu chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653, n. 2):

l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

2) se l'enfiteuta in mora nel pagamento di due annualit di canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655), ancorch di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).

La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.

Art. 973 Clausola risolutiva espressa

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.

Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).

Art. 975 Miglioramenti e addizioni

Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

Se in giudizio stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non soddisfatto il suo credito.

Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo (att. 157).

Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta

Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.

Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.


TITOLO V

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE

CAPO I

Dell'usufrutto

SEZIONE I

Disposizioni generali



Art. 978 Costituzione

L'usufrutto stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volont dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Pu anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).

Art. 979 Durata

La durata dell'usufrutto non pu eccedere la vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non pu durare pi di trenta anni (999, 1014).

Art. 980 Cessione dell'usufrutto

L'usufruttuario pu cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ci non vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finch non sia stata notificata, l'usufruttuario solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).


SEZIONE II

Dei diritti nascenti dall'usufrutto



Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli pu trarre dalla cosa ogni utilit che questa pu dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Art. 982 Possesso della cosa

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto disposto dall'art. 1002.

Art. 983 Accessioni

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti).

Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorit.

Art. 984 Frutti

I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (820 s )

Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att. 150).

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).

Art. 985 Miglioramenti

L'usufruttuario ha diritto a un'indennit per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).

L'indennit si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, pu disporre che il pagamento della indennit prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).

Art. 986 Addizioni

L'usufruttuario pu eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ci possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennit pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).

Art. 987 Miniere, cave e torbiere

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) gi aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolt di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se il permesso stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennit corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Art. 988 Tesoro

Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (932).

Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario pu procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario pu servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Art. 991 Alberi fruttiferi

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni

L'usufruttuario pu prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Art. 993 Semenzai

L'usufruttuario pu servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi

Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantit dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Art. 995 Cose consumabili

Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.

Mancando la stima, e in facolt dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualit e quantit (1258).

Art. 996 Cose deteriorabili

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Art. 997 Impianti, opifici e macchinari

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine dell'usufrutto, tenuto a corrispondergli una congrua indennit (2651).

Art. 998 Scorte vive e morte

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantit e qualit. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario

Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purch constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51).

Art. 1000 Riscossione di capitali

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (1998), necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorit giudiziaria (1998).


SEZIONE III

Degli obblighi nascenti dall'usufrutto



Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto disposto dall'art. 995 (2930).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).

Art. 1002 Inventario e garanzia

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).

Egli tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario dispensato dal fare l'inventario, questo pu essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario tenuto a prestare garanzia.

L'usufruttuario non pu conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.

Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolt all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorit giudiziaria (att. 59);

il danaro collocato a interesse (1000-2);

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorit giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo parimenti collocato a interesse (1000-2).

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario pu chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario pu nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Art. 1005 Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilit dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facolt dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).

Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario

L'usufruttuario tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984).

Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario

Al pagamento dei carichi imposti sulla propriet durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Art. 1010 Passivit gravanti su eredit in usufrutto

L'usufruttuario di un'eredit o di una quota di eredit (588) obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualit e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredit stessa sia gravata.

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e in facolt dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.

Se l'usufruttuario non pu o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario pu pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o pu vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorit giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).

Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servit

Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L'usufruttuario pu far riconoscere (2653) l'esistenza delle servit a favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).

Art. 1013 Spese per le liti

Le spese delle liti che riguardano tanto la propriet quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.


SEZIONE IV

Estinzione e modificazioni dell'usufrutto



Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto stabilito dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue:

l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);

2) per la riunione dell'usufrutto e della propriet nella stessa persona (2814);

3) per il totale perimento della cosa su cui costituito (1016 e seguenti).

Art. 1015 Abusi dell'usufruttuario

L'usufrutto pu anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).

L'autorit giudiziaria pu, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire (2900).

Art. 1016 Perimento parziale della cosa

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ci che rimane.

Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

Se il perimento della cosa non conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit dovuta dal responsabile del danno.

Art. 1018 Perimento dell'edificio

Se l'usufrutto stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.

La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, per, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi (1284) sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.

Art. 1019 Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa gi assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit dovuta dall'assicuratore.

Se perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennit, l'usufruttuario non pu opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se per la somma impiegata nella ricostruzione maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio limitato in proporzione di quest'ultima.

Art. 1020 Requisizione o espropriazione

Se la cosa requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit relativa (1000).


CAPO II

Dell'uso e dell'abitazione



Art. 1021 Uso

Chi ha il diritto d'uso di una cosa, pu servirsi di essa e, se fruttifera, pu raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Art. 1022 Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa pu abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 1023 Ambito della famiglia

Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era gi sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153).

Art. 1024 Divieto di cessione

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in locazione.

Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario (1004 e seguenti).

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ci che gode.

Art. 1026 Applicabilit delle norme sull'usufrutto

Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.


TITOLO VI

DELLE SERVITU' PREDIALI

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 1027 Contenuto del diritto

La servit prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilit di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).

Art. 1028 Nozione dell'utilit

L'utilit pu consistere anche nella maggiore comodit o amenit del fondo dominante. Pu del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).

Art. 1029 Servit per vantaggio futuro

E' ammessa la costituzione di una servit per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E' ammessa altres a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio costruito o il fondo acquistato (1472).

Art. 1030 Prestazioni accessorie

Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servit da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e seguente).

Art. 1031 Costituzione delle servit

Le servit prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e seguente).


CAPO II

Delle servit coattive



Art. 1032 Modi di costituzione

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servit, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Pu anche essere costituita con atto dell'autorit amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).

La sentenza stabilisce le modalit della servit e determina l'indennit dovuta.

Prima del pagamento della indennit il proprietario del fondo servente pu opporsi all'esercizio della servit.


SEZIONE I

Dell'acquedotto e dello scarico coattivo



Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque

Il proprietario tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non pu far defluire le acque negli acquedotti gi esistenti e destinati al corso di altre acque.

Il proprietario del fondo soggetto alla servit pu tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gi esistenti, qualora ci non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto dovuta un'indennit da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

La facolt indicata dal comma precedente non consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 1035 Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui pu attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purch esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).

Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servit

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che pu disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e il pi conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Art. 1038 Indennit per l'imposizione della servit

Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennit per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o pi parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

Per i terreni, per, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la met del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente pu fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purch tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Art. 1039 Indennit per il passaggio temporaneo

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennit indicati dall'articolo precedente ristretto alla sola met, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Il passaggio temporaneo pu essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra met con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio stato praticato; scaduto il termine, non si tiene pi conto di ci che stato pagato per la concessione temporanea.

Art. 1040 Uso dell'acquedotto

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non pu immettervi maggiore quantit d'acqua, se l'acquedotto non ne capace o ne pu venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantit d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualit e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.

La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.

Art. 1041 Letto dell'acquedotto

E' sempre in facolt del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se per di tale facolt egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la met delle spese occorrenti.

Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.

Art. 1043 Scarico coattivo

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico pu essere anche domandato per acque impure, purch siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Art. 1044 Bonifica

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennit e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.

Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorit giudiziaria d le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, pu essere assegnata una congrua indennit a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo precedente, hanno facolt di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gi risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gi eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gi fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.


SEZIONE II

Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa



Art. 1047 Contenuto della servit

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi pu, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo per di pagare la indennit e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).

Art. 1048 Obblighi degli utenti

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.


SEZIONE III

Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo



Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessit anzidette.

Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualit. Si devono altres sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.

In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalit della derivazione e l'indennit dovuta (2908, 2932).

Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione pu essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.

Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.


SEZIONE IV

Del passaggio coattivo



Art. 1051 Passaggio coattivo

Il proprietario, il cui fondo circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica n pu procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica e pi breve e riesce di minore danno al fondo sul quale consentito. Esso pu essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ci sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.

Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non pu essere ampliato.

Il passaggio pu essere concesso dall'autorit giudiziaria (2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria.

Art. 1053 Indennit

Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennit proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.

Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

Se il fondo divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennit (att. 154).

La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).

Art. 1055 Cessazione dell'interclusione

Se il passaggio cessa di essere necessario, pu essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorit giudiziaria pu disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servit e al danno sofferto. Se l'indennit fu convenuta in annualit, la prestazione cessa dall'anno successivo.


SEZIONE V

Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche



Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche

Ogni proprietario tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformit delle leggi in materia.

Art. 1057 Passaggio di vie funicolari

Ogni proprietario parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformit delle leggi in materia.


CAPO III

Delle servit volontarie



Art. 1058 Modi di costituzione

Le servit prediali possono essere costituite per contratto (1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).

Art. 1059 Servit concessa da uno dei comproprietari

La servit concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente (1108).

La concessione, per, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Art. 1060 Servit costituite dal nudo proprietario

Il proprietario pu, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servit che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).


CAPO IV

Delle servit acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia



Art. 1061 Servit non apparenti

Le servit non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).

Non apparenti sono le servit quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servit.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servit, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


CAPO V Dell'esercizio delle servit




Art. 1063 Norme regolatrici

L'estensione e l'esercizio delle servit sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Art. 1064 Estensione del diritto di servit

Il diritto di servit comprende tutto ci che necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servit che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servit non pu usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalit di esercizio, la servit deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Art. 1066 Possesso delle servit

Nelle questioni di possesso delle servit si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servit esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.

Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servit

Il proprietario del fondo dominante non pu fare innovazioni che rendano pi gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non pu compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servit o a renderlo pi incomodo.

Art. 1068 Trasferimento della servit in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non pu trasferire l'esercizio della servit in luogo diverso da quello nel quale stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto pi gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente pu offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non pu ricusarlo (1350, 2643).

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servit si pu del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L'autorit giudiziaria pu anche disporre che la servit sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purch l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Art. 1069 Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servit, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).

Se per le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 1070 Abbandono del fondo servente

Il proprietario del fondo servente, quando tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della servit (1030), pu sempre liberarsene, rinunziando alla propriet del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).

Nel caso in cui l'esercizio della servit sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia pu limitarsi alla parte stessa.

Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Se il fondo dominante viene diviso, la servit dovuta a ciascuna porzione, senza che per si renda pi gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servit ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.


CAPO VI

Dell'estinzione delle servit




Art. 1072 Estinzione per confusione

La servit si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la propriet del fondo dominante con quella del fondo servente.

Art. 1073 Estinzione per prescrizione

La servit si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti).

Il termine decorre dal giorno in cui si cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servit negativa o di servit per il cui esercizio non necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

Nelle servit che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servit si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servit non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a pi persone in comune, l'uso della servit fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Art. 1074 Impossibilit di uso e mancanza di utilit

L'impossibilit di fatto di usare della servit e il venir meno dell'utilit della medesima non fanno estinguere la servit, se non decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 1075 Esercizio limitato della servit

La servit esercitata in modo da trarne un'utilit minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).

