Emersione lavoro irregolare nellattivit di assistenza e di
sostegno alle famiglie e reati connessi alla dichiarazione di ospitalit d
cui all'art. 7 T.U. immigrazione
(Ministero
dell'Interno, 15.9.2009 n. 5714)
MINISTERO
DELLINTERNO
Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
Direzione
Centrale dellimmigrazione della Polizia delle Frontiere
AoO:
P14P461
Prot.:
0005714 del 15/09/2009
uor:
400/C/lldiv
Fasc:12.214.7
Emersione
lavoro irregolare nellattivit di assistenza e di sostegno alle famiglie.-
Dichiarazione di ospitalit ex art. 7, D.Lgs. 286198 e successive modifiche ed
intestazioni.
AI
SIGG. QUESTORI LORO SEDI
Sono
pervenute numerose segnalazioni relative alla contestazione della violazione
amministrativa prevista dal comma 2 bis, art. 7, del T. U. immigrazione, nei
confronti dei datori di lavoro, che si recano presso gli Uffici di Polizia per
effettuare la dichiarazione di ospitalit nei confronti dei cittadini stranieri
da regolarizzare ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 nr.102.
Al
riguardo, si ricorda che lart. 1 ter, comma 8, della suddetta legge, prevede
la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore straniero, che svolge le attivit lavorative
per le quali ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro, per
tutto il periodo di durata della procedura di emersione.
Pertanto,
si ritiene che in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione
non pu essere contestata linfrazione "de quo" e che in caso di
esito positivo della stessa si verifichi il previsto effetto estintivo dei
reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme
concernenti l' ingresso ed il soggiorno.
Quanto
alle modalit di presentazione della dichiarazione di cui trattasi nulla si
dice nella legge, limitandosi soltanto a sancire l'obbligo per il datore di lavoro
di "darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit di
pubblica sicurezza".
Ne
discende che appare conforme al dettato legislativo la comunicazione effettuata
con lettera inoltrata tramite il servizio postale oppure via fax, senza
escludere ladozione da parte di codeste Questure di eventuali iniziative tese
ad agevolare l utenza in considerazione delle procedure di regolarizzazione in
corso. Resta inteso che sar cura dellinteressato adottare tutte le cautele
necessarie per dimostrare 1assolvimento dellobbligo di legge, ad esempio
munendosi dellavviso di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio
postale.
Si
confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS. LL. e si resta a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il
Direttore Centrale
Rodolfo
Ronconi