SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
2228
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 15 luglio
2010, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010,
n. 94.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO
2010, N. 78
Allarticolo
2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dato
il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso
in cui gli effetti finanziari previsti in relazione allarticolo 9
risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella
prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro delleconomia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è
disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati,
una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto
periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario
riscontrato».
Allarticolo
4:
al
comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento
dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte» sono
sostituite dalle seguenti: «nel 20 per cento delle commissioni
di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti
effettuati dai cittadini tramite le carte»;
dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per
le amministrazioni di cui allarticolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1º gennaio
2011, le disposizioni di cui allarticolo 383 del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter.
Al fine di armonizzare le disposizioni di cui allarticolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1º gennaio 2011 le
competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali
dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dellanno finanziario
in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare
alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono
versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ai competenti capitoli/piani gestionali dellesercizio successivo.
4-quater.
I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti,
effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi
del Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento dellAmministrazione
generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento
ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto,
ne viene disposta limputazione agli specifici articoli in cui si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nellelenco previsto
dallarticolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
i capitoli con lindicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni
degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce
il capitolo.
4-quinquies.
Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie
disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento dellAmministrazione
generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati
dalla tesoreria statale allentrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti
capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità
dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite
con il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di natura
non regolamentare di cui allarticolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
4-sexies.
Allinizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis
stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria
per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli
stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i
cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività.
La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei
citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies.
Ai fini dellapplicazione dellarticolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dallarticolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle
competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente
al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente
breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, allinfuori
dei casi di cui allarticolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle
scuole.
4-octies.
Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, allinizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna
istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma
4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, entro i cui limiti le medesime
istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione
ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione
collettiva integrativa.
4-novies.
Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante
le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies
e 4-octies del presente articolo.
4-decies.
Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies,
al netto di quanto previsto allarticolo 55, comma 7-bis,
lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui allarticolo
42».
Allarticolo 5:
al
comma 6:
la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli
e commissioni. In nessun caso lammontare percepito nellambito
di un mese da un consigliere può superare limporto pari ad
un quarto dellindennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità
è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle città metropolitane per i quali lammontare
del gettone di presenza non può superare limporto pari ad
un quarto dellindennità prevista per il rispettivo presidente.»;
alla
lettera b), il numero 1) è soppresso;
le
lettere c) e d) sono soppresse;
al
comma 7, al primo periodo, le parole: «fino a 250.000 abitanti
e per le province con popolazione tra 500.000» sono sostituite
dalle seguenti: «tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province
con popolazione tra 500.001»; al terzo periodo, le parole: «dellindennità
di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «del gettone
di presenza» e al quarto periodo, le parole: «enti territoriali
diversi da quelli di cui allarticolo 114 della Costituzione,»
sono sostituite dalle seguenti: «forme assocative di enti locali»;
al
comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
al comma 1, dopo le parole: i gettoni di presenza sono
inserite le seguenti: o altro emolumento comunque denominato»;
il
comma 10 è soppresso;
al
comma 11, le parole: «una indennità di funzione» sono
sostituite dalle seguenti: «un emolumento, comunque denominato».
Allarticolo 6:
al
comma 1, le parole: «D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per lesame delle istanze
di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani
nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dellex territorio
libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dallarticolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per
le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui allarticolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 114,»;
al
comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque alle università»
sono inserite le seguenti: «, enti e fondazioni di ricerca
e organismi equiparati,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,
agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero delleconomia
e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle
società,»;
al
comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite
le seguenti: «del Consiglio dei Ministri»;
al
comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «nelle società
possedute» sono inserite le seguenti: «direttamente o
indirettamente», la parola: «predette» è
soppressa, dopo la parola: «compenso» sono inserite le
seguenti: «di cui allarticolo 2389, primo comma, del codice
civile,» e le parole: «del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo»; allultimo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle loro
controllate»;
al
comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati»
sono inserite le seguenti: «nonché gli incarichi di
studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione
del settore finanziario» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, lavanzamento
e limpiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al
comma 8, al terzo periodo, le parole: «, né a fruire di
riposi compensativi» sono soppresse; le parole: «Per le
forze armate e le forze di polizia lautorizzazione è rilasciata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.»
