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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.P.R. n. 115/2002:
PARTE I - Disposizioni generali
TITOLO I - Oggetto e definizioni
Art.
1 (L) - Oggetto
Art.
2 (L) - Ambito di applicazione
Art.
3 (R) - Definizioni
TITOLO II - Disposizioni generali relative al processo penale
Art.
4 (L) - Anticipazione delle spese
Art.
5 (L) - Spese ripetibili e non ripetibili
Art.
6 (L) - Remissione del debito
Art.
7 (R) - Rogatorie all'estero
TITOLO III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
8 (L) - Onere delle spese
PARTE II - Voci di spesa
TITOLO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
9 (L) - Contributo unificato
Art.
10 (L) - Esenzioni
Art.
11 (L) - Prenotazione a debito del contributo unificato
Art.
12 (L) - Azione civile nel processo penale
Art.
13 (L) - Importi
Art.
14 (L) - Obbligo di pagamento
Art.
15 (R) - Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato
Art.
16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Art.
17 (L) - Variazione degli importi
Art.
18 (L) - Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei
processi in cui è dovuto il contributo unificato
TITOLO II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
19 (R) - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
Art.
20 (L) - Indennità di trasferta
Art.
21 (R) - Calcolo delle distanze
Art.
22 (R) - Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
CAPO II - Notificazioni nel processo penale
SEZIONE I - Norme generali
Art.
23 (L) - Diritti
Art.
24 (L) - Indennità di trasferta
SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art.
25 (L) - Importo dei diritti
Art.
26 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione
SEZIONE III - Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
27 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti
CAPO III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
SEZIONE I - Norme generali
Art.
28 (L) - Contestualità di trasferte
Art.
29 (L) - Diritti
SEZIONE II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Art.
30 (L) - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
Art.
31 (L) - Indennità di trasferta e spese di spedizione
SEZIONE III -Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
32 (L) - Notificazioni a richiesta delle parti
Art.
33 (L) - Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Art.
34 (L) - Importo dei diritti
Art.
35 (L) - Importo dell'indennità di trasferta
Art.
36 (L) - Maggiorazioni per l'urgenza
CAPO IV - Atti di esecuzione nel processo civile
Art.
37 (L) - Diritto di esecuzione
Art.
38 (L) - Indennità di trasferta per atti di esecuzione
TITOLO III - Spese di spedizione
Art.
39 (R) - Spese di spedizione
TITOLO IV -Diritto di copia e diritto di certificato
Art.
40 (L) - Determinazione di nuovi supporti e degli importi
TITOLO V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo penale e civile
Art.
41 (L) - Trasferte di magistrati professionali e onorari
Art.
42 (L) - Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
Art.
43 (L) - Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria
Art.
44 (L) - Trasferte degli ufficiali giudiziari
TITOLO VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art.
45 (L) - Indennità per testimoni residenti
Art.
46 (L) - Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
Art.
47 (L) - Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
Art.
48 (L) - Testimoni dipendenti pubblici
TITOLO VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
49 (L) - Elenco delle spettanze
Art.
50 (L) - Misura degli onorari
Art.
51 (L) - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili
Art.
52 (L) - Aumento e riduzione degli onorari
Art.
53 (L) - Incarichi collegiali
Art.
54 (L) - Adeguamento periodico degli onorari
Art.
55 (L) - Indennità e spese di viaggio
Art.
56 (L) - Spese per l'adempimento dell'incarico
Art.
57 (R) - Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
TITOLO VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
58 (L) - Indennità di custodia
Art.
59 (L) - Tabelle delle tariffe vigenti
TITOLO IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
Art.
60 (R) - Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del
magistrato nel processo penale e civile
TITOLO X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo
penale e amministrativo
Art.
61 (R) - Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
Art.
62 (R) - Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
Art.
63 (R) - Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi in pristino dei luoghi
TITOLO XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Art.
64 (L) - Indennità dei magistrati onorari
Art.
65 (L) - Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
Art.
66 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
appello per i minori
Art.
67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
Art.
68 (L) - Indennità degli esperti delle sezioni agrarie
TITOLO XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
Art.
69 (L) - Spese escluse
Art.
70 (L) - Spese straordinarie
TITOLO XIII - Domanda di liquidazione e decadenza
Art.
71 (L) - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari
del magistrato e aventi titolo alle trasferte
Art.
72 (R) - Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia
TITOLO XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo
Art.
73 (R) - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
PARTE III - Patrocinio a spese dello Stato
TITOLO I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
74 (L) - Istituzione del patrocinio
Art.
75 (L) - Ambito di applicabilità
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
76 (L) - Condizioni per l'ammissione
Art.
77 (L) - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
CAPO III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
Art.
78 (L) - Istanza per l'ammissione
Art.
79 (L) - Contenuto dell'istanza
CAPO IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
Art.
80 (L) - Nomina del difensore
Art.
81 (L) - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Art.
82 (L) - Onorario e spese del difensore
Art.
83 (L) - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte
Art.
84 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art.
85 (L) - Divieto di percepire compensi o rimborsi
CAPO V - Recupero delle somme da parte dello Stato
Art.
86 (L) - Recupero delle somme da parte dello Stato
CAPO VI - Norme finali
Art.
87 (L) - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Art.
88 (L) - Controlli da parte della Guardia di finanza
Art.
89 (L) - Norme di attuazione
TITOLO II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
90 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
91 (L) - Esclusione dal patrocinio
Art.
92 (L) - Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art.
93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente
Art.
94 (L) - Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità
Art.
95 (L) - Sanzioni
CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione
Art.
96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art.
97 (L) - Provvedimenti adottabili dal magistrato
Art.
98 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
Art.
99 (L) - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
CAPO V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
Art.
100 (L) - Nomina di un secondo difensore
Art.
101 (L) - Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Art.
102 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art.
103 (L) - Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio
Art.
104 (L) - Compenso dell'investigatore privato
Art.
105 (L) - Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Art.
106 (L) - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente
tecnico di parte
CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
107 (L) - Effetti dell'ammissione
Art.
108 (L) - Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale
Art.
109 (L) - Decorrenza degli effetti
Art.
110 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art.
111 (L) - Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
CAPO VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
Art.
112 (L) - Revoca del decreto di ammissione
Art.
113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca
Art.
114 (L) - Effetti della revoca
TITOLO III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista per il processo penale
Art.
115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Art.
116 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
Art.
117 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di
persona irreperibile
Art.
118 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore
TITOLO IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I - Istituzione del patrocinio
Art.
119 (L) - Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Art.
120 (L) - Ambito di applicabilità
CAPO II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Art.
121 (L) - Esclusione dal patrocinio
CAPO III - Istanza di ammissione al patrocinio
Art.
122 (L) - Contenuto integrativo dell'istanza
Art.
123 (L) - Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicità
Art.
124 (L) - Organo competente a ricevere l'istanza
Art.
125 (L) - Sanzioni
CAPO IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art.
126 (L) - Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
Art.
127 (L) - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
al patrocinio
CAPO V - Difensori e consulenti tecnici di parte
Art.
128 (L) - Obbligo a carico del difensore
Art.
129 (L) - Nomina del consulente tecnico di parte
Art.
130 (L) - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte
CAPO VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
131 (L) - Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art.
132 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Art.
133 (L) - Pagamento in favore dello Stato
Art.
134 (L) - Recupero delle spese
Art.
135 (L) - Norme particolari per alcuni processi
CAPO VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
Art.
136 (L) - Revoca del provvedimento di ammissione
CAPO VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo
tributario
Art.
137 (L) - Ambito temporale di applicabilità
Art.
138 (L) - Commissione del patrocinio a spese dello Stato
Art.
139 (L) - Funzioni della commissione
Art.
140 (L) - Nomina del difensore
Art.
141 (L) - Onorario e spese del difensore
TITOLO V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista nel titolo IV
Art.
142 (L) - Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea
Art.
143 (L) - Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
Art.
144 (L) - Processo in cui è parte un fallimento
Art.
145 (L) - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero
PARTE IV - Processi particolari
TITOLO I - Procedura fallimentare
Art.
146 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Art.
147 (L) - Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
TITOLO II - Eredità giacente attivata d'ufficio
Art.
148 (L) - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
TITOLO III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
CAPO I - Restituzione e vendita di beni sequestrati
Art.
149 (R) - Raccordo
Art.
150 (L) - Restituzione di beni sequestrati
Art.
151 (L) - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita
in casi particolari
Art.
152 (R) - Vendita
Art.
153 (R) - Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
Art.
154 (L) - Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
CAPO II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
Art.
155 (L) - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Art.
156 (R) - Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
TITOLO IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per
la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art.
157 (R) - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
TITOLO V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Art.
158 (L) - Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa
alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
Art.
159 (R) - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
PARTE V - Registri
Art.
160 (L) - Funzioni sottoposte ad annotazioni
Art.
161 (R) - Elenco registri
Art.
162 (R) - Attività dell'ufficio
Art.
163 (R) - Determinazione dei modelli dei registri
Art.
164 (R) - Rinvio
PARTE VI - Pagamento
TITOLO I - Titoli di pagamento delle spese
CAPO I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art.
165 (L) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Art.
166 (L) - Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
Art.
167 (L) - Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali
giudiziari
CAPO II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato
Art.
168 (L) - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennità di custodia
Art.
169 (L) - Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in
pristino dei luoghi
Art.
170 (L) - Opposizione al decreto di pagamento
Art.
171 (R) - Effetti del decreto di pagamento
CAPO III - Responsabilità
Art.
172 (L) - Responsabilità
TITOLO II - Pagamento delle spese per conto dell'erario
CAPO I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento
Art.
173 (L) - Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
Art.
174 (R) - Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Art.
175 (R) - Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Art.
176 (R) - Modalità di pagamento
CAPO II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
Art.
177 (R) - Modello di pagamento
Art.
178 (R) - Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento
CAPO III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
Art.
179 (R) - Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
Art.
180 (R) - Adempimenti dell'ufficio postale
Art.
181 (R) - Adempimenti del concessionario
Art.
182 (R) - Prospetto riepilogativo dei pagamenti
CAPO IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
Art.
183 (R) - Regolazione e rimborso dei pagamenti
Art.
184 (R) - Versamento di ritenute e di imposte
Art. 185
(R) - Aperture di credito
Art.
186 (R) - Funzionari delegati
Art.
187 (R) - Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi
CAPO V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
Art.
188 (L) - Compensi ai concessionari
Art.
189 (R) - Compensi a Poste Italiane S.p.a
CAPO VI - Pagamenti con modalità telematica
Art.
190 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
TITOLO III - Pagamento delle spese a carico dei privati
CAPO I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
191 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento
Art.
192 (R) - Modalità di pagamento
Art.
193 (R) - Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
Art.
194 (R) - Ricevuta di versamento
Art.
195 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
196 (L) - Determinazione delle modalità di pagamento
CAPO III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
Art.
197 (L) - Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario
Art.
198 (R) - Determinazione delle regole tecniche telematiche
CAPO IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Art.
199 (L) - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
PARTE VII - Riscossione
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Ambito di applicabilità
Art.
200 (L) - Applicabilità della procedura nel processo penale
Art.
201 (L) - Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Art.
202 (L) - Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
Art.
203 (R) - Esclusione della procedura per alcuni processi
CAPO II - Principi per il processo penale
Art.
204 (R) - Recupero delle spese
Art.
205 (L) - Recupero per intero e forfettizzato
Art.
206 (R) - Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare
CAPO III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Art.
207 (R) - Recupero delle spese
CAPO IV - Definizioni
Art.
208 (R) - Ufficio competente
Art.
209 (R) - Ufficio competente per le spese di mantenimento
Art.
210 (R) - Discarico automatico
TITOLO II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene
pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I - Adempimento spontaneo
Art.
211 (R) - Quantificazione dell'importo dovuto
Art.
212 (R) - Invito al pagamento
CAPO II - Riscossione mediante ruolo
Articolo
213 (R) - Iscrizione a ruolo
Art.
214 (R) - Trasmissione di notizie
Art.
215 (R) - Sospensione amministrativa della riscossione
Art.
216 (R) - Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure
esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti
CAPO III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
Art.
217 (R) - Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo
Art.
218 (R) - Dilazione o rateizzazione del credito
CAPO IV - Annullamento del credito
Art.
219 (R) - Annullamento per irreperibilità
Art.
220 (R) - Annullamento per insussistenza
CAPO V - Comunicazioni per reati finanziari
Art.
221 (R) - Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
CAPO VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
Art.
222 (L) - Adempimento spontaneo
Art.
223 (L) - Riscossione mediante ruolo
Art.
224 (L) - Riscossione coattiva
Art.
225 (L) - Esenzioni
Art.
226 (L) - Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale
della riscossione
Art.
227 (L) - Concessionari
TITOLO III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e
sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I - Estinzione legale
Art.
228 (L) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento
Art.
229 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali
CAPO II - Discarico e reiscrizione a ruolo
Art.
230 (L) - Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento
Art.
231 (R) - Reiscrizione a ruolo
CAPO III - Dilazione e rateizzazione
Art.
232 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art.
233 (R) - Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
CAPO IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la
riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Art.
234 (R) - Riscossione delle spese
TITOLO IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Art.
235 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art.
236 (L) - Pene pecuniarie rateizzate
Art.
237 (L) - Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
Art.
238 (L) - Conversione delle pene pecuniarie
Art.
239 (R) - Comunicazioni
TITOLO V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Art.
240 (L) - Dilazione e rateizzazione del pagamento
Art.
241 (L) - Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Art.
242 (R) - Raccordo
TITOLO VI - Riversamento del riscosso
Art.
243 (R) - Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari
Art.
244 (R) - Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti
Art.
245 (L) - Privilegi
Art.
246 (R) - Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso
TITOLO VII - Riscossione del contributo unificato
Art.
247 (R) - Ufficio competente
Art.
248 (R) - Invito al pagamento
Art.
249 (R) - Norme applicabili
PARTE VIII -
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario
TITOLO I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
Art.
250 (R) - Esclusione del diritto di certificato
TITOLO II - Disposizioni relative al processo amministrativo
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
251 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
CAPO II - Diritto di copia
Art.
252 (L) - Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
Art.
253 (R) - Determinazione dell'importo e pagamento
TITOLO III - Disposizioni relative al processo contabile
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
254 (R) - Imposta di bollo
Art.
255 (R) - Procedure di anticipo e riscossione delle spese
Art.
256 (R) - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
CAPO II - Tassa fissa
Art.
257 (L) - Tassa fissa
Art.
258 (R) - Modalità di pagamento
CAPO III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
Art.
259 (L) - Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato
TITOLO IV - Disposizioni relative al processo tributario
CAPO I - Disposizioni generali
Art.
260 (R) - Imposta di bollo
Art.
261 (R) - Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di
cassazione
CAPO II - Diritto di copia
Art.
262 (L) - Diritto di copia
Art.
263 (L) - Esenzione
Art.
264 (R) - Modalità di pagamento
PARTE IX - Norme transitorie
TITOLO I - Voci di spesa
CAPO I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Art.
265 (L) - Contributo unificato
CAPO II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art.
266 (R) - Raccordo
Art.
267 (L) - Diritto di copia senza certificazione di conformità
Art.
268 (L) - Diritto di copia autentica
Art.
269 (L) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
Art.
270 (L) - Copia urgente su supporto cartaceo
Art.
271 (L) - Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
Art.
272 (L) - Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
CAPO III - Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art.
273 (L) - Diritto di certificato
CAPO IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art.
274 (L) - Adeguamento periodico degli importi
CAPO V - Ausiliari del magistrato
Art.
275 (R) - Onorari degli ausiliari del magistrato
CAPO VI - Indennità di custodia
Art.
276 (R) - Determinazione dell'indennità di custodia
CAPO VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art.
277 (R) - Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa
CAPO VIII - Registrazione degli atti giudiziari
Art.
278 (R) - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo
TITOLO II - Patrocinio a spese dello Stato
Art.
279 (L) - Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile
e tributario
TITOLO III - Registri
Art.
280 (R) - Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
Art.
281 (R) - Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
Art.
282 (R) - Sopravvivenza delle disposizioni vigenti
TITOLO IV - Pagamento
CAPO I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Art.
283 (R) - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
CAPO II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
284 (R) - Raccordo
Art.
285 (R) - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato
e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art.
286 (R) - Modalità di pagamento della copia su compact disk
TITOLO V - Riscossione
CAPO I - Disposizioni su crediti di importo determinato
Art.
287 (R) - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento di un certo importo
Art.
288 (L) - Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
CAPO II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art.
289 (L) - Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art.
290 (R) - Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 291
(L) - Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari
Art.
292 (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari
PARTE X - Disposizioni finali e abrogazioni
Art.
293 (L) - Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche
Art.
294 (L) - Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Art.
295 (L) - Rinvio per la copertura finanziaria
Art.
296 (L) - Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
Art.
297 (R) - Non applicabilità di norme
Art.
298 (L) - Norme che restano abrogate
Art.
299 (L) - Abrogazioni di norme primarie
Art.
300 (L) - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Art.
301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie
Art.
302 (L) - Entrata in vigore
ALLEGATI
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 2002 n. 115 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 -
S.O. n. 126)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI
GIUSTIZIA. (TESTO A).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1,
comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva
nella adunanza del 22 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale
accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le
ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la
finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in
libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non
effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché
la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di
prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si
sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega -
nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri
della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro
che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata
coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei
dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 è
compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato articolo 82)
non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella
normativa originaria è riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni
non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono
state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di
giustizia e, pertanto, non è necessaria.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 14 marzo 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24
maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto:
PARTE I
Disposizioni generali
TITOLO I
Oggetto e definizioni
Oggetto
-
Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei
processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati,
l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato,
la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Ambito di applicazione
-
Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite
dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
- Le spese del processo
amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della
parte VIII del presente testo unico.
Definizioni
-
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
-
"magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario,
preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni
dei codici di procedura penale e civile;
- "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di
servizio con l'amministrazione;
- "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di
tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
- "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile,
dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le
norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale
all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria
competente secondo l'organizzazione interna;
- "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione
amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo
l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti UNEP);
- "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle
spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la
trasmissione di copia di un atto;
- "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte
o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario
addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
- "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di
natura giurisdizionale;
- "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
- "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è
l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge
alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per
riportare il dato nei registri;
- "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di
spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i
presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
- "sanzione pecuniaria
processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile
e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche
derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche,
dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
TITOLO II
Disposizioni generali relative al processo penale
Anticipazione delle spese
-
Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle
relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione
della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e
dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le
spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte
III del presente testo unico.
Spese ripetibili e non ripetibili
-
Sono spese ripetibili:
- le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni;
- le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui
si svolge il processo;
- le spese e le indennità per i testimoni;
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento
dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- le indennità di custodia;
- le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- le spese straordinarie;
- le spese di mantenimento dei detenuti.
- bis. le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96
del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo
delle prestazioni medesime.
- Sono spese non ripetibili:
- le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e
degli esperti;
- le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per
il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
- Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono
ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Remissione del debito
-
Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del
processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha
tenuto una regolare condotta in libertà.
- Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo
e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate
condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi
dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
- La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai
prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il
recupero, che è sospesa se in corso.
Rogatorie all'estero
-
Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese
per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
TITOLO III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
Onere delle spese
-
Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che
chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a
suo carico dalla legge o dal magistrato.
- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate
dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo
unico.
PARTE II
Voci di spesa
TITOLO I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Contributo unificato
-
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di
giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo
13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Esenzioni
-
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione
di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e
rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
- Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione
e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
- Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II,
capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
- Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
- Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di
causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Prenotazione a debito del contributo unificato
-
Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione
pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a
suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e,
nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno.
Azione civile nel processo penale
-
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del
contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
- Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della
domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui
all'articolo 13.
Importi
-
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
- euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI,
del codice di procedura civile;
- euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
- euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
- euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
-
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
-
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a
euro 120.
- Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV,
titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno.
- Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
- Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
- Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume
del valore indicato al comma 1, lettera g).
- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto
è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad
oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè da altre disposizioni che richiamano il
citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti
ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonchè di
provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi
è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge
n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.
Obbligo di pagamento
- La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del
contributo unificato.
- Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile,
senza tener conto degli interessi, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
- La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento
integrativo.
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al
pagamento del contributo unificato
- Il funzionario verifica l'esistenza della
dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo
risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della
causa.
- Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1
ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare
il valore della causa.
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
- In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le
disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo
iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
- bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato,
si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi
prevista.
Variazione degli importi
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli
scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento
alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due
anni precedenti.
Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei
processi in cui è dovuto il contributo unificato
- Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo
amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica,
inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti,
purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti
gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
- La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto
qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti,
necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
TITOLO II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
CAPO I
Disposizioni generali
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari
- Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di
trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di
esecuzione.
Indennità di trasferta
- L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti
fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
- L'indennità di trasferta
non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
- L'importo dell'indennità di trasferta
di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Calcolo delle distanze
- Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve
tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo
dove l'atto deve essere eseguito.
- Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e,
comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
- Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico
ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della
notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
CAPO II
Notificazioni nel processo penale
SEZIONE I
Norme generali
Diritti
- Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34,
salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
Indennità di trasferta
- Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola
indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra
di loro meno di cinquecento metri.
SEZIONE II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Importo dei diritti
- All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il
decreto previsto dall'articolo 205.
- I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
Indennità di trasferta e spese di spedizione
- L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la
maggiorazione per l'urgenza.
- Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza
di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente,
nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
- L'indennità di trasferta è corrisposta
dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni a richiesta delle parti
Notificazioni a richiesta delle parti
- Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
- Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella
prevista dagli articoli 34 e 35.
CAPO III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
tributario
SEZIONE I
Norme generali
Contestualità di trasferte
- L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa
parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola
indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale
disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto
e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in
Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e
l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
Diritti
- Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico
di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
SEZIONE II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile
- La parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le
spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario
addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto
che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso
articolo.
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e
del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo
dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo,
secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei
confronti dell'impugnante e del difensore.
Indennità di trasferta e spese di spedizione
- Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale
giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
- Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni a richiesta delle parti
Notificazioni a richiesta delle parti
- Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di
trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10,
della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste
spese sono a carico dell'erario.
Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta
di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento,
i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari
sono assorbiti.
- Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500
metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a
debito.
- Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a
pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario
e i diritti sono prenotati a debito.
- Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in
Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario
solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai
diritti.
Importo dei diritti
- Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
- per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
- per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
- per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
Importo dell'indennità di trasferta
- L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
- fino a sei chilometri: euro 1,22;
- fino a dodici chilometri: euro 2,25;
- fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
- oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione
superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c),
aumentata di euro 0,65.
Maggiorazioni per l'urgenza
- I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti
urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice
dell'esecuzione.
- Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è
dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o
la maggior indennità.
- Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
- La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza
nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
CAPO IV
Atti di esecuzione nel processo civile
Diritto di esecuzione
- Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione
di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto
unico nella seguente misura:
- per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro
2.582,28: euro 3,62;
- per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore
indeterminabile: euro 6,71.
Indennità di trasferta per atti di esecuzione
- Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di
andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
TITOLO III
Spese di spedizione
Spese di spedizione
- Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione
di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni
con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono
stabiliti, in particolare :
- i compensi, anche forfettizzati;
- le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO IV
Diritto di copia e diritto di certificato
Determinazione di nuovi supporti e degli importi
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a
nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono
individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
TITOLO V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede
in cui si svolge il
processo penale e civile
Trasferte di magistrati professionali e onorari
- Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si
svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle
indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti
statali.
Trasferte di magistrati professionali di corte di assise
- Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione
della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello
hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che
disciplinano la missione dei dipendenti statali.
Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria
- Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si
svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle
spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali.
Trasferte degli ufficiali giudiziari
- All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio
per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di
trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in
relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo
pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del
tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
TITOLO VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Indennità per testimoni residenti
- I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova
all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero,
per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre
due chilometri e mezzo.
- Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti
- Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e
ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
- Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla
località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
- Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il
viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria
residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
- Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
- Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli
accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi
dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano
testimoni.
Testimoni dipendenti pubblici
- Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio,
spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva
l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta
dall'amministrazione di appartenenza.
TITOLO VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo,
contabile e tributario
Elenco delle spettanze
- Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di
soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
- Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Misura degli onorari
- La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle,
approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
- Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica
dell'incarico.
- Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario,
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per
l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite
per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili
- Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle
difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
- Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se
il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Aumento e riduzione degli onorari
- Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari
possono essere aumentati sino al doppio.
- Se la prestazione non è completata nel
termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non
imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un
quarto.
Incarichi collegiali
- Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale
è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento
per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che
ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Adeguamento periodico degli onorari
- La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Indennità e spese di viaggio
- Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i
dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo
unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta
salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
- Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in
base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
- Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se
preventivamente autorizzate dal magistrato.
Spese per l'adempimento dell'incarico
- Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese
sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
- Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non
necessarie.
- Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri
prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la
relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
- Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno
propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico
autonomo.
Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
- Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per
l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico.
TITOLO VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile,
amministrativo,
contabile e tributario
Indennità di custodia
- Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a
sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di
procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a
sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la
conservazione.
- L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate
ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
- Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica
conservazione del bene.
Tabelle delle tariffe vigenti
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
- Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente
concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
- Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in
relazione allo stato di conservazione del bene.
TITOLO IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e
civile
Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti
del
magistrato nel processo penale e civile
- Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti
del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni
con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la
vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono
stabiliti, in particolare:
- i compensi, anche forfettizzati;
- le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
TITOLO X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino
dei luoghi nel
processo penale e amministrativo
Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi
- Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad
oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi
chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai
sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive,
l'intervento delle prime.
Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il
Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
- Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono
disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli
eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito
dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi
- L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è
determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per
le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
- L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
TITOLO XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e
degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali e civili
Indennità dei magistrati onorari
- Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e
ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro
attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli
articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici
di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici
onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio
1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise
- Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo
esercizio della loro funzione.
- L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a
euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre,
se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla
retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
- Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno
di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista
dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
- Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di
assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e
l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di
tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la
missione dei dipendenti statali.
- Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per
prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
appello per i minori
- Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono
dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1
e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
- Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli
esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80,
della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei
secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro
residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai
magistrati di tribunale.
Indennità degli esperti delle sezioni agrarie
- Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro
1,55.
- Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto
risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura
prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del
ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
Spese escluse
- Sono escluse dalle spese di giustizia:
- la sepoltura dei detenuti;
- la traduzione dei detenuti;
- il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o
in luogo pubblico;
- il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
Spese straordinarie
- Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute
indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo
utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,
169, 170 e 171.
TITOLO XIII
Domanda di liquidazione e decadenza
Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari
del magistrato e aventi titolo alle trasferte
- Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori,
le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori
dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze
agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata
all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
- La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data
della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per
l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni
dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui
si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari
del magistrato.
- In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di
decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui
all'articolo 177.
Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia
- L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla
cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168;
a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
TITOLO XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Procedura per la registrazione degli atti giudiziari
- In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto
all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti
giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio
finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni,
dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.
L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
- La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
PARTE III
Patrocinio a spese dello Stato
TITOLO I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I
Istituzione del patrocinio
Istituzione del patrocinio
- È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non
abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.
- E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del
cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Ambito di applicabilità
- L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e
per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
- La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase
dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di
terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di
prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che
l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Condizioni per l'ammissione
- Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
euro 9.296,22.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o
con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi
che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti
della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
- I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
Istanza per l'ammissione
- L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere
di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
- L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La
sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Contenuto dell'istanza
- L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si
riferisce, se già pendente;
- le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente
ai rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi
dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini,
determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
- l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni
rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della
eventuale precedente comunicazione di variazione.
- Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che
attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
- Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati
competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di
inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità di quanto in essa indicato.
CAPO IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
Nomina del difensore
- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine
del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
- Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni
riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli
elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di
corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
- Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche
al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.
Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
- L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è
formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2.
- L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il
quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
- attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra
processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di
volontaria giurisdizione;
- assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei
cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
- E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata
disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
- L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si
trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna
provincia.
Onorario e spese del difensore
- L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in
ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative ad onorari, diritti ed indennità,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
- Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco
degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il
processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa
professionale.
- Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il
pubblico ministero.
Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico
di parte
- L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento,
secondo le norme del presente testo unico.
- La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e,
comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio,
ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il
giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi
o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è
intervenuto dopo la loro definizione.
- Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il
pubblico ministero.
Opposizione al decreto di pagamento
- Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
170.
Divieto di percepire compensi o rimborsi
- Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non
possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo,
diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
- Ogni patto contrario è nullo.
- La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
CAPO V
Recupero delle somme da parte dello Stato
Recupero delle somme da parte dello Stato
- Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme
eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
CAPO VI
Norme finali
Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
- Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato
dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
Controlli da parte della Guardia di finanza
- Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i
controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base
di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari
finanziari.
Norme di attuazione
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni
della parte III del presente testo unico.
TITOLO II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale
CAPO I
Istituzione del patrocinio
Equiparazione dello straniero e dell'apolide
- Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo
straniero e all'apolide residente nello Stato.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Esclusione dal patrocinio
- L'ammissione al patrocinio è esclusa:
- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti
dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è
stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui
all'articolo 100.
Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
- Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri
familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di
reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
CAPO III
Istanza di ammissione al patrocinio
Presentazione dell'istanza al magistrato competente
- L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero
inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il
processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
- L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
- Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123
del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che
hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la
presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale
pende il processo.
Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità
- In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79,
comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
- In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi
dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la
sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
- Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato
per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità
consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti
giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della
famiglia dell'interessato.
Sanzioni
- La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle
dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1,
lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia
retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
CAPO IV
Decisione sull'istanza di ammissione
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
- Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a
pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura
penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il
provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua
della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono
le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
- Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che
l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del
tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche
eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere
l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per
le necessarie verifiche.
- Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51,
comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o
sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla
direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le
informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e
familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che
potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di
finanza.
- Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche
quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
Provvedimenti adottabili dal magistrato
- Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al
patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per
il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
- Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La
lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
- Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in
stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la
notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di
procedura penale.
Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
- Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione
allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura
dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui
competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
- L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della
collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante
e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
- Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario
richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
- Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di
ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane
ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte
d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
- Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
- Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica.
- L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura
dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i
quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione
di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
CAPO V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
Nomina di un secondo difensore
- Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11,
l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la
partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a
distanza.
Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
- Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di
svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore
privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il
magistrato competente per il fatto per cui si procede.
- Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1
possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui
al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalle tariffe professionali.
Nomina del consulente tecnico di parte
- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel
distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
- Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto
anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo,
ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste
dalle tariffe professionali.
(La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007,
n. 254, in G.U. 1° serie speciale, 11/7/2007, n. 27, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 102)
Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio
- Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice,
il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle
disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il
difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per
l'ammissione a tale beneficio.
Compenso dell'investigatore privato
- Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è
liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 84.
Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
- Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato,
anche se l'azione penale non è esercitata.
Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
difensore e al consulente
tecnico di parte
- Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse
sono dichiarate inammissibili.
- Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano
irrilevanti o superflue ai fini della prova.
CAPO VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
Effetti dell'ammissione
- Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono
anticipate dall'erario.
- Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per
l'esercizio della difesa.
- Sono spese anticipate dall'erario:
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli
uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del
processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
- le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli
ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
- le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti
tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
- l'indennità di custodia;
- l'onorario e le spese agli avvocati;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento
del danno
nel processo penale
- Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del
danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre,
quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
- il contributo unificato;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
Decorrenza degli effetti
- Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta
all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se
l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti
giorni successivi.
Pagamento in favore dello Stato
- Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza
di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il
querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in
favore dello Stato.
- Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta
la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al
beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non
ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne
dispone il pagamento in favore dello Stato.
- Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno
il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in
favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato.
Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
- Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso
di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e
comma 2.
CAPO VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
Revoca del decreto di ammissione
- Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
- se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non
provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
- se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le
condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
- se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la
certificazione dell'autorità consolare;
- d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata
in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del
processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
- Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle
integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
- Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei
termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la
Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate
nell'articolo 97.
Ricorso avverso il decreto di revoca
- Contro il decreto che decide sulla richiesta di
revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato
può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti
giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
Effetti della revoca
- La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del
comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine
fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui
la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
- Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha
efficacia retroattiva.
TITOLO III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio
a spese
dello Stato prevista per il processo penale
Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa
al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
- L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di
protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il
difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di
corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria
procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima
consentita.
Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
- L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal
magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
- Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita
dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Liquidazione dell'onorario e delle spese al
difensore di ufficio di
persona irreperibile
- L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta
alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84.
- Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso
successivamente reperibile.
Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore
- L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati
dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84.
- Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai
familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione
prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio
chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2,
trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
- Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e
dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito
previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base
della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
TITOLO IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario
CAPO I
Istituzione del patrocinio
Equiparazione dello straniero e dell'apolide
- Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo
straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o
associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Ambito di applicabilità
- La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre
impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
Esclusione dal patrocinio
- L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento
di crediti o ragioni preesistenti.
CAPO III
Istanza di ammissione al patrocinio
Contenuto integrativo dell'istanza
- L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in
diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far
valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicità
- Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della
documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un
termine non superiore a due mesi.
Organo competente a ricevere l'istanza
- L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero
inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
- Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato
davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in
cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di
cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali
centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del
luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Sanzioni
- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula
l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro
1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento
dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e
il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
- Le pene
previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di
cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
CAPO IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
- Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le
pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2.
Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara
inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
- Se il consiglio
dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al
magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
al patrocinio
- Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente
per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
- Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed
allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze
dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della
collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante
e dei conviventi.
- Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni
dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e
trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente
per i reati di cui all'articolo 125.
- La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al
patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta
dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia
di finanza.
CAPO V
Difensori e consulenti tecnici di parte
Obbligo a carico del difensore
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione
del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura
civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
Nomina del consulente tecnico di parte
- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi
previsti dalla legge.
Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte
- Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono ridotti della metà.
CAPO VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
Effetti dell'ammissione al patrocinio
- Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della
parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
- Sono spese prenotate a debito:
- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della
Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile;
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
- l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e),
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- i diritti di copia.
- Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato,
sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è
possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali,
o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo
stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad
essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia
del bene sottoposto a sequestro.
- Sono spese anticipate dall'erario:
- gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli
uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del
processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti
tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico da parte di questi ultimi;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato
nel processo civile;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella
compiuta nel processo civile;
- le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
- Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
- Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte
ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la
metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è
pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la
registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
Pagamento in favore dello Stato
- Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio
la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento
sia eseguito a favore dello Stato.
Recupero delle spese
- Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o
la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter
restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
- La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per
sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o
nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per
le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
- Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente
obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al
soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
- Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla
parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
- Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile
e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono
tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Norme particolari per alcuni processi
- Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono
recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice
civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
- Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di
prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato
dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore
giudiziario.
CAPO VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
Revoca del provvedimento di ammissione
- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali
rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il
provvedimento di ammissione.
- Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente
disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei
presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave.
- La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali,
indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia
retroattiva.
CAPO VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel
processo tributario
Ambito temporale di applicabilità
- Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello
Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I
e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
Commissione del patrocinio a spese dello Stato
- Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a
spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice
tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi
o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun
ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione
regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al
presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario
un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
Funzioni della commissione
- Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo
ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla
commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata
inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale
pende il processo o competente a conoscere il merito.
- I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi
nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della
commissione.
Nomina del difensore
- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi
dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni.
Onorario e spese del difensore
- L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo
82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i
ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono
ridotti della metà.
TITOLO V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato prevista nel titolo IV
Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea
- Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato
sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84 .
Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
- Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei
processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo
2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a
carico della parte ammessa, le seguenti spese:
- gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e
all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le
modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli
uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del
processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
- i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta di parte.
- La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per
i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa
alla richiesta del beneficio.
Processo in cui è parte un fallimento
- Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato
attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si
considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla
presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero
- Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le
spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente
tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali
sono anticipati dall'erario.
- Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella
qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma
1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli
adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione
pervenuta.
- Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella
qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito
previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della
documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV
Processi particolari
TITOLO I
Procedura fallimentare
Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
- Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli
atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate
dall'erario.
- Sono spese prenotate a debito:
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- il contributo unificato;
- i diritti di copia.
- Sono spese anticipate dall'erario:
- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni a richiesta d'ufficio;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli
uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
- le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
- Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono
disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
- Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
(La Corte Costituzionale con sentenza 20 aprile-28 aprile 2006 n. 174 (in G.U. 1a Serie Speciale n. 18 del 3-5-2006) ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede che sono
spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore.)
Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
- In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura
fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato
ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del
fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di
fallimento.
TITOLO II
Eredità giacente attivata d'ufficio
Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
- Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
- Sono spese prenotate a debito:
- il contributo unificato;
- i diritti di copia.
- Sono spese anticipate dall'erario:
- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni a richiesta d'ufficio;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli
uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
- le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
- Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di
accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si
conclude senza che intervenga accettazione.
TITOLO III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura
di
vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
CAPO I
Restituzione e vendita di beni sequestrati
Raccordo
- La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle
norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
Restituzione di beni sequestrati
- La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal
magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo;
è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata
inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
- La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate
le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate,
salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione,
sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento
ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa
dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a
norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
- Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute
dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al
trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha
ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
- Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente
diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data
comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose
sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla
restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi
dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.
Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in
casi particolari
- Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in
custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile,
il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la
vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni
dalla data del provvedimento.
- Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose
sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed
il luogo in cui deve eseguirsi.
- La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i
beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o
senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente
diritto.
- Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per
dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici
giudiziari del circondario.
- L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al
magistrato che ne dispone la distruzione.
- Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di
qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle
formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
- Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla
cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto
al ritiro.
Vendita
- La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche
a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
- Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della
vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi
beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
- Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.
Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
- Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati sono depositate presso i concessionari.
- Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare
alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di
destinazione di cui all'articolo 154.
Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
- Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se
nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita
sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui
all'articolo 155.
- Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle
ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di
cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro.
- Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori
sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono
devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui
la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto
definitivo.
CAPO II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni
confiscati
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
- Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
- Sono spese prenotate a debito:
- il contributo unificato;
- i diritti di copia.
- Sono spese anticipate dall'erario:
- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- l'indennità di custodia;
- le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
- Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- l'indennità di custodia;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.
TITOLO IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
- In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a
ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
- L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su
richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
TITOLO V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa
alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
- Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se
a carico dell'amministrazione:
- il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
- l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
- l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile.
- Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta
dell'amministrazione.
- Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate
dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra
parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
- Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta
dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la
metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se
la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio
interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza
è pagata per intero dalla stessa parte.
PARTE V
Registri
Funzioni sottoposte ad annotazioni
- I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le
successive vicende devono essere annotati.
Elenco registri
- Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
registro delle spese pagate dall'erario;
registro delle spese prenotate a debito;
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Attività dell'ufficio
- L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le
spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive
dello stesso.
Determinazione dei modelli dei registri
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
Rinvio
- Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da
15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del
Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U.) del 5
giugno 2001, n. 128.
PARTE VI
Pagamento
TITOLO I
Titoli di pagamento delle spese
CAPO I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
- La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre
effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non
espressamente attribuita al magistrato.
Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
- Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere
il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del
testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio
davanti al quale il testimone è citato a comparire.
Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali
giudiziari
- Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali
giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al
processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato
militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo
l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario,
nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali
e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
- L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
CAPO II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennità di custodia
- La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di
custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
- Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
- Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste
il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è
comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso
il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in
pristino dei luoghi
- La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere
abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento
motivato dal magistrato che procede.
- Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle
parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Opposizione al decreto di pagamento
- Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in
pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono
proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente
dell'ufficio giudiziario competente.
- Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica.
- Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso
il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria
del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della decisione.
Effetti del decreto di pagamento
- Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della
spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
CAPO III
Responsabilità
Responsabilità
- I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e
dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario
a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina
generale in tema di responsabilità amministrativa.
TITOLO II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
CAPO I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese
- Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che
utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al
presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte
delle riscossioni.
- Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti
dall'articolo 174.
Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
- Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
- Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede
l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se
particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Ufficio competente ad eseguire il pagamento
- Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono
collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad
eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il
pagamento.
