(Sergio Briguglio 26/3/2008)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XV Legislatura. Per un'analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XIV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/marzo/sinottico-normativa-8.html
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D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002, n.
289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 31
luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
o
Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa;
o
Decreto legislativo 6
Febbraio 2007, n. 30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 6
Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Febbraio 2007, n. 10, Disposizioni
volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
o
Decreto legislativo 10
Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n.17, Attuazione della
direttiva 2005/71/CE relativa ad una
procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi
a fini di ricerca scientifica.
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
-
L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
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D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
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D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25
Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
-
D.
LGS. 30/2007: Decreto legislativo
6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri
-
L.
68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n.
68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
-
D.
LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di
Bulgaria e Romania
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaĠ presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte
da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
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L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
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D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato
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DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
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L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
-
L.
379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L.
51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006,
n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Tratta
-
L. 228/2003: Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XV LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XV LEGISLATURA L. 296/2006 D. LGS. 3/2007 D. LGS. 5/2007 L. 17/2007 D. LGS. 30/2007 L. 46/2007 D. LGS. 154/2007 D. LGS. 17/2008 |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata
secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve,
il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[1]. |
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5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza
o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta
o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.[2] |
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4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme
comunitarie. |
4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto[3]. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.[4] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5] |
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3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
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a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[6] |
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b) (É); |
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c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7] |
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d) (É); |
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e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
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a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [8] |
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.[9] |
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5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.[10] |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[11]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione
amministrativa. |
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8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
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8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
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9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene (É): |
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a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
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3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
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3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
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5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
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9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 (Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
Art.
7 (Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, (...) ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit
locale di pubblica sicurezza.[12] |
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2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
Art.
9[13] |
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(Carta
di soggiorno) |
(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1. |
||
|
2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellĠUnione europea
residente in Italia. |
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
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3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto
del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
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a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
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b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
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c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
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d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
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e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
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|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu: |
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
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|
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
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|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
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|
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
|
|
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|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
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|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
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6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
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7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
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a) se stato acquisito fraudolentemente; |
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b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
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c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
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|
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
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|
e) in caso di conferimento di permesso di
soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione
europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
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8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
ridotto a tre anni. |
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9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lĠespulsione
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del
presente testo unico. |
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10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
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a) per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; |
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b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
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c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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|
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo pu: |
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a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
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b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
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c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per
lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
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d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
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13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
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Art. 9-bis[14] |
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(Stranieri in possesso
di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro) |
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1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
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a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
lĠimmigrazione; |
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b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
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c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
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2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
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3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
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4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
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5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
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6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione
europea. |
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|
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8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto
rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
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|
CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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|
ED
ESPULSIONE |
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|
Art.
10 |
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|
(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
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b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
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|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
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|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
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|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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|
Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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|
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
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|
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
||
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
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5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
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6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
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2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. (...) |
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3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
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3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo
alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
|
||
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena
risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti. |
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|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione
o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. |
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|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
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||
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[15].
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
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|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
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|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o nellĠambito
delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
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6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
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|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11,
comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti
a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in
appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui
allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
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8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
||
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
||
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
||
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
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|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
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|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
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|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
b) si trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero
scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;[16] |
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|
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
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2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.[17] |
||
|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit
giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilit di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del
provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
|
||
|
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3. |
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||
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3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il
provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
||
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
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|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
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3
sexies. (...) |
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4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
|
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
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||
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5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti
di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente
e la disponibilit di un locale idoneo. |
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||
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6.
(É). |
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|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
|
|
|
|
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice
di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato[18], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
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||
|
9.
(É). |
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10
(É). |
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11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. |
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.[19] |
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|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
|
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|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
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14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
||
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare
la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
l3-bis |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
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