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia»;
al
comma 12, al primo periodo, le parole: «delle missioni internazioni
di pace» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate»; al quinto periodo,
le parole: «internazioni di pace» sono sostituite dalle
seguenti: «internazionali di pace e a quelle comunque effettuate
dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
al
comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «per attività»
è inserita la seguente: «esclusivamente» e allultimo
periodo, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite
le seguenti: «, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
al
comma 14, le parole: «dicembre 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2009»;
al
comma 16, allultimo periodo, dopo le parole: «dellEconomia
e delle Finanze» sono inserite le seguenti: «ed è
versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al fondo ammortamento dei titoli di Stato»;
al
comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle
Assemblee legislative regionali designati dintesa tra loro nellambito
della Conferenza dei Presidenti dellAssemblea, dei Consigli regionali
e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«21-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter.
Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale
ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano
di consegna dei relativi mezzi e sistemi darma, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater.
Con decreto del Ministero della difesa, adottato dintesa con lAgenzia
del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare,
si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011,
del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione
di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per loccupante
lobbligo di rilascio entro il termine fissato dallAmministrazione,
anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero,
in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dallAgenzia
del territorio, del reddito delloccupante e della durata delloccupazione.
Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal
presente comma affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della
difesa.
21-quinquies.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della giustizia e dellinterno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare
termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui
allarticolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da
garantire la massima celerità del versamento del ricavato dellalienazione
al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni
dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione
allavente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato
dellalienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è
possibile lutilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies.
Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge
23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente
articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché
alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dellapparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore dellentrata del
bilancio dello Stato pari all1 per cento delle dotazioni previste
sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata
legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di
cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di
cui allarticolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
allarticolo 2, comma 589, e allarticolo 3, commi 18, 54 e 59,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, allarticolo 27, comma
2, e allarticolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dellarticolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, tenendo
conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dellarticolo 19, comma
5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche
a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19 comma
6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies.
Allarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, la parola: immediatamente è soppressa».
Allarticolo 7:
dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni
in materia di previdenza e assistenza, lEnte nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo
1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative
funzioni sono attribuite allINPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi»;
al
comma 4, dopo le parole: «il Ministro delleconomia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e linnovazione», dopo le
parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti:
«ovvero, per lENAM, di concerto con il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per lENAM,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
al
comma 7, nella lettera b), lultimo periodo è sostituito
dal seguente: «In caso di mancato raggiungimento dellintesa
entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere
alla nomina con provvedimento motivato»;
al
comma 10, le parole: «articolo 2, comma 1, punto 4), della legge
9 marzo 1989, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni» e le parole:
«42 e 44, della medesima legge» sono sostituite dalle
seguenti: «33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;
al
comma 15, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo
svolgimento delle attività di ricerca a supporto dellelaborazione
delle politiche sociali confluisce nellambito dellorganizzazione
dellISFOL in una delle macroaree già esistenti» e
al terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro delleconomia
e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione»;
al
comma 16, al primo periodo, le parole: «1 aprile 1978,» sono
sostituite dalle seguenti: «1º aprile 1978, n. 202,»;
dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse
strumentali, umane e finanziarie dellEnte soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al
comma 17, dopo le parole: «sono computate» sono inserite
le seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione
pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;
al
comma 18, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e
allISTAT»; al secondo periodo, dopo le parole: «del
Ministro delleconomia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
linnovazione» e le parole: «anche presso gli enti
e le istituzioni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«anche presso lISTAT»;
al
comma 20, al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro
delleconomia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti:
«e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi
restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e lIstituto
nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nellallegato
2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento
dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie»;
al
comma 21, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole
da: «Le funzioni» fino a: «destinatarie»
sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni svolte dallINSEAN
e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite
al Consiglio nazionale delle ricerche», dopo le parole: «Ministro
delleconomia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«, con il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione»
e le parole da: «e sono individuate» fino alla fine
del periodo sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «del
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
nazionale delle ricerche»; al quinto periodo, le parole: «Le
amministrazioni di cui al presente comma provvedono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede»;
al sesto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»;
al settimo periodo, le parole: «le amministrazioni di destinazione
subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio
nazionale delle ricerche subentra»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«31-bis. Per
assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione,
ai sensi dellarticolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per lanno
2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dallarticolo 38, commi 13-bis e
seguenti.