Modalità di pagamento
- Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto
corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui
circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il
pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
- E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di
delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a
soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme
previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
CAPO II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
Modello di pagamento
- Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento
compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la
denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale
rappresentante se persona giuridica o ente;
gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore
aggiunto;
l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle
imposte dovute e dell'importo netto;
le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale
sul quale effettuare l'accreditamento;
gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è
intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del
funzionario addetto.
- Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo
unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli
estremi dell'accreditamento.
- Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è
trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio
postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di
pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine
l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al
funzionario delegato.
Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento
- Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura
rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
- La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità
differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
CAPO III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale
- L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello,
verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il
pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
- L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento
in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il
pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento
sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente
per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto
corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente
d'importo.
- Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del
termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per
cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra
causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed
effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
Adempimenti dell'ufficio postale
- L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente
filiale di Poste Italiane S.p.a.
- L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul
conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane
S.p.a.
Adempimenti del concessionario
- Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi,
il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni
immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
- Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha
diritto ad un solo compenso.
- Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate
dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con
imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per
il pagamento.
- Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i
relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state
imputate le somme utilizzate.
- Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale
di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli
stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati
relativi alle riscossioni.
Prospetto riepilogativo dei pagamenti
- Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto
riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del
presente testo unico.
- Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i
seguenti dati:
i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti
precedenti;
i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
la sottoscrizione del funzionario addetto.
- Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni
singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed
articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti
e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
- Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente
ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e
della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
- Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della
filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.
CAPO IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
Regolazione e rimborso dei pagamenti
- Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto
riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base
della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali
rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche
risultanti dai prospetti successivi.
- Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario
delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture
di credito.
- Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal
concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
- Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono
emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e
sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere
presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole
filiali interessate.
- Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di
contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello
Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di
Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato
presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
Versamento di ritenute e di imposte
- Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e
dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta
sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture
di credito.
Aperture di credito
- Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale,
del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai
regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed
i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo
amministrativo e contabile.
- Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria
provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al
funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
Funzionari delegati
- I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono
quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti
dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai
regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed
i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi
- Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o
dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del
beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
- Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o
dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario
delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli
ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle
sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli
ordinativi di pagamento successivi.
CAPO V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
Compensi ai concessionari
- Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi
in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
competente.
- La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
Compensi a Poste Italiane S.p.a
- I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero della giustizia.
- Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal
1999;
le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
CAPO VI
Pagamenti con modalità telematica
Determinazione delle regole tecniche telematiche
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per
tutte le fasi della procedura.
TITOLO III
Pagamento delle spese a carico dei privati
CAPO I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Determinazione delle modalità di pagamento
- Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione
dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno
dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui
modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Modalità di pagamento
- Il contributo unificato è corrisposto mediante:
versamento ai concessionari;
versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
- I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il
Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da
approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia.
- Con la convenzione sono stabiliti:
i compensi spettanti agli intermediari;
le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi
convenzionali.
Ricevuta di versamento
- La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
l'ufficio giudiziario adito;
le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
le generalità delle altre parti.
- In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo
del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra
dei restanti.
- Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita,
comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
- Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente
che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota
di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello,
approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente
i dati di cui ai commi 1 e 2.
- La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati
all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel
fascicolo d'ufficio.
- Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del
ruolo generale.
Determinazione delle regole tecniche telematiche
- Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il
versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento
alla tesoreria dello Stato.
CAPO II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle
spese per le
notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Determinazione delle modalità di pagamento
- Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto
di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio nel processo civile.
CAPO III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a
notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario
- La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti
e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
- Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli
articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale
giudiziario e rimborsate dalla parte.
- Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva
determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero
delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari.
L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento
dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al
versamento entro un mese.
Determinazione delle regole tecniche telematiche
- Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di
parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole
tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
CAPO IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
- Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto
all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la
citazione.
PARTE VII
Riscossione
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Ambito di applicabilità
Applicabilità della procedura nel processo penale
- Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali,
le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei
detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
- Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei
casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
- Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base
alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni
pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione
di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più
revocabili.
Esclusione della procedura per alcuni processi
- Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV,
titoli I, III, IV e V.
CAPO II
Principi per il processo penale
Recupero delle spese
- Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il
codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni
della parte III del presente testo unico.
- Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero
solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
- Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di
procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e
delle spese di mantenimento dei detenuti.
Recupero per intero e forfettizzato
- Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad
eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario
e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che
sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e
delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante
per diritti all'ufficiale giudiziario.
- bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo
96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
- ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del
recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di
prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni
anno.
Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare
- Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di
procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le
regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal
prelievo sulla remunerazione.
CAPO III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Recupero delle spese
- Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono
recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
CAPO IV
Definizioni
Ufficio competente
- Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di
quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla
riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui
provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è
divenuto definitivo.
- Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori"
non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
Ufficio competente per le spese di mantenimento
- Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività
connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è
stato ristretto.
Discarico automatico
- Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a
ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
TITOLO II
Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene
pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I
Adempimento spontaneo
Quantificazione dell'importo dovuto
- In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base
degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende
atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per
le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali,
specificando le varie voci dell'importo complessivo.
- Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori,
d'ufficio o su istanza di parte.
Invito al pagamento
- Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo
o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio
notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza
che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini
stabiliti.
- Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da
cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio
chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile,
dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
- Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al
debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.
CAPO II
Riscossione mediante ruolo
Iscrizione a ruolo
- L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per
l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci
giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
Trasmissione di notizie
- Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e
alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o
di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
Sospensione amministrativa della riscossione
- In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la
riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia.
Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive
e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti
- In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini
di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo
185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e
delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute
indebite.
CAPO III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo
- Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito
a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del
concessionario all'esito della riscossione.
Dilazione o rateizzazione del credito
- Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è
iscritto per l'intero o per il residuo.
- Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo
l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è
riavviata per l'intero o per il residuo.
CAPO IV
Annullamento del credito
Annullamento per irreperibilità
- Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi
dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo
parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
Annullamento per insussistenza
- In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede
direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
- Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
CAPO V
Comunicazioni per reati finanziari
Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
- Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio
finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto
del contrabbando.
CAPO VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
Adempimento spontaneo
- Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti
incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per
il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le
inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1,
l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
Riscossione mediante ruolo
- Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la
consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della
stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli
interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e
22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli
articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Riscossione coattiva
- Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi,
immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano
rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni.
Esenzioni
- Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si
applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e
successive modificazioni.
Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale
della riscossione
- Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale
della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Concessionari
- Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il
recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione
del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la
procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi
contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la
trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata
in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di
riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni,
le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano
gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5
bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e
70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
TITOLO III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e
sanzioni pecuniarie processuali
CAPO I
Estinzione legale
Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento
- Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla
concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento
alle attività per le notifiche all'estero.
- Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che
costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali
- Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso
di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
CAPO II
Discarico e reiscrizione a ruolo
Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento
- Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla
concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se
risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal
regolamento ai sensi dell'articolo 228.
- Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che
costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Reiscrizione a ruolo
- In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri
eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di
ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
CAPO III
Dilazione e rateizzazione
Dilazione e rateizzazione del pagamento
- Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto
indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine
più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla
presentazione.
- Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
- In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal
beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del
debito.
- Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni.
Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri,
anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della
decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al
concessionario.
CAPO IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per
la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
Riscossione delle spese
- Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a
ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva
del credito principale.
TITOLO IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
- Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo
l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a
ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
- Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati
per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per
eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e
rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
- Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio
per l'iscrizione a ruolo del credito.
Pene pecuniarie rateizzate
- Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter
del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del
giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza
delle singole rate.
- Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
- Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
- In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal
beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo
debito.
Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
- L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il
giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima
comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo
pignoramento su tutti i beni.
- L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
Conversione delle pene pecuniarie
- Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva
insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha
ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede,
se necessario, informazioni agli organi finanziari.
- Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva
sullo stesso articolo di ruolo.
- Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la
rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia
stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per
un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di
insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo
di ruolo relativo.
- Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata
la conversione, dell'intero o del residuo.
- Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del
periodo durante il quale la conversione è stata differita.
- Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le
modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
- Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Comunicazioni
- Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli
accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
TITOLO V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
Dilazione e rateizzazione del pagamento
- Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo
218, comma 1.
Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
- Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative
pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Raccordo
- Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli
231 e 234.
TITOLO VI
Riversamento del riscosso
Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari
- Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui
all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di
trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità
e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le
regole tecniche telematiche per il versamento.
- Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti
- Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i
crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla
riscossione.
Privilegi
- In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario
prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso
- La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi
alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie,
considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla
vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai
concessionari all'UNEP.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità
e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le
regole tecniche telematiche per il versamento.
TITOLO VII
Riscossione del contributo unificato
Ufficio competente
- Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato
della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato
dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo
unificato.
Invito al pagamento
- Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta
giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del
codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale
risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione
dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a
ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato
pagamento entro un mese.
- L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata
elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.
- Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto
al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.
Norme applicabili
- Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2,
riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224;
225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
PARTE VIII
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e
tributario
TITOLO I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
Esclusione del diritto di certificato
- Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del
presente testo unico relativa al diritto di certificato.
TITOLO II
Disposizioni relative al processo amministrativo
CAPO I
Disposizioni generali
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
- Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine
di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
CAPO II
Diritto di copia
Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari
- Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di
impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti
e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di
riproduzione.
Determinazione dell'importo e pagamento
- L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario
generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di
quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano
conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
TITOLO III
Disposizioni relative al processo contabile
CAPO I
Disposizioni generali
Imposta di bollo
- Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo
contabile.
Procedure di anticipo e riscossione delle spese
- Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti
disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito
principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 260.
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
- Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di
pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
CAPO II
Tassa fissa
Tassa fissa
- Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione
nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
- La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone
ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
Modalità di pagamento
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è
effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
- Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco
dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
- Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196
valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
CAPO III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato
- Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
TITOLO IV
Disposizioni relative al processo tributario
CAPO I
Disposizioni generali
Imposta di bollo
- Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo
tributario.
Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di
cassazione
- Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista
dal presente testo unico per il processo civile.
CAPO II
Diritto di copia
Diritto di copia
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo
tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia
nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al
costo del servizio.
Esenzione
- Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è
dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
Modalità di pagamento
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è
effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
- Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco
dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
PARTE IX
Norme transitorie
TITOLO I
Voci di spesa
CAPO I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Contributo unificato
- Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato
depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle
disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del
processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
- Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di
imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa.
- Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi
prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
- Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la
tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A,
allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n.
99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5,
n. 6, n. 7 e n. 8.
- Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si
applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
- Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a
ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria
e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.
- Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1°
marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002,
n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a
integrazioni di quanto pagato.
CAPO II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Raccordo
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme
di questo capo.
Diritto di copia senza certificazione di conformità
- Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto
il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n.
6 del presente testo unico.
Diritto di copia autentica
- Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura
stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
- Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è
dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta
nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
Copia urgente su supporto cartaceo
- Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con
certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.
Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace
- Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla
metà.
Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
- Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e
successive modificazioni, è triplicato.
- Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario
addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore.
CAPO III
Diritto di certificato nel processo civile e penale
Diritto di certificato
- Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di
certificato è così regolato:
- per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario
giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;
- per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per
quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio
immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un
ulteriore diritto di euro 3,10.
CAPO IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Adeguamento periodico degli importi
- La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è
adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO V
Ausiliari del magistrato
Onorari degli ausiliari del magistrato
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli
onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come
modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre
1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
CAPO VI
Indennità di custodia
Determinazione dell'indennità di custodia
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è
determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo
equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
CAPO VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa
- Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62,
l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è
quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
CAPO VIII
Registrazione degli atti giudiziari
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
- Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione
degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie
autentiche.
TITOLO II
Patrocinio a spese dello Stato
Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile
e tributario
- L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e
tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002,
rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
TITOLO III
Registri
Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
- Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del
credito.
- L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o
delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle
spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento,
collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio,
in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
- Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica
alfabetica.
Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
- I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del
testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati
nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
- Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti
secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo
unico.
TITOLO IV
Pagamento
CAPO I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
- Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali
per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto
all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio
presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario
addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo
tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la
disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
- L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
CAPO II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato,
nonché
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Raccordo
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le
norme che seguono.
Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato
e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
- Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante
l'applicazione di marche da bollo.
- Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile,
la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui
all'articolo 165 del codice di procedura civile.
- Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica
sull'originale o sull'istanza.
- Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio
le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere
gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo
inferiore a quello stabilito.
Art. 286 (R)
Modalità di pagamento della copia su compact disk
- Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per
il pagamento del contributo unificato.
TITOLO V
Riscossione
CAPO I
Disposizioni su crediti di importo determinato
Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento di un certo importo
- Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo
previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di
crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
- Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non
individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese
processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato
automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
- L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
- Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei
trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui
crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie,
considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla
vendita dei beni oggetto di confisca penale.
Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
- In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia.
- Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità
e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari
- Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei
trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari
spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni
amministrative e ai beni confiscati.
- I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle
previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1,
del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511;
all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29
ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati
finanziari
- In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
- Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili
dai concessionari.
PARTE X
Disposizioni finali e abrogazioni
Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche
- Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali
regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e
transitorie, relative al processo civile.
- Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
- Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due
anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul
patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di
ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Rinvio per la copertura finanziaria
- Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo
2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22
della legge stessa.
Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
- I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si
intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in
vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
- Le disposizioni
contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti
da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Non applicabilità di norme
- Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Norme che restano abrogate
- Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le
seguenti disposizioni:
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già
espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente,
dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289,
già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389
a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13
comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da
25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già
espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli
84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50
a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio
decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31,
del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente,
dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23,
della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente,
dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già
espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente,
dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente,
dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo
39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della
legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo
57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente,
dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
Abrogazioni di norme primarie
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle
che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle
che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g);
l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che
risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5
settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n.
1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936,
n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura
civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di
procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito
dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1,
limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e
alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole
"o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma,
limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali";
il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio
1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a
"la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma
(aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a
spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133,
secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17
febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai
sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1,
della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n.
59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo
298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli:
113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14;
129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come
sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo
comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407;
134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come
modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e
terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139;
140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del
registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15
gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo;
l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio
2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale
di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17,
secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e
29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: l'articolo 56, l'articolo 57 limitatamente
alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli
di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge
6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59,
primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di
procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693,
all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa
anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge
10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di
procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della
legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge
6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi
secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge
13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma
2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole
", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994,
n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5,
comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.
134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal
decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo
periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal
decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002,
n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come
sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge
10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal
decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002,
n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21
novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002,
n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come
sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge
10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11
marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11
marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto
2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
- Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7,
l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente:
"patrocinio a spese dello Stato".
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo
133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla
seguente: "di trasferta".
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli
17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è
sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24,
comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla
seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59,
l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente:
"patrocinio a spese dello Stato".
- Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si
osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
Abrogazioni di norme secondarie
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per
l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per
l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in
G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli
articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia
30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n.
20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n.
119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in
G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro
e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma
1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli
22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329,
dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per
l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari";
"n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n.
40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio";
"n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42)
registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla
prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri
"40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e
"48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41",
"42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti
alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito";
al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario";
"n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti
ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Entrata in vigore
- Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
1 - (articolo 30)
Allegato 2
- (articolo 177)
Allegato 3 -
(articolo 177)
Allegato 4
- (articolo 182)
Allegato 5
- (articolo 182)
Allegato 6
- (articolo 267)
Allegato 7
- (articolo 268)
Allegato 8
- (articolo 269)
Si vedano anche la Relazione
presentata con lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante:
"L'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia"; la Tavola
di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
é operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76, della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e con oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si trascrive il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 14. (Decreti legislativi).
- I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo é
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo é
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere é espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16. (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie).
- Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
- Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.".
"Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998), come modificato dall'art .1, comma 6, della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999) é il seguente:
"Art. 7. (Testi unici).
- Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
- nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
- nelle leggi annuali di semplificazione;
- nell'allegato 3 della presente legge;
- nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
- nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata e del bollettino
ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
- Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
- delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
- puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
- esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
- coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
- esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
- esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
- (abrogato);
- indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
- Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
- Lo schema di ciascun testo unico é deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema é trasmesso, con apposita relazione
cui é allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico é emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri.
- Il Governo può demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2 comma del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non é acquisito il parere dello stesso previsto
ai sensi dell'art. 16, 1 e 3 comma del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
del presente articolo.
- Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
- Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
Si trascrive il testo
degli articoli 20 e 20-bis:
"Art. 20.
- Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potestà regolamentare nonché i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge é presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
- Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
- I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
- I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
- riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
- trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
- bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
- quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
- quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
- sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
- septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
- bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
- I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
- Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
- In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonché le seguenti materie:
- sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
- composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
- interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le università, graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e
progressività in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonché a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
- procedure per l'accettazione da parte delle
università di eredità, donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
- I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
- In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, é emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
- Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo é delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Art. 20-bis.
- I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
- eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
- riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- Si riportano i nn. 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1
della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"Procedimento di gestione e alienazione dei beni
sequestrati e confiscati: norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto 30 settembre
1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n.
25.
Procedimento relativo alle spese di giustizia:
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto
23 dicembre 1865, n. 2700.
Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
di copie di atti in materia tributaria e in sede
giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni
civili mobiliari e immobiliari: legge 8 agosto 1895, n.
556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge
21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n.
103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge
25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.".
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
19 febbraio 1981, n. 27, si veda la nota all'art. 65.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" é
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001,
n. 140.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante:
"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari" é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173.
Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione).
-
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle
aziende di credito si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di
cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
- A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale
dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
- Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad
ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.
- I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati
analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento
effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli
versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente
postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle
medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse
degli enti destinatari.
- Con decreto dirigenziale sono determinate le
modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
dati.".
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 694, comma 1, del
codice di procedura penale:
-
"Il direttore o vice direttore responsabile di un
giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad
anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei
tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine
dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di
condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro
altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".
- Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si
veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art.
76:
"Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa
della condanna).
- La pubblicazione della sentenza di
condanna é eseguita a spese dell'ente nei cui confronti é
stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni
di cui all'art. 694, commi 2, 3 e 4, del codice di
procedura penale.".
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 696 del codice di
procedura penale:
"Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale).
- Le estradizioni, le
rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere,
relativi all'amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale.
- Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
si applicano le norme che seguono.".
Note all'art. 6:
- Si trascrive l'art. 30-ter, comma 8, della legge
26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:
- "La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale, nelle attività organizzate negli
istituti e nelle eventuali attività lavorative o
culturali.".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura
penale si veda nota all'art. 5.
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78:
"Art. 3. (Procedimento).
- La domanda di equa
riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto é
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero
pende il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata.
- La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un
difensore munito di procura speciale e contenente gli
elementi di cui all'art. 125 del codice di procedura
civile.
- Il ricorso é proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice
tributario. Negli altri casi é proposto nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
- La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione della camera di
consiglio, é notificato, a cura del ricorrente,
all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello
Stato. Tra la data della notificazione e quella della
camera di consiglio deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
- Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e
dei documenti del procedimento in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'art. 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in
camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito
di memorie e la produzione di documenti sino a cinque
giorni prima della data in cui é fissata la camera di
consiglio, ovvero sino al termine che é a tale scopo
assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle
parti.
- La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito
del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto
é immediatamente esecutivo.
- L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1 gennaio 2002.".
- Il libro IV, titolo II, capo I del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica "Della
separazione personale dei coniugi".
- Il libro IV, titolo II, capo II del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica
"Dell'interdizione e dell'inabilitazione".
- Il libro IV, titolo II, capo III del codice di
procedura civile reca "disposizioni relative all'assenza e
alla dichiarazione di morte presunta".
- Il libro IV, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile reca "disposizioni relative ai minori,
agli interdetti e agli inabilitati".
- Il libro IV, titolo II, capo V del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica "Dei rapporti
patrimoniali tra coniugi".
Nota all'art. 13:
- Il libro IV, titolo II, capo VI del codice di
procedura civile reca "disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio".
- Il libro IV, titolo I del codice di procedura civile
reca la seguente rubrica "Dei procedimenti sommari".
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988 si veda nota alle premesse.
Note all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'articolo unico della legge
2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i
giudizi di lavoro), come sostituito dall'art. 10 della
legge n. 533/1973:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi
concernenti i rapporti di pubblico impiego le tasse di cui
all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli
uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile.".
- Si trascrive il testo dell'art. 134, secondo comma n.
1, e quarto comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1941, n. 302, supplemento
ordinario:
"Agli atti devono essere uniti:
- le marche o le
ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti
per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per
diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa,
diritti, indennità di trasferta e spese postali per la
notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri
atti del procedimento eseguita su richiesta del
cancelliere;
(Omissis).
Nel termine per la presentazione del ricorso o del
controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo
giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale
l'elenco é stato restituito, il difensore può provvedere
all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di
versamenti su conti correnti postali e delle copie
mancanti.".
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'articolo unico della legge 319/1958
si veda nota all'art. 30.
Nota all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.
Nota all'art. 44:
- Si trascrive il testo degli articoli 148 e 169 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26:
"Art. 148. All'ufficiale giudiziario che con la
percezione dei diritti al netto del due per cento per le
spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale
non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale
previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica
funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità
integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo é progressivamente elevato, in relazione
all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale
giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai
dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari
anzianità di servizio.
Il presidente della corte di appello provvede alla
virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di
stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti,
alle condizioni e con la procedura previsti per i
dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato
all'anzianità di servizio, concesso secondo le norme
vigenti in materia agli impiegati dello Stato, é
attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati
combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui
ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta
del presidente della corte di appello, sentito il pubblico
ministero.".
"Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i
diritti percepiti al netto del due per cento per le spese
di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non
venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale
previsto per il personale appartenente alla quarta
qualifica funzionale compete a carico dell'erario una
indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo é progressivamente elevato, in relazione
all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale
giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al
personale della quarta qualifica funzionale di pari
anzianità di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le
disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.
Per la liquidazione della indennità integrativa,
l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale
giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al
primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli
aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art.
149 e negli artt. 150 e 152.".
Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n.
104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario:
"Art. 3. (Soggetti aventi diritto).
- E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
- La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
Nota all'art. 50
- Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,
della legge n. 400/1988:
- "Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 55:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario. L'art. 15 così recita:
"Art. 15. (Dirigenti). - Art. 15 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470 e successivamente modificato dall'art. 10 del decreto
31 marzo 1998, n. 80; art. 27 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, commi 1 e 3, come sostituiti
dall'art. 7 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470.
- Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza é articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, é fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6.
- Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
- Per ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di più elevato livello é
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
- Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento é sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
- Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.".
Nota all'art. 59:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.
Nota all'art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) é stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,
supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art.
41:
- "I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.".
Nota all'art. 64:
- La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante:
"Istituzione del giudice di pace" é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, supplemento
ordinario.
Si trascrivono gli articoli 11 e 15, comma 2-bis
e 2-ter.
"Art. 11. (Indennità spettanti al giudice di pace). -
- L'ufficio del giudice di pace é onorario.
- Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice di pace é corrisposta un'indennità di L. 70.000
per ciascuna udienza civile o penale, anche se non
dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei
sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
- E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso
spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per
l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla é
dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per
le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
- bis. In materia civile é corrisposta altresì una
indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione é
rigettata con provvedimento motivato.
- L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e
3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis
dell'art. 15 é rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
- bis. Le indennità previste dal presente articolo
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.".
"Art. 15. (Coordinatore dell'ufficio del giudice di
pace).
(Omissis) -
- bis. Al coordinatore spetta
un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio
delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un
organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli
uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire
600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
- ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al
coordinatore anche se all'ufficio cui egli é addetto non
risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
- L'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276
(Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione
delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192, così
recita:
"Art. 8. (Stato giuridico, indennità e trattamento
previdenziale).
- I giudici onorari aggregati hanno lo
stato giuridico di magistrati onorari.
- Ai giudici onorari aggregati é attribuita, al netto
dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20
milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire
250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero
per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni
tre mesi.
- L'indennità fissa di cui al comma 2 é ridotta del
50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia
titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro
subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi
mensili .
- Il Ministero di grazia e giustizia provvede al
rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi
previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari
aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al
rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi,
commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza.
- L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai
giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati
iscritti al relativo albo é considerata a tutti gli
effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale."
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, così recita:
"Art. 4
- Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennità di L. 190.000 per ogni udienza, anche se
tenuta in camera di consiglio. Non possono essere
corrisposte più di due indennità al giorno.
- Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di
L. 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale é
conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
L'indennità é corrisposta per intero anche se la delega
é conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi
trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più
di due indennità al giorno.
- L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e
2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il
ministro del tesoro, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
- La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del
bilancio del ministero di grazia e giustizia.
- Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".
Note all'art. 65:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 1981, n. 52, é il seguente:
- "Fino all'approvazione di una nuova disciplina del
trattamento economico del personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, é istituita a favore dei magistrati
ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal
1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile,
pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei
mensili con esclusione dei periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa.".
Nota all'art. 66:
- Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto
legislativo n. 273/1989, si veda nota all'art. 64.
Nota all'art. 67:
- Per la legge n. 354/1975 si veda la nota all'art. 6.
Il testo dell'art. 80 così recita:
"Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti
di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di
servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo
svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero é attribuito lo
stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi
di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti
penitenziari, previsti dall'art. 59, é assicurato mediante
operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, é incrementata di ottocento
unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono
attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai
specializzati e di centosessanta ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.".
Nota all'art. 68:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n.
165/2001 vedi la nota all'art. 55.
Note all'art. 73:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro". E' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99. Il testo dell'art. 10,
comma 1, lett. c), recita:
- "Sono obbligati a richiedere la registrazione:
- b) (omissis);
- i cancellieri e i segretari per le sentenze, i
decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla
cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro
funzioni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)" é stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, supplemento ordinario.
Nota all'art. 78:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 38, comma 3:
- "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà é consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 79:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 46, comma 1, lett. o):
- "Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
- n) (omissis);
- situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali.".
Nota all'art. 87:
- La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti) é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92.
Si
trascrive il testo dell'art. 20:
"Art. 20.
- Presso il consiglio dell'ordine degli
avvocati é istituito, con addetti anche avvocati designati
dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per
l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa
d'ufficio.
- Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari
per conoscere:
- i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo
alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti,
le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato;
- i presupposti, le modalità e gli obblighi per la
nomina del difensore d'ufficio.