Art. 1076 Esercizio della servit non conforme al titolo o al possesso

L'esercizio di una servit in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

Art. 1077 Servit costituite sul fondo enfiteutico

Le servit costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).

Art. 1078 Servit costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Le servit costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servit costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).


CAPO VII

Delle azioni a difesa delle servit




Art. 1079 Accertamento della servit e altri provvedimenti di tutela

Il titolare della servit pu farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (949) e pu far cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Pu anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).


CAPO VIII

Di alcune servit in materia di acque

SEZIONE I

Della servit di presa o di derivazione di acqua



Art. 1080 Presa d'acqua continua

Il diritto alla presa d'acqua continua si pu esercitare in ogni istante.

Art. 1081 Modulo d'acqua

Nelle servit in cui convenuta ed espressa una costante quantit di acqua, la quantit deve esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo l'unit di misura dell'acqua corrente.

Esso un corpo d'acqua che scorre nella costante quantit di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore

Quando, per la derivazione di una data e costante quantit di acqua corrente, stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso, la forma determinata dall'autorit giudiziaria.

Art. 1083 Determinazione della quantit d'acqua

Quando la quantit d'acqua non stata determinata, ma la derivazione stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantit necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse pu in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.

Se per stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.

Art. 1084 Norme regolatrici della servit

Per l'esercizio della servit di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Art. 1085 Tempo d'esercizio della servit

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si incominciato a possedere.

Art. 1086 Distribuzione per ruota

Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti

Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purch tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non pu, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Art. 1090 Manutenzione del canale

Nella servit di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente pu domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante (1030).

Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinch la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.

Art. 1092 Deficienza dell'acqua

La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.

Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso pi recente, e tra utenti in parit di condizione dall'ultimo utente.

Tuttavia l'autorit giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), pu modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantit di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua destinata.

Il concedente dell'acqua tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennit in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorit giudiziaria.

Art. 1093 Riduzione della servit

Se la servit d diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volont del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo pu chiedere una riduzione della servit, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennit al proprietario del fondo dominante.


SEZIONE II

Della servit degli scoli e degli avanzi di acqua



Art. 1094 Servit attiva degli scoli

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servit a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Art. 1095 Usucapione della servit attiva degli scoli

Nella servit attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.

Quando sul fondo servente aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purch non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo aperto.

Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente

La servit degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione.

Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua

Quando l'acqua concessa, riservata o posseduta (1066) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ci che ne sopravanza, tale uso non pu variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e dovuta.

Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non pu deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantit di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalit a favore del fondo dominante (1069).

Art. 1099 Sostituzione di acqua viva

Il proprietario del fondo soggetto alla servit degli scoli o degli avanzi d'acqua pu sempre liberarsi da tale servit mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantit determinata dall'autorit giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.


TITOLO VII

DELLA COMUNIONE

CAPO I

Della comunione in generale



Art. 1100 Norme regolatrici

Quando la propriet o altro diritto reale spetta in comune a pi persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).

Art. 1101 Quote dei partecipanti

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1102 Uso della cosa comune

Ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non pu estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).

Art. 1103 Disposizioni della quota

Ciascun partecipante pu disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).

Art. 1104 Obblighi dei partecipanti

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolt di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105 Amministrazione

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106).

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validit delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu ricorrere alla autorit giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e pu anche nominare un amministratore (872).

Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, pu essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione pu essere delegata ad uno o pi partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Art. 1107 Impugnazione del regolamento

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu impugnare davanti all'autorit giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorit giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne pi comodo o redditizio il godimento, purch esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.

E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L'ipoteca pu essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu impugnare davanti all'autorit giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).

L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorit giudiziaria pu ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110 Rimborso di spese

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111 Scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorit giudiziaria pu stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento pu pregiudicare gli interessi degli altri (717).

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorit giudiziaria pu ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112 Cose non soggette a divisione

Lo scioglimento della comunione non pu essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gi eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perch la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virt di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione pu opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).

Art. 1114 Divisione in natura

La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).

Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti

Ciascun partecipante pu esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116 Applicabilit delle norme sulla divisione ereditaria

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredit (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.


CAPO II

Del condominio negli edifici



Art. 1117 Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di propriet comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non pu, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).

Art. 1119 Indivisibilit

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere pi incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.

Art. 1120 Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso pi comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non possibile, l'innovazione non consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di propriet comune

Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua propriet, non pu eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

Art. 1123 Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno pu farne.

Qualora un edificio abbia pi scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit (att. 63).

Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa ripartita tra essi, per met in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra met in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).

Al fine del concorso nella met della spesa, che ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di propriet comune.

Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).

Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio pu elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolt spetta a chi proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altres opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennit pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio

Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini pu richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L'indennit corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva propriet, secondo la stima che ne sar fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore

Quando i condomini sono pi di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina fatta dall'autorit giudiziaria, su ricorso di uno o pi condomini.

L'amministratore dura in carica un anno e pu essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

Pu altres essere revocato dall'autorit giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit (att. 64).

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).

Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore

L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Art. 1131 Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Pu essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorit amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo pu essere revocato (att. 64) ed tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, pu separare la propria responsabilit in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ci che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorit giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

Art. 1134 Spese fatte dal condomino

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (1110).

Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini

Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede (att. 66):

1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;

2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.

L'amministratore non pu ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validit delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non pu deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonch le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entit devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non pu deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi:

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere architettoniche);

- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei condomini);

- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici);

       Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).

Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente pu fare ricorso all'autorit giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorit stessa (1109).

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Art. 1138 Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti, 155)

Ciascun condomino pu prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso pu essere impugnato a norma dell'art. 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).

Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).


TITOLO VIII

DEL POSSESSO

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 1140 Possesso

Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivit corrispondente all'esercizio della propriet o di altro diritto reale.

Si pu possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non pu acquistare il possesso finch il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ci vale anche per i successori a titolo universale.

Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo pi remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144 Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio

Il possesso delle cose di cui non si pu acquistare la propriet senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).

Se trattasi di esercizio di facolt, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altres l'azione di manutenzione (1170).

Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione (456, 460).

Il successore a titolo particolare pu unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147 Possesso di buona fede

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535).

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

CAPO II Degli effetti del possesso


SEZIONE I

Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa



Art. 1148 Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).

Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Il possessore che tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821 (1282).

Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni

Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennit per i miglioramenti recati alla cosa, purch sussistano al tempo della restituzione.

L'indennit si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore di buona fede; se il possessore di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

Se il possessore tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore di buona fede, e dovuta una indennit nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).

Art. 1151 Pagamento delle indennit

L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, pu disporre che il pagamento delle indennit previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).

Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede pu ritenere la cosa finch non gli siano corrisposte le indennit dovute, purch queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).

Egli ha lo stesso diritto finch non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorit giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.


SEZIONE II

Del possesso di buona fede di beni mobili



Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne proprietario, ne acquista la propriet mediante il possesso, purch sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della propriet.

La propriet si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).

Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a pi persone un bene mobile

(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso preferita alle altre, anche se il suo titolo di data posteriore.

Art. 1156 Universalit di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalit di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).

Art. 1157 Possesso di titoli di credito

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV (1944)


SEZIONE III

Dell'usucapione



Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La propriet dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159 Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola propriet rurale

La propriet dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virt del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalit e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di propriet.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Art. 1160 Usucapione delle universalit di mobili

L'usucapione di un'universalit di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virt del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161 Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo (922), la propriet dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Colui che acquista in buona fede da chi non proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).

Art. 1163 Vizi del possesso

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinit e cessata.

Art. 1164 Interversione del possesso

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non pu usucapire la propriet della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso stato mutato.

Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).

Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione interrotta (2945) quando il possessore stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se stata proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo stato ricuperato.

CAPO III Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168 Azione di reintegrazione

Chi stato violentemente od occultamente spogliato del possesso pu, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione concessa altres a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalit.

Se lo spoglio clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notoriet del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio

La reintegrazione si pu domandare anche contro chi nel possesso in virt di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Art. 1170 Azione di manutenzione

Chi stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalit di mobili (816) pu, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione pu nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinit cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino pu chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.


TITOLO IX

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO



Art. 1171 Denunzia di nuova opera

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu denunziare all'autorit giudiziaria la nuova opera, purch questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L'autorit giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, pu vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

Art. 1172 Denunzia di danno temuto

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu denunziare il fatto all'autorit giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

L'autorit giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.

 

LIBRO QUARTO

DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO I

Disposizioni preliminari







Art. 1173 Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformit dell'ordinamento giuridico.

Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti).

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).


CAPO II

Dell'adempimento delle obbligazioni

SEZIONE I

Dell'adempimento in generale


















Art. 1176 Diligenza nell'adempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivit professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivit esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

Art. 1177 Obbligazione di custodire

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Art. 1178 Obbligazione generica

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualit non inferiore alla media (Cod. Civ. 664).

Art. 1179 Obbligo di garanzia

Chi tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, pu prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).

Art. 1180 Adempimento del terzo

L'obbligazione pu essere adempiuta da un terzo, anche contro la volont del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore pu rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1181 Adempimento parziale

Il creditore pu rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1182 Luogo dell'adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non determinato dalla convenzione o dagli usi e non pu desumersi dalla natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorta (1510).

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio diverso da quello che il creditore aveva quando sorta l'obbligazione ci rende pi gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).

Art. 1183 Tempo dell'adempimento

Se non determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore pu esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virt degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, stabilito dal giudice (1331, 1817).

Se il termine per l'adempimento rimesso alla volont del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se rimesso alla volont del creditore, il termine pu essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Art. 1184 Termine

Se per l'adempimento fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).

(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1185 Pendenza del termine

Il creditore non pu esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non pu ripetere (2034) ci che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso per egli pu ripetere, nei limiti della perdita subita, ci di cui il creditore si arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).

Art. 1186 Decadenza dal termine

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore pu esigere immediatamente la prestazione se il debitore divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).

Art. 1187 Computo del termine

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Art. 1188 Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).

Art. 1189 Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1190 Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ci che fu pagato stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).

Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non pu impugnare il pagamento a causa della propria incapacit (193-3, 1950, 2034).

Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non pu impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui pu disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede pu impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).

Art. 1193 Imputazione del pagamento

Chi ha pi debiti della medesima specie verso la stessa persona pu dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra pi debiti scaduti, a quello meno garantito; tra pi debiti ugualmente garantiti, al pi oneroso per il debitore; tra i pi debiti ugualmente onerosi, al pi antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).

Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non pu imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1195 Quietanza con imputazione

Chi, avendo pi debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non pu pretendere un'imputazione diversa, se non vi stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).

Art. 1196 Spese del pagamento

Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).

Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore non pu liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della propriet o di un altro diritto, il debitore tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Quando in luogo dell'adempimento ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volont delle parti (2928).

E' salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200 Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilit.


SEZIONE II

Del pagamento con surrogazione


















Art. 1201 Surrogazione per volont del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, pu surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202 Surrogazione per volont del debitore

Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, pu surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non pu rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203 Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorch chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o pi creditori a favore dei quali l'immobile ipotecato (2866);

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).

Art. 1204 Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Art. 1205 Surrogazione parziale

Se il pagamento parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto, salvo patto contrario.


SEZIONE III

Della mora del creditore


















Art. 1206 Condizioni

Il creditore in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto necessario affinch il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).

Art. 1207 Effetti

Quando il creditore in mora, a suo carico l'impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore.

Art. 1208 Requisiti per la validit dell'offerta

Affinch l'offerta sia valida necessario:

l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolt di ricevere per lui (1188 e seguenti);

2) che sia fatta da persona che pu validamente adempiere;

3) che comprenda la totalit della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ci autorizzato (att. 73 e seguenti).

Il debitore pu subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilit (1200; Cod. Proc. Civ. 678).

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).

Art. 1210 Facolt di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore pu eseguire il deposito (att. 77, 78).

Eseguito il deposito, quando questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non pu pi ritirarlo ed liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, pu farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).

Art. 1212 Requisiti del deposito

Per la validit del deposito necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sar depositata (att. 744);

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro pu eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).

Art. 1213 Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non pu pi rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, n valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).

Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anzich in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215 Spese

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, pu ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).

Art. 1217 Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).

L'intimazione pu essere fatta nelle forme d'uso (2931).


CAPO III

Dell'inadempimento delle obbligazioni


















Art. 1218 Responsabilit del debitore

Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

Art. 1219 Costituzione in mora

Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

Non necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 1220 Offerta non formale

Il debitore non pu essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221 Effetti della mora sul rischio

Il debitore che in mora non liberato per la sopravvenuta impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per s inadempimento.

Art. 1223 Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cos la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non dovuto se stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Art. 1225 Prevedibilit del danno <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui sorta l'obbligazione.

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno

Se il danno non pu essere provato nel suo preciso ammontare, liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e l'entit delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).

Art. 1228 Responsabilit per fatto degli ausiliari

Salva diversa volont delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilit

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).

E' nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).


CAPO IV

Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

SEZIONE I

Della novazione


















Art. 1230 Novazione oggettiva

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volont di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231 Modalit che non importano novazione

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).

Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234 Inefficacia della novazione

La novazione senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).

Art. 1235 Novazione soggettiva

Quando un nuovo debitore sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).


SEZIONE II

Della remissione


















Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).

Se il titolo del credito in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).

Art. 1238 Rinunzia alle garanzie

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239 Fideiussori

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.


SEZIONE III

Della compensazione


















Art. 1241 Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantit corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).

Art. 1242 Effetti della compensazione

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non pu rilevarla d'ufficio.

La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantit di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice pu dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e pu anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244 Dilazione

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).

Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168);

2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);

3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).

Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti

Il fideiussore pu opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale (1945).

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).

Art. 1248 Inopponibilit della compensazione

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non pu opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249 Compensazione di pi debiti

Quando una persona ha verso un'altra pi debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).

Art. 1251 Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non pu pi valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252 Compensazione volontaria

Per volont delle parti pu avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.


SEZIONE IV

Della confusione


















Art. 1253 Effetti della confusione

Quando le qualit di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).

Art. 1255 Riunione delle qualit di fideiussore e di debitore

Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purch il creditore vi abbia interesse.


SEZIONE V

Dell'impossibilit sopravvenuta per causa non imputabile al debitore


















Art. 1256 Impossibilit definitiva e impossibilit temporanea

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).

Se l'impossibilit solo temporanea, il debitore, finch essa perdura, non responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilit perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non pu pi essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha pi interesse a conseguirla (1174).

Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1258 Impossibilit parziale

Se la prestazione divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che rimasta possibile (1464, 2175).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subto un deterioramento, o quando residua alcunch dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).

Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilit (1203), e pu esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).


CAPO V

Della cessione dei crediti

(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.

Art. 1260 Cedibilit dei crediti

Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purch il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).

Le parti possono escludere la cedibilit del credito; ma il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261 Divieti di cessione

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali sorta contestazione davanti l'autorit giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullit e dei danni (1421 e seguenti, 2043).

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1262 Documenti probatori del credito

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se stata ceduta solo una parte del credito, il cedente tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.

Art. 1263 Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri accessori.

Il cedente non pu trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).

Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).

Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).

Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di pi cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che stata prima accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorch essa sia di data posteriore (2559).

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).

Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione a titolo oneroso, il cedente tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia pu essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione a titolo gratuito, la garanzia dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (797).

Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilit del cedente senza effetto (1421 e seguente).

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (1198).


CAPO VI

Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo


















Art. 1268 Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non pu rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Art. 1269 Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi pu obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non tenuto ad accettare l'incarico, ancorch sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.

Art. 1270 Estinzione della delegazione

Il delegante pu revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato pu assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacit del delegante.

Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato pu opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non pu opporre al delegatario, bench questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non pu neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Art. 1272 Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si convenuto diversamente, il terzo non pu opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Pu opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non pu opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273 Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore pu aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ci costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e pu opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione avvenuta (1413).

Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Art. 1275 Estinzione delle garanzie

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).

Art. 1276 Invalidit della nuova obbligazione

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non pu valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).


CAPO VII

Di alcune specie di obbligazioni

SEZIONE I

Delle obbligazioni pecuniarie


















Art. 1277 Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha pi corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolt di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).

Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cos stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprech la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se per la moneta non reperibile, o non ha pi corso, o ne alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Art. 1281 Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princpi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Art. 1283 Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).

Art. 1284 Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).

NOTA Articolo cos modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.


SEZIONE II

Delle obbligazioni alternative


















Art. 1285 Obbligazione alternativa

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non pu costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).

Art. 1286 Facolt di scelta

La scelta spetta al debitore, se non stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).

La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta fatta da un terzo (666).

Se la scelta deve essere fatta da pi persone, il giudice pu fissare loro un termine. Se la scelta non fatta nel termine stabilito, essa fatta dal giudice (att. 81).

Art. 1287 Decadenza dalla facolt di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolt di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa fatta dal giudice (631, 664; att. 81).

Art. 1288 Impossibilit di una delle prestazioni

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).

Art. 1289 Impossibilit colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilit deve rispondere il debitore, il creditore pu scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno (1223).

Art. 1290 Impossibilit sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi pu domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono pi di due.

Art. 1292 Nozione della solidariet

L'obbligazione e in solido quando pi debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno pu essere costretto all'adempimento per la totalit e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293 Modalit varie dei singoli rapporti

La solidariet non esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalit diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalit diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294 Solidariet tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).

Art. 1295 Divisibilit tra gli eredi

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).

Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).

Art. 1297 Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non pu opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non pu opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 1299 Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito pu ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).

Se uno di questi insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).

Art. 1300 Novazione

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora per si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).

Art. 1301 Remissione

La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non pu esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Art. 1302 Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido pu opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore pu opporre in compensazione ci che gli dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Art. 1303 Confusione

Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualit di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Art. 1304 Transazione

La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Art. 1305 Giuramento

Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale stato deferito.

Art. 1306 Sentenza

La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi pu opporre a ciascuno di essi.

Art. 1307 Inadempimento

Se l'adempimento dell'obbligazione divenuto impossibile per causa imputabile a uno o pi condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore pu chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Art. 1308 Costituzione in mora

La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 1309 Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1310 Prescrizione

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Art. 1311 Rinunzia alla solidariet

Il creditore che rinunzia alla solidariet a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidariet:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidariet

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidariet verso alcuno dei debitori, se uno degli altri insolvente, la sua parte di debito ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidariet.


SEZIONE IV

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili


















Art. 1314 Obbligazioni divisibili

Se pi sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non solidale (1292), ciascuno dei creditori non pu domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 1315 Limiti alla divisibilit tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione (752) non pu essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che stato incaricato di eseguire la prestazione o che in possesso della cosa dovuta, se questa certa e determinata.

Art. 1316 Obbligazioni indivisibili

L'obbligazione indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 1318 Indivisibilit nei confronti degli eredi

L'indivisibilit opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 1319 Diritto di esigere l'intero

Ciascuno dei creditori pu esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).

Art. 1320 Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).


TITOLO II

DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO I

Disposizioni preliminari


















Art. 1321 Nozione

Il contratto l'accordo di due o pi parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 Autonomia contrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purch siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorch non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).


CAPO II

Dei requisiti del contratto


















Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);

2) la causa (1343 e seguenti);

3) l'oggetto (1346 e seguenti);

4) la forma, quando risulta che prescritta dalla legge sotto pena di nullit (1350 e seguenti).


SEZIONE I

Dell'accordo delle parti


















Art. 1326 Conclusione del contratto

Il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente pu ritenere efficace l'accettazione tardiva, purch ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta pu essere revocata finch il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione pu essere revocata, purch la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 1329 Proposta irrevocabile

Se il proponente si obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacit (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Art. 1330 Morte o incapacit dell'imprenditore

La proposta o l'accettazione, quando fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Art. 1331 Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolt di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non stato fissato un termine, questo pu essere stabilito dal giudice (1183).

Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalit dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.

Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale destinata.

Il destinatario pu rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto concluso.

Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1335 Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilit di averne notizia.

Art. 1336 Offerta al pubblico

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 1337 Trattative e responsabilit precontrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidit

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidit del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validit del contratto (1308).

Art. 1339 Inserzione automatica di clausole

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).

Art. 1340 Clausole d'uso

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorit giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.


SEZIONE II

Della causa del contratto


















Art. 1343 Causa illecita

La causa illecita quando contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).

Art. 1344 Contratto in frode alla legge

Si reputa altres illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345 Motivo illecito

Il contratto illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).


SEZIONE III

Dell'oggetto del contratto


















Art. 1346 Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).

Art. 1347 Possibilit sopravvenuta dell'oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 1348 Cose future

La prestazione di cose future (820,1472, 2823) pu essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).

Art. 1349 Determinazione dell'oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa manifestamente iniqua o erronea, la determinazione fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si pu impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto nullo (1421 e seguenti).

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.


SEZIONE IV

Della forma del contratto


















Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullit:

1) i contratti che trasferiscono la propriet di beni immobili (812, 2643)

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);

3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servit prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);

9) i contratti di societ (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);

12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).

Art. 1351 Contratto preliminare <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>

Il contratto preliminare nullo (1421 e seguenti), se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).

Art. 1352 Forme convenzionali

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validit di questo (2725).


CAPO III

Della condizione nel contratto


















Art. 1353 Contratto condizionale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili

E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se sospensiva; se risolutiva, si ha come non apposta (634).

Se la condizione illecita o impossibile apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto disposto dall'art. 1419.

Art. 1355 Condizione meramente potestativa

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volont dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 1356 Pendenza della condizione

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto pu 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva pu, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente pu compiere atti conservativi.

Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva pu disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza

Colui che si obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).

Art. 1359 Avveramento della condizione

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360 Retroattivit della condizione

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui stato concluso il contratto, salvo che, per volont delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).

Se per la condizione risolutiva apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gi eseguite (1465, 2655).

Art. 1361 Atti di amministrazione

L'avveramento della condizione non pregiudica la validit degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si avverata (646).


CAPO IV

Dell'interpretazione del contratto


















Art. 1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative

Quando in un contratto si espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, pu estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzich in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica generalmente nel luogo in cui la sede dell'impresa.

Art. 1369 Espressioni con pi sensi

Le espressioni che possono avere pi sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso pi conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371 Regole finali

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se a titolo oneroso.


CAPO V

Degli effetti del contratto

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1372 Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non pu essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).

Art. 1373 Recesso unilaterale

Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374 Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equit.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).

Art. 1376 Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la propriet o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).

Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorch, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).

Art. 1379 Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non valido se non contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).

Art. 1380 Conflitto tra pi diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).

Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.


SEZIONE II

Della clausola penale e della caparra


















Art. 1382 Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non stata convenuta la risarcibilit del danno ulteriore (1223).

La penale dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383 Divieto di cumulo

Il creditore non pu domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384 Riduzione della penale

La penale pu essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).

Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte d all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218), l'altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra pu recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se per la parte che non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1386 Caparra penitenziale

Se nel contratto stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.


CAPO VI

Della Rappresentanza


















Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>, nei limiti delle facolt conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 Capacit del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza conferita dall'interessato, per la validit del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacit di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validit del contratto concluso dal rappresentante necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390 Vizi della volont

Il contratto annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se viziata la volont del rappresentante. Quando per il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto annullabile solo se era viziata la volont di questo.

Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti

Nei casi in cui rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che in mala fede pu giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 1392 Forma della procura

La procura non ha effetto se non conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).

Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante

Il terzo che contratta col rappresentante pu sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 1394 Conflitto d'interessi

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato pu essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395 Contratto con se stesso

E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilit di conflitto d'interessi (1735).

L'impugnazione pu essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).

Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza

Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Art. 1398 Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolt conferitegli, responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validit del contratto (1338, 1890, 2822).

Art. 1399 Ratifica

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto pu essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente pu invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).

La facolt di ratifica si trasmette agli eredi (588).

Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).


CAPO VII

Del contratto per persona da nominare


















Art. 1401 Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte pu riservarsi la facolt di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Art. 1402 Termine e modalit della dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Art. 1403 Forme e pubblicit

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto richiesta a determinati effetti una forma di pubblicit (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina

Quando la dichiarazione di nomina stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Se la dichiarazione di nomina non fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).


CAPO VIII

Della cessione del contratto


















Art. 1406 Nozione

Ciascuna parte pu sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purch l'altra parte vi consenta.

Art. 1407 Forma

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione efficace nei suoi confronti dal momento in cui le stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, pu agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si verificato; in mancanza tenuto al risarcimento del danno (1223).

Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Il contraente ceduto pu opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario

Il cedente tenuto a garantire la validit del contratto (1325, 1266).

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).


CAPO IX

Del contratto a favore di terzi


















Art. 1411 Contratto a favore di terzi

E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

Questa per pu essere revocata o modificata dallo stipulante, finch il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volont delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi pu revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purch il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Il promittente pu opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.


CAPO X

Della simulazione


















Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purch ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).

Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione (164) non pu essere opposta n dalle parti contraenti, n dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).

Art. 1416 Rapporti con i creditori

La simulazione non pu essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito anteriore (2704) all'atto simulato.

Art. 1417 Prova della simulazione

La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceit del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se proposta dalle parti (164).


CAPO XI

Della nullit del contratto


















Art. 1418 Cause di nullit del contratto

Il contratto nullo quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullit del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceit della causa (1343), l'illiceit dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto altres nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Art. 1419 Nullit parziale

La nullit parziale di un contratto o la nullit di singole clausole importa la nullit dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che colpita dalla nullit.

La nullit di singole clausole non importa la nullit del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).

Art. 1420 Nullit nel contratto plurilaterale

Nei contratti con pi di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullit che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullit del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullit

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullit pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e pu essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 1422 Imprescrittibilit dell'azione di nullit

L'azione per far dichiarare la nullit non soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).

Art. 1423 Inammissibilit della convalida

Il contratto nullo non pu essere convalidato (1444), se la legge non dispone diversamente (799).

Art. 1424 Conversione del contratto nullo

Il contratto nullo pu produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullit (1367).


CAPO XII

Dell'annullabilit del contratto

SEZIONE I

Dell'incapacit



















Art. 1425 Incapacit delle parti

Il contratto annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).

Art. 1426 Raggiri usati dal minore

Il contratto non annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore et (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non di ostacolo all'impugnazione del contratto.


SEZIONE II

Dei vizi del consenso


















Art. 1427 Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, pu chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).

Art. 1428 Rilevanza dell'errore

L'errore causa di annullamento del contratto quando essenziale ed riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 1429 Errore essenziale

L'errore essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identit dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualit dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identit o sulle qualit della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);

4) quando, trattandosi di errore di diritto, stato la ragione unica o principale del contratto (1969).

Art. 1430 Errore di calcolo

L'errore di calcolo non d luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantit, sia stato determinante del consenso.

Art. 1431 Errore riconoscibile

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualit dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.

Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non pu domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalit del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato (2706).

Art. 1434 Violenza

La violenza causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435 Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'et, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436 Violenza diretta contro terzi

La violenza causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437 Timore riverenziale

Il solo timore riverenziale non causa di annullamento del contratto.

Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto pu essere causa di annullamento del contratto solo quando diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439 Dolo

Il dolo causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440 Dolo incidente

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto valido, bench senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).


SEZIONE III

Dell'azione di annullamento


















Art. 1441 Legittimazione

L'annullamento del contratto pu essere domandato solo dalla parte nel cui interesse stabilito dalla legge.

L'incapacit del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442 Prescrizione

L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).

Quando l'annullabilit dipende da vizio del consenso o da incapacit legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui cessata la violenza, stato scoperto l'errore o il dolo, cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore et (2).

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).

L'annullabilit pu essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se prescritta l'azione per farla valere.

Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto annullato per incapacit (1425) di uno dei contraenti, questi non tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).

Art. 1444 Convalida

Il contratto annullabile pu essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilit, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilit.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non in condizione di concludere validamente il contratto (1423,1451).

Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi

L'annullamento che non dipende da incapacit legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).

Art. 1446 Annullabilit nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilit che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


CAPO XIII

Della rescissione del contratto


















Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessit, nota alla controparte, di salvare s o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), pu essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, pu, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione

Se vi sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata pu domandare la rescissione del contratto.

L'azione non ammissibile se la lesione non eccede la met del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).

Art. 1449 Prescrizione

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilit del contratto non pu essere opposta in via di eccezione quando l'azione prescritta.

Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale domandata la rescissione pu evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equit.

Art. 1451 L'inammissibilit della convalida

Il contratto rescindibile non pu essere convalidato.

Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652).


CAPO XIV

Della risoluzione del contratto

SEZIONE I

Della risoluzione per inadempimento


















Art. 1453 Risolubilit del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro pu a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione pu essere domandata anche quando il giudizio stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non pu pi chiedersi l'adempimento quando stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non pu pi adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Alla parte inadempiente l'altra pu intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intender senz'altro risoluto (1662,1901).

Il termine non pu essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo risoluto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si pu risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalit stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458 Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni gi eseguite (1360).

La risoluzione, anche se stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).

Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1460 Eccezione d'inadempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

Tuttavia non pu rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede (1375).

Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente pu sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).

Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilit di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non pu opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullit (1418 e seguenti), di annullabilit (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.

Nei casi in cui la clausola efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, pu tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).


SEZIONE II

Dell'impossibilit sopravvenuta


















Art. 1463 Impossibilit totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit della prestazione dovuta (1256) non pu chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gi ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1464 Impossibilit parziale

Quando la prestazione di una parte divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e pu anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).

Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la propriet di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorch la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa stata individuata (1378).

L'acquirente in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilit sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).

Art. 1466 Impossibilit nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 impossibilit della prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


SEZIONE III

Dell'eccessiva onerosit



















Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).

La risoluzione non pu essere domandata se la sopravvenuta onerosit rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale domandata la risoluzione pu evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).

Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa pu chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalit di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equit.

Art. 1469 Contratto aleatorio

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879) o per volont delle parti (1448, 1472).






CAPO XIV- BIS

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE (*)

1469-bis Clausole vessatorie <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm> nel contratto tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. il professionista la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivit imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilit da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volont;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt di recedere dal contratto, nonch consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilit di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformit del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilit del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalit;
16) limitare o escludere l'opponibilit dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a s un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorit giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volont del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista pu, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista pu modificare, senza prevviso, semprech vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonch la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalit di variazione siano espressamente descritte.

1469-ter. Accertamento della vessatoriet delle clausole <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>. La vessatoriet di una clausola valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, n all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purch tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione pi favorevole al consumatore.

1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilit di conoscere prima della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e pu essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilit al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento pi stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivit ai sensi del presente capo.
L'inibitoria pu essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice pu ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o pi giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE





TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

Della vendita

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1470 Nozione

La vendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

Art. 1471 Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, n direttamente n per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorit amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto nullo (1421 e seguenti); negli altri annullabile (1441 e seguenti).

Art. 1472 Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della propriet si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propriet si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non pu accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).

Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, n hanno convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della pubblica autorit (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza pi vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

Art. 1475 Spese della vendita

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).

1 Delle obbligazioni del venditore

Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la propriet della cosa o il diritto, se l'acquisto non effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477 Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla propriet e all'uso della cosa venduta (1527).

Art. 1478 Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di propriet del venditore, questi obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la propriet dal titolare di essa (att. 171).

Art. 1479 Buona fede del compratore

Il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di propriet del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la propriet.

Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa diminuita di valore o deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).

Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di propriet del venditore era solo in parte di propriet altrui, il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non divenuto proprietario (1419); altrimenti pu solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).

Art. 1481 Pericolo di rivendica

Il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).

Il pagamento non pu essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore pu altres sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli pu inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non liberata, il contratto risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.

Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non pu chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Art. 1483 Evizione totale della cosa

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Art. 1484 Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).

Art. 1485 Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

Art. 1486 Responsabilit limitata dal venditore

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore pu liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altres pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).

Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia

Quando esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore pu pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore esente anche da quest'obbligo quando la vendita stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza pu domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia

Non dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore pu domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non pu domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altres risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, pu sempre far valere la garanzia, purch il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

Art. 1496 Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).

Art. 1497 Mancanza di qualit

Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purch il difetto di qualit ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).

2 Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498 Pagamento del prezzo

Il compratore tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (1182).

Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta consegnata al compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non ancora esigibile.

3 Del riscatto convenzionale

Art. 1500 Patto di riscatto

Il venditore pu riservarsi il diritto di riavere la propriet della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.

Art. 1501 Termini

Il termine per il riscatto non pu essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge perentorio (2964) e non si pu prorogare.

Art. 1502 Obblighi del riscattante

Il venditore che esercita il diritto di riscatto tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, pu accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).

Art. 1503 Esercizio del riscatto

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2725).

Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore pu ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).

Se l'alienazione stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Art. 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purch abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Art. 1506 Riscatto di parte indivisa

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore (1111).

Se la cosa non comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Se pi persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna pu esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato pi eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, pu esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto pu esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Art. 1508 Vendita separata di cosa indivisa

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non pu valersi della facolt prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore

Qualora il compratore abbia lasciato pi eredi, il diritto di riscatto si pu esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta tuttora indivisa.

Se l'eredit stata divisa e la cosa venduta stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non pu esercitarsi contro di lui che per la totalit.


SEZIONE II

Della vendita di cose mobili

1 Disposizioni generali


















Art. 1510 Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).

Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualit apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).

Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, pu assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).

Art. 1513 Accertamento dei difetti

In caso di divergenza sulla qualit o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, pu ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonch la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identit e lo stato.

Art. 1514 Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).

Art. 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sar eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorit (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita pu essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551, 1686).

Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione (1476), il compratore pu fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83). Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno (1223,1536, 1551).

Art. 1517 Risoluzione di diritto

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).

Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Art. 1519 Restituzione di cose non pagate

Se la vendita stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, pu riprendere il possesso delle cose vendute, finch queste si trovano presso il compratore (1156), purch la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si pu esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione

Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti).

Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Art. 1521 Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualit pattuite o sia idonea all'uso a cui destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalit stabiliti dal contratto o dagli usi.

Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione

Se la vendita fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualit della merce, e in tal caso qualsiasi difformit attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto (1453).

Qualora, per, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualit, si pu domandare la risoluzione soltanto se la difformit dal campione sia notevole (1455).

In ogni caso l'azione soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).

3 Della vendita con riserva della propriet


Art. 1523 Passaggio della propriet e dei rischi

Nella vendita a rate con riserva della propriet, il compratore acquista la propriet della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1524 Opponibilit della riserva di propriet nei confronti di terzi

La riserva della propriet opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo superiore alle lire trentamila, la riserva della propriet opponibile anche al terzo acquirente, purch il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina, e questa, quando acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).

Art. 1525 Inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non d luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).

Art. 1526 Risoluzione del contratto

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennit, il giudice, secondo le circostanze, pu ridurre l'indennit convenuta (1384).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la propriet della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).

4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti

Art. 1527 Consegna

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

1528 Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non pu rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualit e allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino gi dimostrate.

Art. 1529 Rischi

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non pu rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).

La banca che ha confermato il credito al venditore pu opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarit dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

5 Della vendita a termine di titoli di credito

Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).

Art. 1532 Diritto di opzione

Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).

Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolt di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantit corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio della estrazione.

Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati (1550).

Art. 1535 Proroga dei contratti a termine

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Art. 1536 Inadempimento

In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.


SEZIONE III

Della vendita di cose immobili


















Art. 1537 Vendita a misura

Quando un determinato immobile (812) venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unit di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolt di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Art. 1538 Vendita a corpo

Nei casi in cui il prezzo determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Art. 1539 Recesso dal contratto

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).

Art. 1540 Vendita cumulativa di pi immobili

Se due o pi immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantit minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformit delle disposizioni sopra stabilite.

Art. 1541 Prescrizione

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).


SEZIONE IV

Della vendita di eredit



















Art. 1542 Garanzia

Chi vende un'eredit senza specificarne gli oggetti non tenuto a garantire che la propria qualit di erede (477, 588).

Art. 1543 Forme

La vendita di un'eredit deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullit (1350, 2643).

Il venditore tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredit.

Art. 1544 Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredit, tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.

Art. 1545 Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredit, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredit medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Art. 1546 Responsabilit per debiti ereditari

Il compratore, se non vi patto contrario, obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).

Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredit

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredit a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia regolata dall'art. 797.


CAPO II

Del riporto


















Art. 1548 Nozione

Il riporto il contratto per il quale il riportato trasferisce in propriet al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Art. 1549 Perfezione del contratto

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e 1534.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att. 177).

Art. 1551 Inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ci che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.


CAPO III

Della permuta


















Art. 1552 Nozione

La permuta il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della propriet di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (1376).

Art. 1553 Evizione

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).

Art. 1554 Spese della permuta

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555 Applicabilit delle norme sulla vendita

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili (1470 e seguenti).


CAPO IV

Del contratto estimatorio


















Art. 1556 Nozione

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o pi cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557 Impossibilit di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrit divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).

Art. 1558 Disponibilit delle cose

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finch non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non pu disporne fino a che non gli siano restituite.


CAPO V

Della somministrazione


















Art. 1559 Nozione

La somministrazione il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 1560 Entit della somministrazione

Qualora non sia determinata l'entit della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l'entit della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione tenuto per la quantit corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Art. 1561 Determinazione del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

Art. 1562 Pagamento del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo pagato secondo le scadenze d'uso.

Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184).

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolt di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.

Art. 1564 Risoluzione del contratto

In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra pu chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Art. 1565 Sospensione della somministrazione

Se la parte che ha diritto alla somministrazione inadempiente e l'inadempimento di lieve entit, il somministrante non pu sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).

Art. 1566 Patto di preferenza

Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, valido purch la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791).

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non pu ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, n, salvo patto contrario, pu provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione

Se la clausola di esclusiva pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non pu compiere nella zona per cui l'esclusiva concessa e per la durata del contratto, n direttamente n indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato

Se la durata della somministrazione non stabilita, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Art. 1570 Rinvio

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.


CAPO VI

Della locazione


















SEZIONI I Disposizioni generali

Art. 1571 Nozione

La locazione il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).

Art. 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione

Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).

Sono altres atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).

Art. 1573 Durata della locazione

Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non pu stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo pi lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.

Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unit di tempo a cui commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unit di tempo a cui commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).

Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).

Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577 Necessit di riparazioni

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1578 Vizi della cosa locata

Se al momento della consegna la cosa locata affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneit all'uso pattuito, il conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Art. 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilit

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilit del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 1580 Cose pericolose per la salute

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore pu ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).

Art. 1581 Vizi sopravvenuti

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 1582 Divieto d'innovazione

Il locatore non pu compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entit del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1585 Garanzia per molestie

Il locatore tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt di agire contro di essi in nome proprio (1168).

Art. 1586 Pretese da parte di terzi

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).

Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore

Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che pu altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilit del conduttore verso il locatore limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilit del conduttore in confronto del locatore, se questi indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Art. 1590 Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformit del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.

Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 1591 Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).

Art. 1592 Miglioramenti

Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennit per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se per vi stato il consenso del locatore, questi tenuto a pagare un'indennit corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennit, il valore dei miglioramenti pu compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Art. 1593 Addizioni

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ci possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennit pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolt di sublocare la cosa locatagli, ma non pu cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406).

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non pu opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullit (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).

Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).

Art. 1597 Rinnovazione tacita del contratto

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Se stata data licenza, il conduttore non pu opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont del locatore di rinnovare il contratto.

Art. 1598 Garanzie della locazione

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Art. 1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

Il contratto di locazione opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).

L'acquirente in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).

Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore anteriore al trasferimento, l'acquirente non tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Se il conduttore stato licenziato dall'acquirente perch il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).

Art. 1602 Effetti dell'opponibilit della locazione al terzo acquirente

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Art. 1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facolt deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (2923).

Art. 1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto non pu esercitare la facolt di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e seguenti).

Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non pu opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si pu in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformit degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non stata trascritta (2643 n. 9, 2644), pu essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio gi trascorso, pu essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).

Art. 1606 Estinzione del diritto del locatore

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purch siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.


SEZIONE II

Della locazione di fondi urbani (l)




















Art. 1607 Durata massima della locazione di case

La locazione di una casa per abitazione pu essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)

Art. 1608 Garanzie per il pagamento della pigione

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino pu essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetust o da caso fortuito (2764).

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine a carico del locatore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da pi inquilini

Se si tratta di casa occupata da pi inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore

Il locatore che si riservata la facolt di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)

Art. 1613 Facolt di recesso degli impiegati pubblici

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purch questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facolt si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Art. 1614 Morte dell'inquilino

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per pi di un anno ed stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.


SEZIONE III

Dell'affitto

1 Disposizioni generali


















Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformit della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilit della cosa.

Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse pu recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.

Art. 1617 Obblighi del locatore

Il locatore tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui destinata.

Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario

Il locatore pu chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Art. 1619 Diritto di controllo

Il locatore pu accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Art. 1620 Incremento della produttivit della cosa

L'affittuario pu prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purch esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Art. 1621 Riparazioni

Il locatore tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).

Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni

Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario pu domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorit riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, pu essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento dell'autorit.

Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto

L'affittuario non pu subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.

La facolt di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facolt di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.

Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'art. 1616.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 1626 Incapacit o insolvenza dell'affittuario

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Art. 1627 Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.

Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

2 Dell'affitto di fondi rustici

Art. 1628 Durata minima dell'affitto

(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cos stabilito).

Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento

L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento pu essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo

L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinch l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

Se il fondo non soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).

L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

(Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative).

Art. 1631 Estensione del fondo

Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).

Artt. 1632-1634 (abrogati)

Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Se, durante l'affitto convenuto per pi anni, almeno la met dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario pu domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice pu dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.

La riduzione non pu mai eccedere la met del fitto.

In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento equiparata la mancata produzione dei frutti.

Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si verificata la perdita per caso fortuito di almeno la met dei frutti, l'affittuario pu essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla met.

Art. 1637 Accollo di casi fortuiti

L'affittuario pu, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennit a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Art. 1639 Canone di affitto

Il fitto pu consistere anche in una quota ovvero in una quantit fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Art. 1640 Scorte morte

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualit e quantit, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualit e quantit e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non pu essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la propriet, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle parti.

Art. 1641 Scorte vive

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti diversi.

Art. 1642 Propriet del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit, dell'et e del peso, anche se ne stata fatta stima, la propriet di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario pu disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame

Il rischio della perdita del bestiame a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non stato diversamente pattuito (1637).

Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).

Il letame per deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 1645 Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualit, et e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualit o di quantit contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altres la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.

Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.

Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.

3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)

(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

Art. 1647 Nozione

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative) (2079).

Art. 1648 Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, pu disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la met dei frutti del fondo.

Art. 1649 Subaffitto

Se il locatore consente il subaffitto, questo considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Artt. 1650-1651 (abrogati)

Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284).

Artt. 1653-1654 (abrogati)


CAPO VII

Dell'appalto


















Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656 Subappalto

L'appaltatore non pu dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non stato autorizzato dal committente (1670).

Art. 1657 Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo n hanno stabilito il modo di determinarla, essa calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, determinata dal giudice (2225).

Art. 1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).

Art. 1659 Variazioni concordate del progetto

L'appaltatore non pu apportare variazioni alle modalit convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto

Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore pu recedere dal contratto e pu ottenere, secondo le circostanze, un equa indennit.

Se le variazioni sono di notevole entit, il committente pu recedere dal contratto ed tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente

Il committente pu apportare variazioni al progetto, purch il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente pu fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1664 Onerosit o difficolt dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione pu essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).

Se nel corso dell'opera si manifestano difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente pi onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorch non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera accettata dal committente (att. 181).

Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pu chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore pu domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).

Art. 1667 Difformit e vizi dell'opera

L'appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformit o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformit o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento pu sempre far valere la garanzia, purch le difformit o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).

Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).

Se per le difformit o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

Art. 1670 Responsabilit lei subappaltatori

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente pu recedere dal contratto (16603), anche se stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purch tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).

Art. 1672 Impossibilit di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perch l'esecuzione dell'opera divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gi compiuta, nei limiti in cui per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto a carico dell'appaltatore.

Art. 1674 Morte dell'appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente pu sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennit, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).

Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivit per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).

Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).


CAPO VIII

Del trasporto

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1678 Nozione

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro (1378).

Art. 1679 Pubblici servizi di linea

Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore obbligato ad applicarle a parit di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).

Art. 1680 Limiti di applicabilit delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.


SEZIONE II

Del trasporto di persone


















Art. 1681 Responsabilit del vettore

Salva la responsabilit per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con s, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilit del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951).

Art. 1682 Responsabilit del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.


SEZIONE III

Del trasporto di cose


















Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantit e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarit dei documenti.

Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).

Art. 1685 Diritti del mittente

Il mittente pu sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non pu disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non pu disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).

Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore pu depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Art. 1687 Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalit indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Art. 1688 Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati pi termini parziali determinato dalla somma di questi.

Art. 1689 Diritti del destinatario

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.

Il destinatario non pu esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (att. 251).

Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.

Se sorge controversia tra pi destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore pu depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).

In tal caso il vettore esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

Art. 1692 Responsabilit del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non pu rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario (2951).

Art. 1693 Responsabilit per perdita e avaria

Il vettore responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 1694 Presunzioni di fortuito

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).

Art. 1695 Calo naturale

Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).

Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identit e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.

Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purch in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).

Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).

Art. 1700 Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da pi vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio pu agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non avvenuto nel proprio percorso.

Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

CAPO IX

Del mandato




SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1703 Nozione

Il mandato il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dell'altra.

Art. 1704 Mandato con rappresentanza

Se al mandatario stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti).

Art. 1705 Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, pu esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ci possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 1706 Acquisti del mandatario

Il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183).

Art. 1707 Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att. 183).

Art. 1708 Contenuto del mandato

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Art. 1709 Presunzione di onerosit

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non stabilita dalle parti, determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza determinata dal giudice.

1 Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1710 Diligenza del mandatario

Il mandatario tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore.

Il mandatario tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 1711 Limiti del mandato

Il mandatario non pu eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario pu discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Art. 1713 Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ci che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti).

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).

Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1715 Responsabilit per le obbligazioni dei terzi

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Art. 1716 Pluralit di mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non accettato da tutte.

Se nel mandato non dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi pu concludere l'affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se pi mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.

Art. 1717 Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi urgenza, il mandatario pu procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515 (att. 83).

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivit professionale del mandatario.

2 Delle obbligazioni del mandante

Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Art. 1720 Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761).

3 Dell'estinzione del mandato

Art. 1722 Cause di estinzione

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).

Art. 1723 Revocabilit del mandato

Il mandante pu revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilit, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacit (1425) del mandante.

Art. 1724 Revoca tacita

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).

Art. 1725 Revoca del mandato oneroso

La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e seguenti), se fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1726 Revoca del mandato collettivo

Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).

Art. 1727 Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Art. 1728 Morte o incapacit del mandante o del mandatario

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacit sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacit (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).

Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a pi mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.


SEZIONE II

Della commissione


















Art. 1731 Nozione

Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Art. 1732 Operazioni a fido

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformit degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non autorizzato dagli usi, il committente pu esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Art. 1733 Misura della provvigione

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equit.

Art. 1734 Revoca della commissione

Il committente pu revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Art. 1735 Commissionario contraente in proprio

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario pu fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o pu acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per s non pu praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non pu praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo inferiore al prezzo fissato dal committente.

Art. 1736 Star del credere

Il commissionario che, in virt di patto o di uso, tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare.

In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equit.




SEZIONE III

Della spedizione


















Art. 1737 Nozione

Il contratto di spedizione un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).

Art. 1738 Revoca

Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente pu revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivit prestata (1725).

Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalit di trasporto della merce, lo spedizioniere tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711).

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740 Diritti dello spedizioniere

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761, 2951).

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741 Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e seguenti).


CAPO X

Del contratto di agenzia

(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).

Art. 1742 Nozione

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).

Art. 1743 Diritto di esclusiva

Il preponente non pu valersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivit, n l'agente pu assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di pi imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).

Art. 1744 Riscossioni

L'agente non ha facolt di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolt gli stata attribuita, egli non pu concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 1745 Rappresentanza dell'agente

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente pu chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 1746 Obblighi dell'agente

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformit delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Egli deve altres osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

Art. 1747 Impedimento dell'agente

L'agente che non in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza obbligato al risarcimento del danno (1223).

Art. 1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente

L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.

La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione effetto soprattutto dell'attivit da lui svolta.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sar notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al pi tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.

NOTA La parte dal 3 comma in poi stata aggiunta dall'art. 2, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.

Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto

La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2751).

Art. 1750 Durata del contratto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non pu comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non pu osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli usi.

Il termine di preavviso pu essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennit".

Art. 1751 Indennit in caso di cessazione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto il preponente tenuto a corrispondere all'agente un'indennit se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennit sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennit non dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravit, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali et, infermit o malattia, per le quali non pu pi essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivit;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virt del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennit non pu superare una cifra equivalente ad un'indennit annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennit non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennit prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751: "Art. 1751 - Indennit per lo scioglimento del contratto -

All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente tenuto a corrispondere all'agente un'indennit proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).

Da tale indennit deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente (2123).

L'indennit dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidit permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennit spetta agli eredi (2122)".

Art. 1751 bis Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non pu eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

NOTA Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.

Art. 1752 Agente con rappresentanza

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).

Art. 1753 Agenti di assicurazione

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivit assicurativa (1903).


CAPO XI

Della mediazione


















Art. 1754 Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o pi parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755 Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equit.

Art. 1756 Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non stato concluso.

Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidit.

Art. 1758 Pluralit di mediatori

Se l'affare concluso per l'intervento di pi mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 Responsabilit del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticit della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).

Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finch sussista la possibilit di controversia sull'identit della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761 Rappresentanza del mediatore

Il mediatore pu essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762 Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti pu agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilit del mediatore.

Art. 1763 Fideiussione del mediatore

Il mediatore pu prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).

Art. 1764 Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).

Nei casi pi gravi pu essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)

Alle stesse pene soggetto il mediatore che presta la sua attivit nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacit.

Art. 1765 Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


CAPO XII

Del deposito

SEZIONE I

Del deposito in generale


















Art. 1766 Nozione

Il deposito il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1767 Presunzione di gratuit

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualit professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volont delle parti.

Art. 1768 Diligenza nella custodia

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051).

Se il deposito gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore (1710).

Art. 1769 Responsabilit del depositario incapace

Il depositario incapace responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui pu essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finch questa si trova presso il depositario; altrimenti pu pretendere il rimborso di ci che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).

Art. 1770 Modalit della custodia

Il depositario non pu servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario pu esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena possibile.

Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184, 2930).

Il depositario pu richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante (1184). Anche se non stato convenuto un termine, il giudice pu concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Art. 1772 Pluralit di depositanti e di depositari

Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit stabilite dall'autorit giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono pi eredi, se la cosa non divisibile (1314 e seguenti).

Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Art. 1773 Terzo interessato nel deposito

Se la cosa stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il depositario non pu liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 1775 Restituzione dei frutti

Il depositario obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821,1779).

Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).

Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non pu esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se convenuto in giudizio da chi rivendica la propriet della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e pu ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli pu anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Art. 1778 Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli nota la persona alla quale stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di s.

Il depositario liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).

Art. 1779 Cosa propria del depositario

Il depositario liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e seguenti).

Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli liberato dall'obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ci che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo (1259).

Art. 1781 Diritti del depositario

Il depositante obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).

Art. 1782 Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantit di danaro o di altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualit (1834).

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).


SEZIONE II

Del deposito in albergo


















Art. 1783 Responsabilit per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilit di cui al presente articolo limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilit per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilit dell'albergatore illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli pu rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore pu esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 Limiti di responsabilit

L'albergatore non responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

Art. 1785-bis Responsabilit per colpa dell'albergatore

L'albergatore responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.

Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potr valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater Nullit

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilit dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, n agli animali vivi.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.


SEZIONE III

Del deposito nei magazzini generali


















Art. 1787 Responsabilit dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio (1218).

Art. 1788 Diritti del depositante

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Art. 1789 Vendita delle cose depositate

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalit stabilite dall'art. 1515 (att. 83).

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 1790 Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantit delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa stata assicurata.

Art. 1791 Nota di pegno

Alla fede di deposito unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).

Art. 1793 Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altres diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in pi partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate (2784 e seguenti).

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli pu valersi della facolt concessa dall'art. 1788.

Art. 1794 Prima girata della nota di pegno

La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonch la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito pu ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).

Sotto la responsabilit dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito pu ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantit delle merci ritirate.

Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, pu far vendere le cose depositate in conformit dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e pu procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att. 83).

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti

Il possessore della nota di pegno non pu agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)


CAPO XIII

Del sequestro convenzionale


















Art. 1798 Nozione

Il sequestro convenzionale il contratto col quale due o pi persone affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralit di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perch la custodisca e la restituisca a quella a cui spetter quando la controversia sar definita (1773).

Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).

Se vi imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario pu alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e seguenti).

Il sequestratario non pu consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Art. 1801 Liberazione del sequestratario

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non pu essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa (2761).


CAPO XIV

Del comodato


















Art. 1803 Nozione

Il comodato il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinch se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non pu servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non pu concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante pu chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo pi lungo di quello a lui consentito, responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).

Art. 1806 Stima

Se la cosa stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli per ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne servito in conformit del contratto.

Se per, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi pu esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non stato convenuto un termine n questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1811 Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, bench sia stato convenuto un termine, pu esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.


CAPO XV

Del mutuo


















Art. 1813 Nozione

Il mutuo il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit (1782).

Art. 1814 Trasferimento della propriet

Le cose date a mutuo passano in propriet del mutuatario (1782).

Art. 1815 Interessi

Salvo diversa volont delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).

Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).

Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non fissato un termine per la restituzione, questo stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potr, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice (1183).

Art. 1818 Impossibilit o notevole difficolt di restituzione

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva

eseguire.

Art. 1819 Restituzione rateale

Se stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante pu chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.

Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).

Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo gratuito, il mutuante responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Art. 1822 Promessa di mutuo

Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo pu rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).


CAPO XVI

Del conto corrente


















Art. 1823 Nozione

Il conto corrente il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto esigibile alla scadenza stabilita. Se non e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.

Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione (1243 e seguenti).

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Art. 1825 Interessi

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).

Art. 1826 Spese e diritti di commissione

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto

L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa partita si elimina dal conto.

Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale (1292).

Art. 1829 Crediti verso terzi

Se non risulta una diversa volont delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non pu, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Art. 1831 Chiusura del conto

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Art. 1832 Approvazione del conto

L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che pu ritenersi congruo secondo le circostanze.

L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Art. 1833 Recesso dal contratto

Se il contratto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non pu richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.


CAPO XVII

Dei contratti bancari

SEZIONE I

Dei depositi bancari


















Art. 1834 Depositi di danaro

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.

Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.

Art. 1836 Legittimazione del possessore

Se il libretto di deposito pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore liberata, anche se questi non il depositante (1777,1992, 2003).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 1837 (abrogato)

Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonch il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).


SEZIONE II

Del servizio bancario delle cassette di sicurezza


















Art. 1839 Cassette di sicurezza

Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176) verso l'utente per l'idoneit e la custodia dei locali e per l'integrit della cassetta, salvo il caso fortuito.

Art. 1840 Apertura della cassetta

Se la cassetta intestata a pi persone, l'apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non pu consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalit stabilite dall'autorit giudiziaria.

Art. 1841 Apertura forzata della cassetta

Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, pu chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione pu farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.

Il pretore pu dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e pu ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.


SEZIONE III

Dell'apertura di credito bancario


















Art. 1842 Nozione

L'apertura di credito bancario il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 1843 Utilizzazione del credito

Se non convenuto altrimenti, l'accreditato pu utilizzare in pi volte il credito, secondo le forme di uso, e pu con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilit.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove costituito il rapporto.

Art. 1844 Garanzia

Se per l'apertura di credito data una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca pu chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca pu ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Art. 1845 Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l'apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.


SEZIONE IV

Dell'anticipazione bancaria


















Art. 1846 Disponibilit delle cose date in pegno

Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non pu disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 1847 Assicurazione delle merci

La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Art. 1848 Spese di custodia

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilit.

Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, pu ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito (1795).

Art. 1850 Diminuzione della garanzia

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca pu chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si proceder alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca pu procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

Se, a garanzia di uno o pi crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolt di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.


SEZIONE V

Delle operazioni bancarie in conto corrente


















Art. 1852 Disposizione da parte del correntista

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista pu disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Art. 1853 Compensazione tra i saldi di pi rapporti o pi conti

Se tra la banca e il correntista esistono pi rapporti o pi conti, ancorch in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).

Art. 1854 Conto corrente intestato a pi persone

Nel caso in cui il conto sia intestato a pi persone, con facolt per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e seguenti).

Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato

Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Art. 1856 Esecuzione d'incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa pu incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (1717).

Art. 1857 Norme applicabili

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt. 1826, 1829 e 1832.


SEZIONE VI

Dello sconto bancario


















Art. 1858 Nozione

Lo sconto il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).

Art. 1859 Sconto di cambiali

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione".

Art. 1860 Sconto di tratte documentate

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finch il titolo rappresentativo in suo possesso (2761).


CAPO XVIII

Della rendita perpetua


















Art. 1861 Nozione

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o di una certa quantit di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua pu essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).

Art. 1862 Norme applicabili

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, soggetta alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito soggetta alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).

Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice

E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 1864 Garanzia della rendita semplice

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.

Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua

La rendita perpetua redimibile a volont del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non pu eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Pu anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario.

Il termine di preavviso non pu eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini pi lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Art. 1866 Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).

Le modalit del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1867 Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua pu essere costretto al riscatto:

1) se in mora nel pagamento di due annualit di rendita (1219);

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gi date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844, 1850);

3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui garantita la rendita diviso fra pi di tre persone.

Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si dichiari pronto ad assumerlo.

Art. 1869 Altre prestazioni perpetue

Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volont.

Art. 1870 Ricognizione

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (att. 186).

Art. 1871 Rendite dello Stato

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.


CAPO XIX

Della rendita vitalizia


















Art. 1872 Modi di costituzione

La rendita vitalizia (2057) pu essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).

La rendita vitalizia pu essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).

Art. 1873 Determinazione della durata

La rendita vitalizia pu costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa pu costituirsi anche per la durata della vita di pi persone.

Art. 1874 Costituzione a favore di pi persone

Se la rendita e costituita a favore di pi persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).

Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti), quantunque importi per questo una liberalit, non richiede le forme stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).

Art. 1876 Rendita costituita su persone gi defunte

Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gi cessato di vivere.

Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).

Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non pu domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma pu far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinch col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).

Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosit sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non pu liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualit pagate.

Egli tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).

Art. 1880 Modalit del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita.

Se per stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.

Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si pu disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (433).


CAPO XX

Dell'assicurazione

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1882 Nozione

L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni

L'impresa di assicurazione non pu essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societ per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1884 Assicurazioni mutue

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2546 e seguenti).

Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).

Art. 1886 Assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Art. 1887 Efficacia della proposta

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta (1932).

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).

L'assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).

Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).

Tuttavia l'assicuratore liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non l'assicurato (1992).

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).

Art. 1890 Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato pu ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).

Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non pu farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda pi persone o pi cose, il contratto valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore pu recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).

Art. 1895 Inesistenza del rischio

Il contratto nullo (1418 e seguenti) se il rischio non mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finch la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non pu esigere che il minor premio, ma ha facolt di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio pi elevato (1926).

L'assicuratore pu recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolt di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che pu darsi anche mediante raccomandata.

Il contratto pu essere tacitamente prorogato una o pi volte, ma ciascuna proroga tacita non pu avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).

Egli obbligato altres, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidariet umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).

Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

La fusione e la concentrazione di aziende tra pi imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ci che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati (att. 187).

Art. 1903 Agenti di assicurazione

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorit giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).


SEZIONE II

Dell'assicurazione contro i danni


















Art. 1904 Interesse all'assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 1905 Limiti del risarcimento

L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.

Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si pu attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate pu essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennit.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato pu chiedere a ciascun assicuratore l'indennit dovuta secondo il rispettivo contratto, purch le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennit dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1911 Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra pi assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore tenuto al pagamento dell'indennit assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalit del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli possibile per evitare o diminuire il danno (1227).

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennit.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennit in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennit surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

NOTA Il secondo comma stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ci che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilit civile

Nell'assicurazione della responsabilit civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).

L'assicuratore ha facolt, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennit dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)

(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).

Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate

L'alienazione delle cose assicurate non causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, pu recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che pu essere dato anche mediante raccomandata.

Se stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cos quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.


SEZIONE III

Dell'assicurazione sulla vita


















Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L'assicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo

E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).

La designazione del beneficiario pu essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche se il beneficiario determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).

Art. 1921 Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario revocabile con le forme con le quali pu essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non pu tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, n dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411).

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore (att. 188).

Art. 1922 Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).

Se la designazione e irrevocabile ed stata fatta a titolo di liberalit, essa pu essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).

Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.

Art. 1924 Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore pu agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio scaduto. La disposizione si applica anche se il premio ripartito in pi rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato

I cambiamenti di professione o di attivit dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio pi elevato, il pagamento della somma assicurata ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l'assicurato d notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).

Art. 1927 Suicidio dell'assicurato

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.


SEZIONE IV

Della riassicurazione


















Art. 1928 Prova

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).

Art. 1929 Efficacia del contratto

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennit dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e seguenti; att. 187).

Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a pi contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).


SEZIONE V

Disposizioni finali


















Art. 1932 Norme inderogabili

Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso pi favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339, 1419).


CAPO XXI

Del giuoco e della scommessa


















Art. 1933 Mancanza di azione

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non pu ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente un incapace (414 e seguente, 1191).

Art. 1934 Competizioni sportive

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice pu rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935 Lotterie autorizzate

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.


CAPO XXII

Della fideiussione




SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1936 Nozione

E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937 Manifestazione della volont

La volont di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione pu essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito.

NOTA Comma cos sostituito dall'art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1939 Validit della fideiussione

La fideiussione non valida se non valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore

La fideiussione pu essere prestata cos per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione

La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose.