31-ter.
LAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali
e provinciali, istituita dallarticolo 102 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa.
Il Ministero dellinterno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive
del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater.
Con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dellinterno.
I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dellinterno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata
con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento.
31-quinquies.
Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse
pubblico già facenti capo allAgenzia, fino al perfezionamento
del processo di riorganizzazione, lattività già svolta
dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies.
Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto
dal comma 5 dellarticolo 102 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data
sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni
provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri
derivanti dallapplicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro dellinterno di concerto
con i Ministri delleconomia e delle finanze e per la pubblica amministrazione
e linnovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
31-septies.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dellinterno.
31-octies.
Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai
sensi dei commi precedenti, in esito allapplicazione dellarticolo
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dellarticolo 2, comma 8-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o
maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così
coperte, evitando laumento del contingente del personale di supporto
nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 74, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Allarticolo 8:
al
comma 1, al quarto periodo, le parole: «9 aprile 2008, n. 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;
al
comma 4, al primo periodo, le parole: «di cui al presente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al
comma 5, al terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dallapprovazione
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
e al quarto periodo, le parole: «dal decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al
comma 6, le parole: «12 novembre» sono sostituite dalle
seguenti: «13 novembre» e dopo la parola: «riconoscendo»
sono inserite le seguenti: «al predetto Ministero»;
al
comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto»;
al
comma 9, al primo periodo, le parole: «30 marzo 20011» sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e allultimo
periodo, le parole: «con il Ministro delleconomia»
sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delleconomia»;
dopo
il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al
fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa
e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è
istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative
per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui allarticolo
9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dellinterno, della difesa, delle infrastrutture e
dei trasporti, della giustizia, delleconomia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui
al primo periodo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dallattuazione dei commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dellarticolo 38»;
al
comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001»
sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore
privato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
quello di cui allarticolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo
decreto legislativo è differito di dodici mesi»;
al
comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative»;
al
comma 15, le parole: «del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle Finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali»;
dopo
il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto
al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
Allarticolo 9:
al
comma 1, le parole: «in godimento nellanno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per lanno
2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso danno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni
di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte
allestero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e dallarticolo 8, comma
14»;
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 lammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dellanno 2010
ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio»;
al
comma 4, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto
i trattamenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente
decreto; i trattamenti»;
al
comma 8, al primo periodo, le parole: «di cui al comma allarticolo
1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo
1»;
dopo
il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. Il
Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti
dallelenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli
uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per lespletamento
di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro
dello Stato ai sensi dellarticolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali»;
al
comma 19, le parole: «di cui al comma 16» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 18»;
al
comma 22, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Per il predetto personale lindennità
speciale di cui allarticolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento
per lanno 2011, del 25 per cento per lanno 2012 e del 32 per
cento per lanno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali.
Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo».
al
comma 23, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «È
fatto salvo quanto previsto dallarticolo 8, comma 14»;
al
comma 26, le parole: «previsto dal comma 24» sono sostituite
dalle seguenti: «previsto dal comma 25»;
al
comma 27, le parole: «ai sensi del comma 23» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 25»;
al
comma 28, al primo periodo, le parole: «gli enti di ricerca,»
sono soppresse e le parole: «2001 e successive modificazioni
e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2001,
n. 165»; dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per
gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma
187 dellarticolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dallanno 2011 derivanti dallesclusione degli enti di ricerca
dallapplicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dallarticolo
38, commi 13-bis e seguenti» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le amministrazioni che nellanno
2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi
del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato
con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel
triennio 2007-2009»;
il
comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. Le società
non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallISTAT ai sensi del comma 3 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo»;
al
comma 31, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le seguenti: «,
e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto»;
al
comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dallanno 2011 lautorizzazione di spesa corrispondente
al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del
Ministero delleconomia e delle finanze, nellambito del programma
di spesa Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità della missione Politiche economico-finanziarie
e di bilancio, non può essere comunque superiore alla dotazione
per lanno 2010, come integrata dal presente comma»;
al
comma 34, al primo periodo, le parole: «dallanno 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «dallanno 2014»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi
oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per lanno 2011 e 34 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dallarticolo 32 e, quanto
a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dallarticolo 38,
commi 13-bis e seguenti»; allultimo perido, le parole:
«tener presente» sono sostituite dalle seguenti: «tener
conto»;
dopo
il comma 35, è inserito il seguente:
«35-bis. Larticolo
32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in
presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse
dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dellinterno, sempre
a richiesta dellinteressato che si è avvalso del libero professionista
di fiducia».