- A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si
trovi in una situazione di conflitto potenzialmente
produttiva di una controversia civile, penale o
amministrativa le informazioni di cui al comma 2,
specificate con riferimento al problema prospettato, ai
fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione
di o della costituzione in un giudizio ovvero della
sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del
conflitto.
- Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, é determinato il contributo, da
porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di
cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia
possibilità di accesso.
- Il Ministero della giustizia può stipulare
convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la
propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito
all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'art. 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Nota all'art. 89:
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge n.
400/1988, é il seguente:
- "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Nota all'art. 93:
- Si trascrive il testo dell'art. 123 del codice di
procedura penale:
"Art. 123. (Dichiarazioni e richieste di persone
detenute o internate).
- L'imputato detenuto o internato
in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha
facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e
richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono
iscritte in apposito registro, sono immediatamente
comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come
se fossero ricevute direttamente dall'autorità
giudiziaria.
- Quando l'imputato é in stato di arresto o di
detenzione domiciliare ovvero é custodito in un luogo di
cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni
e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia
giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione
all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni
e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorità giudiziaria.
- Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate
dalle altre parti private o dalla persona offesa.".
Note all'art. 96:
- Si trascrivono gli articoli 179, comma 2, e 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale:
"Art. 179. (Nullità assolute). - (Omissis).
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite
assolute da specifiche disposizioni di legge.".
"Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale.
(Omissis).
- bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.".
Nota all'art. 97:
- Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale
é il seguente:
"Art. 156. (Notificazioni all'imputato detenuto).
-
Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla
persona.
- In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa
menzione nella relazione di notificazione e la copia
rifiutata é consegnata al direttore dell'istituto o a chi
ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non é
possibile consegnare la copia direttamente all'imputato,
perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
- Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma
dell'art. 157.
- Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l'imputato é detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o é internato in un istituto
penitenziario.
- In nessun caso le notificazioni all'imputato
detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell'art. 159.".
Nota all'art. 100:
- La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della
partecipazione al procedimento penale a distanza e
dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonché modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.
Note all'art. 108
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 59, comma1, lett. a) e b):
- "Si registrano a debito, cioé senza contemporaneo
pagamento delle imposte dovute:
- le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non é ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
- gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione.".
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale) é stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1,
lettera e), é il seguente:
- "Sono eseguite con prenotazione a debito
dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni
delle rispettive leggi:
- d) (omissis);
- le formalità e le volture relative a procedure di
fallimento e ad altre procedure concorsuali.".
Nota all'art. 115:
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme
in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e
per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per
la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, é stato convertito in
legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82
(Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64).
Nota all'art. 128:
- Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di
procedura civile:
"Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel
corso del processo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma
dell'art. 181.".
Note all'art. 131:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento
ordinario, n. 3:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). -
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni
speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio é prenotata a debito.
Nella procedura di fallimento si osservano le
disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei
commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi
indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.".
Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v.
nota all'art. 108.
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e) del
decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.
Nota all'art. 134:
- Per il testo dell'art. 309 del codice di procedura
civile, si veda la nota all'art. 128.
Nota all'art. 135:
- Si trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma,
2755 e 2770 del codice civile:
"Art. 50. (Immissione nel possesso temporaneo dei
beni). - (Omissis).
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima
notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali
spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
(Omissis).".
"Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di
espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per
atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili
nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui
beni stessi.".
"Art. 2770. (Crediti per atti conservativi o di
espropriazione). I crediti per le spese di giustizia fatte
per atti conservativi o per l'espropriazione di beni
immobili nell'interesse comune dei creditori sono
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
immobile per le spese fatte per la dichiarazione di
liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".
Nota all'art. 138:
- Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413):
- "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per
le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli
ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
materie concernenti l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
In attesa
dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
esercizio di attività di consulenza tributaria e del
conseguente riordino della materia, sono, altresì,
abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle
disposizioni del presente periodo.
Sono inoltre abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.".
Nota all'art. 140:
- Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.
Nota all'art. 141:
- Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.
Nota all'art. 142:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 13. (Espulsione amministrativa). (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11).
- Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
- L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo
straniero:
- é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
- si é trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato
revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta
giorni e non é stato chiesto il rinnovo;
- appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
- L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo
che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non é applicata o é
cessata, il questore può adottare la misura di cui
all'art. 14, comma 1.
- L'espulsione é eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
- é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l'intimazione;
- é espulso ai sensi del comma 2, lett. c) e il
prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
- Si procede altresì all'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
privo di valido documento attestante la sua identità e
nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che
lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
- Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la
misura di cui all'art. 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
- Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento.
Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
- Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, é presentato al pretore del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'art. 14, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
- Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e
ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero
é ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, é assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete.
- Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 é ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
- Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, é
punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
- Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide
sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
- L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo é valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".
Nota all'art. 143:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133,
supplemento ordinario. La legge 28 marzo 2001, n. 149
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.)
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2001, n. 96.
Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
131/1986, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 59, comma 1, lett. c):
- "Si registrano a debito, cioé senza contemporaneo
pagamento delle imposte dovute:
- b) (omissis);
- gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.".
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.
Nota all'art. 157:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento
ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48:
"Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari).
-
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in
occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione
coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per
il recupero nei confronti della parte soccombente, quando
questa non sia il concessionario.
- Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non
può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento
del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle
tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne
risponde in proprio.".
Note all'art. 158:
- Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v.
nota all'art. 108.
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.
Note all'art. 164:
- Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante
norme per la tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziari) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 settembre 2000, n. 225.
- Il d.m. 24 maggio 2001 reca "Regole procedurali
relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia.".
Nota all'art. 173:
- Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota
all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2:
"Art. 2. (Definizione di entrate).
- Ai soli effetti
del presente decreto, per entrate si intendono:
- le tasse e imposte indirette e relativi accessori
e sanzioni;
- i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti
dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del
patrimonio indisponibile dello Stato;
- le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza
titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
- le entrate patrimoniali;
- le entrate del Tesoro e delle altre
amministrazioni dello Stato per le quali singole
disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio
finanziario;
- le tasse e le entrate demaniali eventuali e
diverse;
- le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie
ed amministrative;
- le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425;
- i tributi speciali di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 323 del 1996;
- tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse
dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.".
Note all'art. 176:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 367/1994 (Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario:
"Art. 13. (Estinzione dei titoli di spesa).
- I
mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo
superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la
clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto
corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante
gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti
bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore
medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai
conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal
successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, può modificare il suddetto limite di importo al
fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai
principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 21, comma 2:
- "Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà é presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione é redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione é redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione é stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio.".
Nota all'art. 178:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) é stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma:
"L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta é versata
con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza,
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le
disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di
cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta
diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro
effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate
dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti
nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui al primo periodo.".
Nota all'art. 187:
- Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota
all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14:
"14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento).
- In caso di omesso o insufficiente versamento alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse
dagli enti destinatari delle somme riscosse dal
concessionario direttamente o per il tramite degli istituti
di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art.
16 del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.".
Nota all'art. 190:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, recante "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel
processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 2001, n. 89 e corretto con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
Nota all'art. 191:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.
Nota all'art. 195:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001, vedi nota all'art. 190.
Nota all'art. 196:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.
Nota all'art. 197:
- Si trascrivono gli articoli 139, 140 e 660 del codice
di procedura civile:
"Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora
o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a
una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia é consegnata al portiere dello
stabile dove é l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una
nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano
o a chi ne fa le veci.
Quando non é noto il comune di residenza, la
notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche
questa é ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto é possibile le disposizioni precedenti.".
"Art. 140. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la
copia). - Se non é possibile eseguire la consegna per
irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito
alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda
del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con
avviso di ricevimento.".
"Art. 660. (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni
di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti
debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e
seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria
residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista
nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio
possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma
dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al
convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7),
deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza
indicata, l'avvertimento che se non comparisce o,
comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza
o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e
quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta
spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con
decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle
copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i
termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria
l'intimazione con la relazione di notificazione o la
comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al
giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle
attività previste negli articoli da 663 a 666, é
sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non é stata notificata in mani
proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso
all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di
lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la
ricevuta di spedizione.".
Nota all'art. 198:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001, vedi nota all'art. 190.
Note all'art. 204:
- Per il decreto legislativo n. 231/2001, v. nota
all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69:
"Art. 69. (Sentenza di condanna).
- Se l'ente
risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla
legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
- In caso di applicazione delle sanzioni interdittive
la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture
oggetto della sanzione.".
- Si riportano gli artt. 445 e 460 del codice di
procedura penale:
"Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta).
- La sentenza prevista dall'art. 444 comma
2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale.
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando é
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza é equiparata a
una pronuncia di condanna.
- Il reato é estinto se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se é stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non é comunque di
ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".
"Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna).
- Il
decreto di condanna contiene:
- le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché,
quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
- l'enunciazione del fatto, delle circostanze e
delle disposizioni di legge violate;
- la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione é fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
- il dispositivo;
- l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato può chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444;
- l'avvertimento all'imputato e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
- l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di
nominare un difensore;
- la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
- Con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero
indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale ordina la confisca,
nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice
penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede
la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti
dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara
altresì la responsabilità della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
- Copia del decreto é comunicata al pubblico
ministero ed é notificata con il precetto al condannato,
al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
- Se non é possibile eseguire la notificazione per
irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
- Il decreto penale di condanna non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, né
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato é estinto se nel termine di
cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non é comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".
Nota all'art. 205:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.
Nota all'art. 208:
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre 1998, n. 337" é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
Note all'art. 210:
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo n. 112/1999:
- "Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilità, totale o parziale, della quota, il
concessionario é automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato) é stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 265, comma 3:
"L'annullamento dei crediti riguardanti le altre
amministrazioni é ordinato su proposta documentata dalle
amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle
finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le
partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere
dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".
Nota all'art. 211:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 237/1997:
- "La determinazione delle entrate é effettuata
dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai
casi in cui disposizioni di legge prevedono
l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto
dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini
della riscossione e del versame".
Nota all'art. 212:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di
procedura civile:
"Art. 137. (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non é disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico
ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.".
Nota all'art. 215:
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337.), così recita:
"Art. 28. (Sospensione amministrativa della
riscossione).
- In caso di impugnazione del ruolo, il
soggetto creditore può, con provvedimento motivato,
sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da
quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.".
Nota all'art. 216:
- Si trascrivono gli articoli 17, comma 6, e 26 del
decreto legislativo. n. 112/1999:
"17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis).
- Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze,
con il quale sono altresì stabilite le modalità di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso é a carico:
- dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto dei provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1;
- del debitore, negli altri casi.".
"Art. 26. (Rimborso delle somme iscritte a ruolo
riconosciute indebite).
- Se le somme iscritte a ruolo,
pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente
creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il
concessionario, che provvede al pagamento nei successivi
sessanta giorni, anticipando le relative somme.
- L'ente creditore restituisce al concessionario le
somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle
stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno
dell'effettuazione del rimborso al debitore.
- Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di
restituzione al concessionario delle somme anticipate sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute
indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica
il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto
dal comma 3.
- Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con
proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso
differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".
Note all'art. 219:
- L'art. 143 del codice di procedura civile così
recita:
"Art. 143. (Notificazione a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti
la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e
non vi é il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di
copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza
o, se questa é ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario, e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
procede.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né
quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una
copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui
sono compiute le formalità prescritte.".
- Per il regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art.
210.
Si trascrive il testo dell'art. 265:
"Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla
lettera c) del precedente art. 263, é ordinato dagli
intendenti di finanza per tutti i crediti
dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in
carico a contabili dello Stato.
Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il
conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli
superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme
voto del Consiglio di Stato.
L'annullamento dei crediti riguardanti le altre
amministrazioni é ordinato su proposta documentata dalle
amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle
finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le
partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere
dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.
Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla
registrazione della Corte dei conti.
Nota all'art. 220:
- Si riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del
regio decreto n. 827/1924:
"Per la eliminazione totale o parziale, dai registri
ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico
di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o
in parte insussistenti per la già seguita legale
estinzione, o perché indebitamente o erroneamente
liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti
da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".
Nota all'art. 221:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale" é stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80.
L'art. 338 così recita:
"Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti
doganali). Il pagamento della multa o dell'ammenda non
esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali,
salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia
stata sequestrata.
A tale pagamento é obbligato, solidalmente con il
colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".
Nota all'art. 222:
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
vedi nota all'art. 3.
Note all'art. 223:
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.
Note all'art. 224:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.
Note all'art. 225:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.
Note all'art. 226:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215
Note all'art. 227:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, v.
nota all'art. 3.
- Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità
effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni", é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n.
16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49).
- Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante
"Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"
é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74
e convertito in legge, con modificazioni, con legge
28 maggio 1997, n. 140, (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997,
n. 123).
Nota all'art. 228:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, v. nota alle premesse.
Nota all'art. 229:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973:
"Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). -
-
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori
a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il
regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge
8 maggio 1998, n. 146.".
Nota all'art. 230:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, v. nota alle premesse.
Nota all'art. 231:
- Si trascrivono gli artt. 19 e 20 del decreto
legislativo n. 112/1999:
"Art. 19. (Discarico per inesigibilita).
- Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
- Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
-
la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione é
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
- il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo;
- la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito
della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità
non hanno influito sull'esito della procedura.
- Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilità, totale o parziale, della quota, il
concessionario é automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
- Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di
agire su tali beni.
- La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario é conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
- Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.".
"Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e
reiscrizione nei ruoli).
- Il competente ufficio del
Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza,
ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla
comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano
state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2,
lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al
concessionario, che nei successivi trenta giorni può
produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico é
ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere
definitivo.
- Se il concessionario non ha rispettato le
disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si
procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si é
verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
- In caso di diniego del discarico, il concessionario
é tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
dalla notifica del relativo provvedimento, la
somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal
termine ultimo previsto per la notifica della cartella,
dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di
cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore.
- Contro il provvedimento di diniego del discarico é
ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni
dalla notifica.
- Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio,
qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può
reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non
sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con
decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva,
sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,
sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze
operative.
- Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel
rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono
alla reiscrizione delle quote discaricate.".
Nota all'art. 232:
- Si riportano gli artt. 21, commi 1 e 2, e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:
"Art. 21. (Interessi per dilazione di pagamento). -
Sulle somme il cui pagamento é stato rateizzato o sospeso
ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi
al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuto é determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell'imposta ed é riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
(Omissis).".
"Art. 22. (Attribuzione degli interessi). - Gli
interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente
destinatario del gettito delle imposte cui si
riferiscono.".
Nota all'art. 234:
- Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.
Nota all'art. 235:
- Per il testo dell'art. 143 del codice di procedura
civile, v. nota all'art. 219.
Nota all'art. 236:
- L'articolo 133-ter del codice penale così recita:
"Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o
dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o
con il decreto penale, può disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che la multa o
l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire
trentamila.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena
mediante un unico pagamento.".
Nota all'art. 238:
- Per il testo dell'art. 133-ter del codice penale v.
nota all'art. 236.
Nota all'art. 240:
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento).
- L'ufficio, su
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
a ruolo é superiore a cinquanta milioni di lire, il
riconoscimento di tali benefici é subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
- La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva.
- In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto é
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.
- Le rate mensili nelle quali il pagamento é stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.
- bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal
beneficio della dilazione, il fidejussore non versa
l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione
forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo
emesso a carico del debitore.".
Nota all'art. 243:
- Si riportano gli articoli 138, commi 4, 5 e 6, e 154
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229:
"Art. 138. (Omissis).
-
L'ammontare globale delle somme é attribuito per il
40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in
conto indennità di trasferta.
- La quota dei diritti é attribuita per il 42 per
cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento
all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai
coadiutori giudiziari.
- La quota dell'indennità di trasferta é attribuita
per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50
per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi
dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il
coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono
attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il
coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo é
attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e
per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.".
"Art. 154.- Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a
versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti
per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
- Eguale tassa é dovuta dalle parti sul diritto di
protesto di titoli di credito e sulle indennità di
trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali
giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo
dovuta per la quietanza.
- La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 é
corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali
giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente,
sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le
modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la
quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
- Per gli atti o commissioni che non abbiano dato
luogo a formazione di originale, l'applicazione delle
marche é fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
- In relazione a particolare esigenza di servizio, é
facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del
Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il
pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato
direttamente all'ufficio del registro.
- L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo
riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della
tassa da lui dovuta, é punito con l'ammenda
disciplinare.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001 v. nota all'art. 190.
Nota all'art. 246:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001 v. nota all'art. 190.
Nota all'art. 248:
- Per il testo dell'art. 137 codice di procedura civile
v. nota all'art. 212.
Nota all'art. 255:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 260, recante "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59" é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto
1998, n. 180 e corretto con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1998, n. 182.
Nota all'art. 259:
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa" ed é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173.
L'art. 5, comma 3, così recita:
- "Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi
sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi
provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni
dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio é
dichiarato estinto.".
Note all'art. 265:
- La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante
"Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle
cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato"
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1977, n. 8.
- Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v.
nota all'art. 10.
- La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo
2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato
di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, nonché alla legge
24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002,
n. 109.
Note all'art. 272:
- L'art. 164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989,
n. 271, così recita:
"Art. 164. (Deposito delle copie dell'atto di
impugnazione e formazione dei relativi fascicoli).
- Le
parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione
occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del
codice.
- Le parti devono inoltre depositare, presso la
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per
cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
- Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha
presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie
sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a
seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo
di lettera raccomandata con tassa a carico del
destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta,
il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione
di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del
medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha
sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste
dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
- A cura della cancelleria presso il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di
appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per
cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia
della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.".
- L'art. 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, così recita:
"Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). -
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere della corte provvede a farle
fare a spese della parte, la quale é tenuta in solido con
il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di
inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla
parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni,
sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2
a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I diritti di scritturazione per le copie stesse sono
triplicati.
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.
Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle
memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e
facilmente leggibile; in difetto il cancelliere può farle
rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo
comma.".
Note all'art. 275:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti
ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità
giudiziaria in materia civile e penale", é stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria), come modificato per
la parte relativa agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997,
così recita:
"Art. 4. (Onorari commisurati al tempo). - Per le
prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non
sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono
commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in
base alle vacazioni.
La vacazione é di due ore. L'onorario per la prima
vacazione é di L. 10.000 e per ciascuna delle successive
é di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato
quando per il compimento delle operazioni é fissato un
termine non superiore a cinque giorni; può essere
aumentato fino alla metà quando é fissato un termine non
superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per
metà; trascorsa un'ora e un quarto é dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni
al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che
vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria,
per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale
di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato é tenuto,
sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il
numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito
della relazione o traduzione.".
Nota all'art. 285:
- L'art. 165 del codice di procedura civile così
recita:
"Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di
abbreviazione di termini a norma del secondo comma
dell'art. 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a
ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della
citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve
dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove
ha sede il tribunale.
Se la citazione é notificata a più persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".
Nota all'art. 287:
- Per il testo dell'art. 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art.
229.
Nota all'art. 290:
- L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973,
n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti
civili dello Stato e soppressione di indennità
particolari), recita:
"Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei
proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di
previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero competente
per la successiva erogazione agli aventi diritto.".
Note all'art. 291:
- Si trascrive il testo dell'art. 113 della legge
17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei
tabacchi):
"Art. 113. (Ripartizione delle multe e delle ammende).
- Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle
ammende si osservano le disposizioni della legge
doganale.".
- L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi
dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita:
"Art. 1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie
inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n.
1928, e riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una
metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni
accertamento, agli scopritori, e per l'altra metà é
devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di
previdenza od al Fondo di quiescenza del personale
dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.
Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio
ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima
metà é devoluta al Fondo di quiescenza del personale
dell'Ufficio medesimo.".
- Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n.
168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
dovute per violazioni alle leggi tributarie):
"Art. 1. - Nei casi in cui le leggi tributarie
prevedono la partecipazione degli accertatori delle
violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle
somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la
ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese
inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
- il 60 per cento all'Erario;
- il 20 per cento ai fondi di previdenza o
assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di
polizia cui appartengono gli accertatori;
- il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra
gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi
di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
- il 10 per cento da devolversi a speciali fondi,
costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di
polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti
partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di
premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi
medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute
agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera
c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora
detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono
versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi
delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a
rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle
Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme
eccedenti il limite individuale fissato per ciascun
accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori
appartengono, non abbia costituito al momento della
ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote
attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo
sono devolute all'Erario.".
- Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di
assicurazioni private e di contratti vitalizi):
"Art. 26. - Le somme riscosse per le pene pecuniarie
previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per
spese inerenti alla riscossione.".
- L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recita:
"Art. 75. (Norme applicabili). - Per quanto non é
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge
3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio
1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie é devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalità previste con decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma
dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
- Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli
spettacoli) é il seguente:
"Art. 37. (Accertamento delle violazioni). - La
constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni
del presente decreto, le quali non costituiscono reato,
compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle
finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento,
nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio
accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal
presente decreto sono ripartite a norma della legge
7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative) così recita:
"Art. 10. (Competenze per l'accertamento delle
infrazioni e ripartizione del provento delle pene
pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli articoli
31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di
accertare le infrazioni in materia di tasse sulle
concessioni governative, comprese quelle costituenti reato,
compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e
degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti
di speciale tessera nonché, limitatamente agli
accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a
qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici
stessi.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative
previste dal presente decreto sono ripartite a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
- Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
"Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative).
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto sono ripartite a norma della legge
7 febbraio 1951, n. 168.".
- Si trascrive l'art. 337 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
"Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei
prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe,
ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla
vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono
devolute per metà all'erario.
L'altra metà é assegnata in parti centesimali, come
segue:
- cinquanta parti a titolo di premio agli
scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per
ogni impiegato o militare accertatore e per ogni
accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai
militari della Guardia di finanza verrà versato al Fondo
di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi
con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;
- quaranta parti al fondo di previdenza del
personale doganale o al fondo di previdenza del personale
degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei
Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o
al Fondo di assistenza per i finanzieri secondo che gli
scopritori appartengano al personale delle dogane o a
quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori
chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle
infrazioni é fatta da persone non appartenenti al
personale anzidetto, questa quota é devoluta al Fondo di
assistenza per i finanzieri;
- due parti al fondo costituito a disposizione del
direttore generale delle dogane e imposte indirette con
l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi
in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando,
con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del
20 gennaio 1896;
- tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo
servizio da cui dipende il personale che ha scoperto
l'infrazione;
- cinque parti, con un massimo di lire cinquemila,
al ricevitore della dogana che ha la gestione della
violazione.
La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a),
d) ed e), é devoluta agli enti indicati alla lettera b),
secondo l'appartenenza degli scopritori.".
- L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi) così recita:
"Art. 70. (Norme applicabili). - Per quanto non é
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto l.
3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie é devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori con le modalità previste con il decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma
dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
- Si trascrive l'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del
testo unico delle norme in materia valutaria):
"Art. 30. (Adempimenti oblatori).
- Agli illeciti
valutari non si applicano le sanzioni amministrative
previste dal presente testo unico se l'autore entro
centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di
contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui
al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni
costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
contestazione:
- a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le
disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti
valutari sulla base del minor corso del cambio accertato
tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
cessione;
- a rendersi cessionario senza corrispettivo dei
beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia
tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
- a vendere contro valuta estera accreditabile nei
conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle
lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute
direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in
conformità a quanto previsto nella lettera a).
- La somma da versare é pari al 5 per cento del
valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito
quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al
15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
al al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000
milioni di lire.
- Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le
modalità di versamento delle somme di cui al comma 2.
Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
- I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al
comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni
dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi
che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi,
dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e
dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di
sequestro a chi prova di averne diritto.
- La facoltà di definizione del procedimento
sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente
articolo non é esercitabile da chi della stessa facoltà
si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui
atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
per cui si procede.".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica" é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n.
303, supplemento ordinario
Nota all'art. 292:
- Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
15 novembre 1973, n. 734, v. nota all'art. 290.
Nota all'art. 295:
- l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, così
recita:
"Art. 22.
- All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per
l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in
lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Nota all'art. 297:
- Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:
"Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
- Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le
disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche
interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente
decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.".
"Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle
imposte sui redditi).- Per le entrate tributarie
diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie
la rateazione delle somme iscritte a ruolo é concessa in
conformità delle singole disposizioni che le regolano; in
ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere
presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della
procedura esecutiva.
- Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".
Note all'art. 299:
- Il regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n.
1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni" e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208. Si trascrive
l'art. 6, nella nuova formulazione:
"Art. 6. (Nomina dei componenti privati). - I
componenti privati del tribunale per i minorenni e della
sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati
con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli.
é ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice
del tribunale per i minorenni, o di consigliere della
sezione della Corte d'appello per i minorenni.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni,
prestano giuramento innanzi al presidente della Corte
d'appello a norma dell'art. 11 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle
disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del
personale della magistratura.
Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quando é necessario, sono nominati uno o più
supplenti.
(Comma abrogato)".
- Si trascrivono gli articoli 134, 137 del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile), nella nuova
formulazione:
"Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a
mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto
il ricorso o il controricorso possono provvedere al
deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli
369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico
raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
- le marche e per diritti, indennità di trasferta e
spese postali per la notificazione dei biglietti degli
altri atti del procedimento eseguita su richiesta del
cancelliere;
- le marche a favore della Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori,
applicate sul ricorso o sul controricorso;
- le copie in carta semplice del ricorso o del
controricorso e della sentenza o della decisione impugnata
di cui all'art. 137;
- un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte
e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere
controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa
a carico del destinatario, una copia al mittente nella
quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e
gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri
1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del
controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo
giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale
l'elenco é stato restituito, il difensore può provvedere
all'invio in cancelleria delle marche e delle copie
mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma
precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla
data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta
utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed,
eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette
marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e
copie.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo
comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma,
comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle
tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi
previste. In tale caso il dirigente della cancelleria
ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido,
l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137.".
"Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). -
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere provvede a farle fare a spese
della parte.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.".
- Si trascrive l'art. 336 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 (codice civile), nella nuova formulazione:
"Art. 336. (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in
cui il provvedimento é richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
- Per i riferimenti alla legge 17 luglio 1942, n. 907
si veda la nota all'art. 291. Si trascrive l'art. 112,
primo comma, nella nuova formulazione:
"Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita
all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del
regolamento.".
- Per i riferimenti alla legge 2 aprile 1958, n. 319,
si veda la nota all'art. 30. Si trascrive l'articolo unico
nella, nella nuova formulazione:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, recante Ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 1 del 1 febbraio 1960, n. 26. Si trascrive
l'art. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1 della
legge 26 luglio 1984, nella sua nuova formulazione:
"Art. 133.
Comma primo: abrogato.
Comma secondo: abrogato.
