(Sergio Briguglio
1/9/2009)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Agosto 2009)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-21.html.
La versione del presente manuale
aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3.
Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
11.
Formazione di lavoratori all'estero (*)
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita'
scientifica (*)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
15. Professioni
(*)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
17. Minori
stranieri (*)
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
19. Reato di
ingresso o soggiorno illegale (*)
20. Respingimento
alla frontiera (*)
21. Espulsione
(*)
22. Trattenimento
nei CIE[1]
(*)
23. Sanzioni a
carico di terzi (*)
24. Stranieri
condannati o detenuti (*)
25. Assistenza
sanitaria (*)
26. Previdenza
sociale (*)
27. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
28. Enti di
patronato (*)
29. Politiche
di accoglienza e accesso all'alloggio (*)
30. Discriminazione
(*)
31. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
32. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)
33. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (*)
34. Contenuto
della protezione internazionale (*)
35. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati (*)
36. Norme
transitorie (*)
37. Protezione
temporanea (*)
38. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
39. Cittadinanza
(*)
40. Apolidia (*)
41. Norme a
regime (*)
42. Neocomunitari
(*)
1. Condizione
giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali,
diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela
giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Condizione giuridica dello
straniero
Ambito di applicazione
o
il principio in base al quale le disposizioni del T.U.
si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione
originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di
minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i
cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a
prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del
paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o
essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione
sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa legittimamente
considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario;
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
se continua a valere, dovrebbe essere previsto il
divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione
per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti
i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di
soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a
cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi
umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per
motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito
convivente)
Carta dei valori
Diritti del cittadino
straniero
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di cittadino
dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere
comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di adempimento
dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare
menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di
viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di
presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due
casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen); nota: non viene considerato il
soggiorno breve di familiare di cittadino dell'Unione
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio
del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta
dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non
autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno:
ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che
la richiesta sia stata presentata nei termini di legge
o
risulta evidentemente violato il diritto del cittadino italiano di sposarsi nel proprio paese, quando la persona prescelta sia straniera
illegalmente soggiornante e, quindi l'art. 29 Cost.
o
risultano violate,
in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
o
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita'
familiare del titolare di protezione
internazionale; mentre, infatti, art. 23,
co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero
del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio
(obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio
in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del
legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del
diritto; si noti, in particolare, come il titolare di
protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale
illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la
celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella
persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo
o
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la
celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare,
non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari
del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una
disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino
comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di
protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il
rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una
situazione di soggiorno regolare dello
stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa
disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del
nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame:
permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece
inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita'
della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi
incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento della
connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura
pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
manifestamente inammissibile perche non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano:
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di cittadinanza italiana o
comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce
comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli
stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata
inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici
poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero
Rapporti con la pubblica
amministrazione; certificazioni
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e' quindi
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza,
gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti
di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici
servizi (servizi svolti nei confronti
della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi
sociali, scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi
trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua);
tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non
devono essere esibiti documenti
inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; nota: non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione
del titolo di soggiorno)
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado (coerentemente con Sent.
Cons. Stato 1734/2007, che censura come irragionevole l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni)
o
benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda
l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non
sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo
di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente
senza previo pagamento della tariffa
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e'
richiesta comunque l'identificazione
della madre, sulla base di un valido
documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in
possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa
segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto
puerpera)
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso
entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
in relazione ai rapporti di parentela ai fini del
ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione
di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di
cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri:
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
o
Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti =>
possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
-
richiesta asilo: nel 2007, domande esaminate: 13.509;
casi di riconoscimento dello
status di rifugiato: 1.408 (10.4%);
diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status,
senza protezione: 4.908 (36.3%);
altro esito (rinunce; casi
Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto
dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione