Emersione lavoro irregolare nellattivit di assistenza e di sostegno alle famiglie e reati connessi alla dichiarazione di ospitalit d cui all'art. 7 T.U. immigrazione

(Ministero dell'Interno, 15.9.2009 n. 5714)

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLINTERNO

 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

 

Direzione Centrale dellimmigrazione della Polizia delle Frontiere

 

AoO: P14P461

 

Prot.: 0005714 del 15/09/2009

 

uor: 400/C/lldiv

 

Fasc:12.214.7

 

Emersione lavoro irregolare nellattivit di assistenza e di sostegno alle famiglie.- Dichiarazione di ospitalit ex art. 7, D.Lgs. 286198 e successive modifiche ed intestazioni.

 

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

 

Sono pervenute numerose segnalazioni relative alla contestazione della violazione amministrativa prevista dal comma 2 bis, art. 7, del T. U. immigrazione, nei confronti dei datori di lavoro, che si recano presso gli Uffici di Polizia per effettuare la dichiarazione di ospitalit nei confronti dei cittadini stranieri da regolarizzare ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 nr.102.

 

Al riguardo, si ricorda che lart. 1 ter, comma 8, della suddetta legge, prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero, che svolge le attivit lavorative per le quali ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro, per tutto il periodo di durata della procedura di emersione.

 

Pertanto, si ritiene che in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione non pu essere contestata linfrazione "de quo" e che in caso di esito positivo della stessa si verifichi il previsto effetto estintivo dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme concernenti l' ingresso ed il soggiorno.

 

Quanto alle modalit di presentazione della dichiarazione di cui trattasi nulla si dice nella legge, limitandosi soltanto a sancire l'obbligo per il datore di lavoro di "darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit di pubblica sicurezza".

 

Ne discende che appare conforme al dettato legislativo la comunicazione effettuata con lettera inoltrata tramite il servizio postale oppure via fax, senza escludere ladozione da parte di codeste Questure di eventuali iniziative tese ad agevolare l utenza in considerazione delle procedure di regolarizzazione in corso. Resta inteso che sar cura dellinteressato adottare tutte le cautele necessarie per dimostrare 1assolvimento dellobbligo di legge, ad esempio munendosi dellavviso di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio postale.

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS. LL. e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Il Direttore Centrale

 

Rodolfo Ronconi