Comma terzo: abrogato.
Comma quarto: abrogato.
Comma quinto: abrogato.
Le somme complessivamente percepite a titolo di
indennità di cui al primo comma, detratte le spese
effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra
tutti gli appartenenti al profilo professionale di
collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di
assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante
"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" é
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n.
314. Si trascrivono gli articoli 19, secondo comma, e 23
ottavo comma nella nuova formulazione:
"Art. 19. - (Omissis).
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi
regionali é obbligatorio il patrocinio di avvocato o di
procuratore legale.
(Omissis).".
"Art. 23. - (Omissis).
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì
essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo
grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione
della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di
copia conforme dei documenti e degli atti prodotti.
(Omissis).".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 si veda la nota all'art.
131.
- Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354
si veda la nota all'art. 6. Si trascrivono gli articoli 57,
58 e 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella nuova
formulazione:
"Art. 57. (Legittimazione alla richiesta dei benefici).
- Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50,
52, 53 e 54 possono essere richiesti dal condannato,
dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal
consiglio di disciplina.".
"Art. 58. (Comunicazione all'autorità di pubblica
sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo
ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza
é data immediata comunicazione all'autorità provinciale
di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.".
"Art. 70. (Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza).
- In ciascun distretto di corte d'appello
e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello é costituito un tribunale di
sorveglianza competente per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione
condizionale, la riduzione di pena per la liberazione
anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici,
il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle
pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2)
e 3), del codice penale, nonché per ogni altro
provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
- Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede
di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al
comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il
provvedimento non fa parte del collegio.
- Il tribunale é composto da tutti i magistrati di
sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distaccata di
corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie
indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti
di scienze criminalistiche.
- Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato
alle necessita del servizio presso ogni tribunale per
periodi triennali rinnovabili.
- I provvedimenti del tribunale sono adottati da un
collegio composto dal presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue
nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di
funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza
e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
- Uno dei due magistrati ordinari deve essere il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione é
posto il condannato o l'internato in ordine alla cui
posizione si deve provvedere.
- La composizione dei collegi giudicanti é
annualmente determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario.
- Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza
in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale
il voto del presidente.
- (Comma abrogato)".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
73. Si trascrivono gli articoli 59, comma 1 e 61, nella
nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito).
- Si registrano
a debito, cioé senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
-
le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non é ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
- gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
- gli atti relativi alla procedura fallimentare.".
"Art. 61. (Recupero delle imposte prenotate a debito) -
- (Abrogato).
- I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,
i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in
proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno
richiesto la registrazione a debito, quando non hanno
osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo
ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da
quello per cui venne concessa la registrazione a debito.".
- La legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" é
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88.
Si trascrive l'art. 15 nella nuova formulazione:
"Art. 15. (Patrocinio gratuito per i meno abbienti). -
- Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto
1973, n. 533.".
- (Comma abrogato).
- (Comma abrogato).
- Si trascrive il testo degli articoli 664, 692 e 694,
comma 2, del codice di procedura penale:
"Art. 664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). -
-
Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o
per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza
della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una
richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando ciò non sia espressamente stabilito.
- I relativi provvedimenti possono essere revocati dal
giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico
ministero, prima della conclusione della fase del
procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la
revoca non sia vietata.
- (Abrogato).
- Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a
violazioni amministrative accertate nel processo penale, il
pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza
esecutiva all'autorità amministrativa competente.".
"Art. 692. (Spese della custodia cautelare).
-
Quando l'imputato é condannato a pena detentiva per il
reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono
poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il
periodo di custodia.
- Se la custodia cautelare supera la durata della
pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
- (abrogato)".
"Art. 694. (Spese per la pubblicazione di sentenze e
obbligo di inserzione). - (Omissis).
- Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una
sentenza penale in un giornale é ordinata dal giudice, il
direttore o vice direttore responsabile del giornale o
periodico designato deve eseguirla, a richiesta del
pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata
a provvedervi.".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 99, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante nuove norme
per la semplificazione della riscossione dei diritti di
cancelleria é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
1989, n. 66.
- Si trascrive l'art. 10 nella nuova formulazione
risultante a seguito dell'abrogazione di tutti gli altri
articoli e delle tabelle allegate.
"Art. 10. -
- ( Abrogato).
- Tutti i certificati del casellario giudiziale
possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque
ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di
nascita della persona cui si riferiscono.
- (Abrogato).
- Si trascrivono gli articoli 32 e 164, comma 3, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di
attuazione al codice di procedura penale), nella nuova
formulazione:
"Art. 32. (Recupero dei crediti professionali).
- Le
procedure intraprese per il recupero dei crediti
professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti
degli indagati, degli imputati e dei condannati
inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
- (Abrogato).
- (Abrogato).".
"Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di
impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha
presentato l'impugnazione.".
- Per i riferimenti al decreto legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82 si veda
la nota all'art. 115.
Si trascrive l'art. 13, comma 6,
nella nuova formulazione:
- "Le misure di assistenza economica indicate nel
comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad
alcune non possa direttamente provvedere il soggetto
sottoposto al programma di protezione, la sistemazione
alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per
esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle
strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e
l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di
svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacità lavorativa é definita dalla commissione
centrale e non può superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia o i
procuratori generali interessati a norma dell'art. 11.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, si veda la nota all'art. 138.
Si trascrivono
gli articoli 25, comma 2 e 38, comma 1, nella nuova
formulazione:
"Art. 25. (Iscrizione del ricorso nel registro
generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di
parte) - (Omissis).
- I fascicoli delle parti restano acquisiti al
fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine
del processo. Le parti possono ottenere copia autentica
degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
d'ufficio.".
"Art. 38. (Richiesta di copie e notificazione della
sentenza).
- Ciascuna parte può richiedere alla
segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria
é tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla
richiesta, previa corresponsione delle spese.".
- Il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 recante
"disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio
1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10). Si
trascrive l'art. 1, comma 3, nella nuova formulazione:
- "A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5,
6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si veda la nota all'art. 142. Si trascrive
l'art. 13, comma 10, nella nuova formulazione:
- "Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e
ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonche', ove necessario, da un interprete.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti alla legge 21 luglio 2000, n. 205
si veda la nota all'art. 259. Si trascrive l'art. 5, comma
3, nella nuova formulazione:
- "Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione.Se nessuno
degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta
giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio
e' dichiarato estinto.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario.
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
301, supplemento ordinario.
Nota all'art. 300:
- Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante
"Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di
Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova
formulazione:
"Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per
l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
- ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
- ruolo dei ricorsi urgenti;
- ruolo degli affari da decidersi in Camera di
Consiglio;
- registro per i processi verbali di udienza;
- registro dei decreti del Presidente;
- registro delle decisioni della Sezione o
dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la
ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
- registro dei ricorsi trattati col patrocinio a
spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota
all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella
nuova formulazione:
"Le somme complessivamente percepite a titolo di
indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente
sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono
distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio,
in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti
al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli
appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti
all'ufficio stesso.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota
all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella
nuova formulazione:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). -
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni
speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
"Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei
procedimenti interessanti persone od enti ammessi al
gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera,
se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli
estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie
da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo
della produzione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131.
Si trascrive l'art. 24,
primo comma, nella nuova formulazione:
"Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La
segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
- registro delle domande di fissazione di udienza,
vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati
urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una
annotazione a margine della registrazione della domanda di
fissazione di udienza;
- registro per i processi verbali di udienza;
- registro dei decreti e delle ordinanze del
presidente;
- registro delle decisioni, nel quale debbono essere
annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione,
alla quale la decisione e' stata trasmessa;
- registro dei ricorsi trattati con il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
73.
Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito).
- Si registrano
a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
- le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese
dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
- gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
- gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
- le sentenze che condannano al risarcimento del
danno prodotto da fatti costituenti reato.".
- Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile
1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota
all'art. 299.
Nota all'art. 301:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
giustizia 27 marzo 2000, n. 264, si veda la nota all'art.
164.
Si trascrivono gli articoli 6, comma 1 e 13, nella
nuova formulazione:
"Art. 6. (Tenuta informatizzata dei registri).
- I
registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione
dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'art.
13 del presente regolamento, e comunque da ogni altra
disposizione di legge.".
"Art. 13. (Elenco dei registri).
- Presso il
tribunale sono tenuti i seguenti registri:
- ruolo generale degli affari civili - cause
ordinarie;
- ruolo generale degli affari civili - procedimenti
speciali sommari;
- ruolo generale degli affari civili - controversie
in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza
obbligatorie;
- ruolo generale degli affari civili - controversie
agrarie;
- ruolo sezionale per le cause ordinarie;
- ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
- ruolo delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun
giudice;
- ruolo delle udienze per ciascun giudice
istruttore;
- ruolo delle udienze in materia lavoro e di
previdenza o assistenza obbligatoria;
- registro dei provvedimenti di cui agli articoli
186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura
civile;
- registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
- registro del deposito delle ordinanze pronunziate
fuori udienza;
- ruolo dei reclami avverso i provvedimenti
cautelari e d'urgenza;
- ruolo delle udienze collegiali;
- ruolo delle udienze collegiali per le
controversie agrarie;
- registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti emessi e pubblicati;
- registro degli affari amministrativi e
stragiudiziali;
- ruolo generale degli affari civili non
contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;
- ruolo generale delle esecuzioni civili;
- ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
- registro degli incarichi conferiti e dei compensi
liquidati ai notai per le operazioni di vendita;
- ruolo delle istanze per la dichiarazione di
fallimento;
- registro dei fallimenti dichiarati;
- pubblico registro dei falliti;
- registro dei concordati preventivi;
- registro delle amministrazioni concordate;
- registro delle liquidazioni coatte
amministrative;
- registro delle amministrazioni straordinarie;
- abrogato;
- registro delle adozioni;
- registro degli interdetti e degli inabilitati;
- registro delle tutele dei minori e degli
interdetti;
- registro delle curatele dei minori emancipati e
degli inabilitati;
- registro delle istanze al giudice tutelare;
- registro delle successioni;
- registro delle persone giuridiche;
- registro per la trascrizione delle vendite con
patto di riservato dominio;
- registro degli incarichi affidati e dei compensi
liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori,
commissari e liquidatori fallimentari;
- abrogato;
- abrogato;
abrogato;
- registro per la pubblicazione di giornali e
periodici;
- registro cronologico dei provvedimenti e degli
altri atti originali;
- registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
- registro per la trascrizione dei contratti e
degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o
locazione di macchine utensili o di produzione di valore
non inferiore a L. 1.000.000;
- registro generale dei testamenti;
- abrogato.
- I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34,
37, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono
corredati da rubrica alfabetica.
- Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i
registri come di seguito precisato. Presso le sezioni
staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri
previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 44 e 45 del comma 1.
- Presso la corte di appello sono tenuti i registri
previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 38, 44 e 45 del comma 1.
- Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i
seguenti registri:
- ruolo generale degli affari civili e relativa
rubrica alfabetica;
- ruolo di udienza per ciascuna sezione;
- registro cronologico dei provvedimenti e degli
atti originali;
- registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
- abrogato.
- Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti
registri:
- ruolo generale degli affari contenziosi civili e
- registro dei provvedimenti ex art. 186-bis,
186-ter, 186-quater;
- registro del deposito delle ordinanze pronunziate
fuori udienza;
- registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti emessi e pubblicati;
- ruolo di udienza;
- ruolo generale degli affari amministrativi,
stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica
alfabetica;
- registro cronologico dei provvedimenti e degli
altri atti originali;
- registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
- abrogato;
- abrogato;
- registro degli incarichi conferiti e dei compensi
liquidati ai consulenti tecnici;
- abrogato.".
Avviso di rettifica in G.U. 6/12/2002, n. 286 (relativo agli
artt. 67, 292, 299, 301 e 302).
La L. 27 dicembre 2002, n. 289
(in S.O. n. 240/L, relativo alla
G.U. 31/12/2002 n. 305) ha disposto (con l'art. 94) la modifica
dell'art. 115.
Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (in G.U. 10/2/2003, n. 33),
convertito con L. 7 aprile 2003, n. 63 (in G.U. 10/4/2003, n.
84) ha disposto (con l'art. 1-ter) la modifica degli artt. 10 e
13.
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. n. 192/L relativo alla G.U. 31
dicembre 2004, n. 306) ha disposto (con l'art. 1 commi 306, 307, 322, 323, 326,
324 e 327) la modifica degli artt. 10, 12, 82, 30, 5, 205 e dell'all. 1.
La L. 24 febbraio 2005 n. 25 (in G.U. 2/3/2005 n. 50) ha disposto (con gli artt.
1, 2, 3, 4 e 5) la modifica
degli artt. 80, 81, 83, 101 e 102.
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1/7/2005, n. 151), convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art.
9-bis) la modifica degli artt. 13, 14, 15, 112, 113, 150, 151, 154 e 248.
La Corte Costituzionale con sentenza 20 aprile-28 aprile 2006 n. 174 (in G.U. 1a
Serie Speciale n. 18 del 3-5-2006) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate
dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore.
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4/7/2006, n. 153), convertito con
modificazioni con L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U.
11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 21) la modifica degli artt. 13 e 16.
Il D. 2 settembre 2006, n. 265 (in G.U. 10/10/2006, n. 236) ha introdotto
le tabelle di cui all'art. 59 del presente D.P.R.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. n. 244, relativo alla G.U.
27/12/2006, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1307) la modifica dell'art.
13.
La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007,
n. 254, in G.U. 1° serie speciale, 11/7/2007, n. 27, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 102.
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