Pu prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni pi onerose valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonch alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).

Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.


SEZIONE II

Dei rapporti tra creditore e fideiussore


















Art. 1944 Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).

Le parti per possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).

Salvo patto contrario, il fideiussore tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore pu opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacit (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da pi persone

Se pi persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione

Se stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito pu esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perch incapaci.


SEZIONE III

Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale


















Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, bench questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).

Se il debitore incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore ammesso solo nei limiti di ci che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro pi debitori principali

Se vi sono pi debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ci che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi pu opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

In entrambi i casi fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, pu agire contro il debitore perch questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:

1) quando convenuto in giudizio per il pagamento;

2) quando il debitore divenuto insolvente;

3) quando il debitore si obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

4) quando il debito divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purch essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.


SEZIONE IV

Dei rapporti fra pi fideiussori


















Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori

Se pi persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299 (1239).


SEZIONE V

Dell'estinzione della fideiussione


















Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non pu avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877).

Non valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

(Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purch il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267).

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso per l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).


CAPO XXIII

Del mandato di credito


















Art. 1958 Effetti del mandato di credito

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).

Colui che ha accettato l'incarico non pu rinunziarvi, ma chi l'ha conferito pu revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223) all'altra parte.

Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non pu essere costretto ad eseguirlo (1461).

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.


CAPO XXIV

Dell'anticresi


















Art. 1960 Nozione

L'anticresi il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinch il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al capitale (1194).

Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico

Il creditore, se non stato convenuto diversamente, obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, pu, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purch non abbia rinunziato a tale facolt.

Art. 1962 Durata dell'anticresi

L'anticresi dura finch il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non pu avere una durata superiore a dieci anni (att. 191).

Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Art. 1963 Divieto del patto commissorio

E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la propriet dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito (2744).

Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi

Salva la disposizione dell'art. 1448, valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore pu in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).


CAPO XXV

Della transazione


















Art. 1965 Nozione

La transazione il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gi incominciata o prevengono una lite che pu sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 1966 Capacit a transigere e disponibilit dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacit di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493).

La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilit delle parti (2113).

Art. 1967 Prova

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350 (2725).

Art. 1968 Transazione sulla falsit di documenti

La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).

Art. 1969 Errore di diritto

La transazione non pu essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (1429).

Art. 1970 Lesione

La transazione non pu essere impugnata per causa di lesione (1447 e seguenti).

Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria

Se una della parti era consapevole della temerariet della sua pretesa, l'altra pu chiedere l'annullamento della transazione (1425 e seguenti).

Art. 1972 Transazione su un titolo nullo

E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito (1343 e seguenti), ancorch le parti abbiano trattato della nullit di questo.

Negli altri casi in cui la transazione stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa pu chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullit del titolo.

Art. 1973 Annullabilit per falsit di documenti

E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Art. 1974 Annullabilit per cosa giudicata

E' pure annullabile la transazione fatta su lite gi decisa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Art. 1975 Annullabilit per scoperta di documenti

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non pu impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

La transazione annullabile (1442), quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento

La risoluzione della transazione per inadempimento non pu essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione (1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato (1453 e seguenti).


CAPO XXVI

Della cessione dei beni ai creditori


















Art. 1977 Nozione

La cessione dei beni ai creditori il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivit e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Art. 1978 Forma

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2649, 2687).

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).

Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi (att. 193).

Art. 1980 Effetti della cessione

Il debitore non pu disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivit del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivit prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).

Art. 1981 Spese

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

Art. 1982 Riparto

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta al debitore (att. 193).

Art. 1983 Controllo del debitore

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura pi di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).

Se stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Art. 1984 Liberazione del debitore

Se non vi patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (att. 193).

Art. 1985 Recesso dal contratto

Il debitore pu recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).

Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione pu essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivit o ha simulato passivit inesistenti.

La cessione pu essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 e seguenti).


TITOLO IV

DELLE PROMESSE UNILATERALI


















Art. 1987 Efficacia delle promesse

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).

Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 1989 Promessa al pubblico

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.

Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Art. 1990 Revoca della promessa

La promessa pu essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purch la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca pu avere effetto se la situazione prevista nella promessa si gi verificata o se l'azione gi stata compiuta.

Art. 1991 Cooperazione di pi persone

Se l'azione e stata compiuta da pi persone separatamente, oppure se la situazione comune a pi persone, la prestazione promessa, quando unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.


TITOLO V

DEI TITOLI Dl CREDITO




CAPO I

Disposizioni generali


















Art. 1992 Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purch sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, liberato anche se questi non e il titolare del diritto.

Art. 1993 Eccezioni opponibili

Il debitore pu opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonch quelle che dipendono da falsit della propria firma, da difetto di capacit o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore pu opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147, 1153), in conformit delle norme che ne disciplinano la circolazione, non soggetto a rivendicazione (948).

Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Art. 1996 Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).

Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito

Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Art. 1998 Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilit aleatorie prodotte dal titolo (981).

Il premio investito a norma dell'art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai premi e alle altre utilit aleatorie prodotte dal titolo.

Art. 1999 Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilit sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identit e la propria capacit a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in pi titoli di taglio minore.

Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali

Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.


CAPO II

Dei titoli al portatore


















Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo (1994).

Il possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).

Art. 2004 Limitazione della libert di emissione

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non pu essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2005 Titolo deteriorato

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia pi idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo

Salvo disposizioni di leggi speciali, non ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante pu essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.

E salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Art. 2007 Distruzione del titolo

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.


CAPO III

Dei titoli all'ordine




















Art. 2008 Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283).

Art. 2009 Forma della girata

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 2010 Girata condizionale o parziale

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

E nulla la girata parziale.

Art. 2011 Effetti della girata

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).

Se il titolo girato in bianco, il possessore pu riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero pu girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Art. 2012 Obblighi del girante

Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Art. 2013 Girata per incasso o per procura

Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non pu girare il titolo, fuorch per procura.

L'emittente pu opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacit del girante.

Art. 2014 Girata a titolo di pegno

Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non pu opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine

L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).

Art. 2016 Procedura d'ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore pu farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).

Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verit dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purch nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 2017 Opposizione del detentore

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.

L'opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione e respinta, il titolo consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente pu compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto o pagabile a vista, pu esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 2019 Effetti dell'ammortamento

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha pi efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, pu esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, pu ottenere un duplicato.

Art. 2020 Leggi speciali

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.


CAPO IV

Dei titoli nominativi


















Art. 2021 Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo nominativo legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Art. 2022 Trasferimento

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identit e la propria capacit di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilit dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilit, salvo il caso di colpa.

Art. 2023 Trasferimento mediante girata

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo pu essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Art. 2024 Vincoli sul credito

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (1997).

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

Art. 2025 Usufrutto

Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Art. 2026 Pegno

La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo pu farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente (2014).

Il giratario in garanzia non pu trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (2013).

Art. 2027 Ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso pu farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformit delle norme relative ai titoli all'ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente pu esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).


TITOLO VI

DELLA GESTIONE DI AFFARI


















Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, tenuto a continuarla e a condurla a termine finch l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente.

Art. 2029. Capacit del gestore

Il gestore deve avere la capacit di contrattare (1425).

Art. 2030 Obbligazioni del gestore

Il gestore soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (1703 e seguenti).

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, pu moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e seguenti).

Art. 2031 Obblighi dell'interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 2032 Ratifica dell'interessato

La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.


TITOLO VII

DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO


















Art. 2033 Indebito oggettivo <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cisano2.html>

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ci che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).

Art. 2034 Obbligazioni naturali

Non ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ci che e stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).

Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non pu ripetere quanto ha pagato.

Art. 2036 Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, pu ripetere ci che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).

Quando la ripetizione non ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).

Art. 2037 Restituzione di cosa determinata

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata tenuto a restituirla.

Se la cosa perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta in mala fede tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l'ha data pu chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennit per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorch dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito pu per esigere il corrispettivo dell'alienazione e pu anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non tenuto che nei limiti in cui ci che ha ricevuto stato rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).

Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti

Colui al quale restituita la cosa tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152.


TITOLO VIII

DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA


















Art. 2041 Azione generale di arricchimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Administrative/Baratto1.htm>

Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di un'altra persona tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione

L'azione di arricchimento non proponibile quando il danneggiato pu esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).


TITOLO IX

DEI FATTI ILLECITI


















Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Menuen.html>

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cadorna1999/cadorna.html> (Cod. Pen. 185).

Art. 2044 Legittima difesa

Non responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di s o di altri (Cod. Pen. 52).

Art. 2045 Stato di necessit

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi stato costretto dalla necessit di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato dovuta un'indennit, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).

Art. 2046 Imputabilit del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacit d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacit derivi da sua colpa.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, pu condannare l'autore del danno a un'equa indennit.

Art. 2048 Responsabilit dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilit soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilit dei padroni e dei committenti <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 Responsabilit per l'esercizio di attivit pericolose <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Students/Imarisio/PRIM-PAG.HTML>

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

Art. 2052 Danno cagionato da animali <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Resta-1997/resta.htm>

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, responsabile dei danni cagionati dall'animale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

Art. 2053 Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).

Art. 2054 Circolazione di veicoli

Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volont.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2055 Responsabilit solidale

Se il fatto dannoso imputabile a pi persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravit della rispettiva colpa e dall'entit delle conseguenze che ne sono derivate (1299).

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.

Il lucro cessante valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione pu essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato pu chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice pu disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

Art. 2059 Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).

 

LIBRO QUINTO

DEL LAVORO

TITOLO I

DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2060 Del lavoro

Il lavoro tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).

Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali

L'ordinamento delle categorie professionali stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorit governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).

Art. 2062 Esercizio professionale delle attivit economiche

L'esercizio professionale delle attivit economiche disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).


CAPO II

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Capo da considerarsi interamente abrogato




Art. 2063-2066 (omissis)


CAPO III

Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate




Art. 2067 Soggetti

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorit in conformit della legge.

Sono altres sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e seguenti).

[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].

Art. 2069 Efficacia

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070 Criteri di applicazione

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivit effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).

Se l'imprenditore esercita distinte attivit aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivit.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attivit organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivit.

Art. 2071 Contenuto

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072-2076 (omissis)

Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni pi favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).

Art. 2078 Efficacia degli usi

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi pi favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081 (omissis)


TITOLO II

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I

Dell'impresa in generale

SEZIONE I

Dell'imprenditore




Art. 2082 Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2085 Indirizzo della produzione

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro

L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2088-2092 (omissis)

Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.


SEZIONE II

Dei collaboratori dell'imprenditore