Allarticolo 10:
il
comma 1 è soppresso;
al
comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente alle risultanze degli accertamenti
di natura medico-legale,»;
al
comma 4, le parole: «200.000 verifiche» sono sostituite
dalle seguenti: «250.000 verifiche»;
dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nellambito
dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari
di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti
leggi, lINPS è autorizzato, dintesa con le regioni,
ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali,
nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo
ai sensi dellarticolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
Dopo larticolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali). 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.
2. Ai
fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione
mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante
della regione medesima, un rappresentante del consiglio dellordine
dei medici e degli odontoiatri su designazione dellorgano competente
ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici
individuata con le procedure del CNEL.
3. Le
commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo
economico e allISVAP.
4. Il
Ministero dello sviluppo economico accerta lattuazione da parte delle
società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione
dei risultati conseguiti con lapplicazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale».
Allarticolo 11:
il
comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. In attesa delladozione
di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita
al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui allarticolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura
rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dallarticolo
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dallarticolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35
per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi
spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione
alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto,
fermo restando quanto previsto dallarticolo 48, comma 32, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, una quota pari all1,82 per cento sul prezzo
di vendita al pubblico al netto dellimposta sul valore aggiunto.
Lulteriore sconto dell1,82 per cento non si applica alle farmacie
rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale,
al netto dellimposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67
e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dellimposta sul valore aggiunto, non superiore
a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla
base di tabelle approvate dallAgenzia italiana del farmaco (AIFA)
e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni
medesime un importo dell1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al netto dellimposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero delleconomia e delle finanze, lAIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale»;
il
comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dallanno
2011, per lerogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei
medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in
classe A ai fini della rimborsabilità, lAIFA, sulla base di
una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dellUnione europea,
fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di
principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità
di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei
farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di
vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile
previa corresponsione da parte dellassistito della differenza tra
il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso
sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità
regionali»;
al
comma 11, le parole: «novembre 3003» sono sostituite dalle
seguenti: «novembre 2003»;
al
comma 15, le parole: «del 19 aprile 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive
modificazioni»;
al
comma 16, le parole: «dallarticolo 1, della legge 24 novembre
2003, n. 263» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Linvio telematico dei predetti dati sostituisce
a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo».
Allarticolo 12:
al
comma 1, allalinea, dopo le parole: «le lavoratrici del
pubblico impiego», sono inserite le seguenti: «ovvero
alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi»
e, nella lettera b), le parole: «di cui allarticolo
1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo
2, comma 26»;
al
comma 2, nellalinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico» e nella lettera b), le parole: «di
cui allarticolo 1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui allarticolo 2, comma 26»;
al
comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a
decorrere dal 1º gennaio 2011»;
al
comma 4, nellalinea, le parole: «della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti. «del presente decreto»;
al
comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «provvede al monitoraggio»
sono inserite le seguenti: «, sulla base della data di cessazione
del rapporto di lavoro,»;
al
comma 7, nellalinea, le parole: «ai sensi del comma»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
al
comma 9 le parole: «e accolte» sono soppresse e dopo le
parole: «laccoglimento» sono inserite le seguenti:
«ovvero la presa datto» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Allonere derivante dalle modifiche
di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per lanno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al
comma 11, le parole: «legge 16 agosto» sono sostituite
dalle seguenti: «della legge 8 agosto»;
il
comma 12 è soppresso;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. In
attuazione dellarticolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, concernente ladeguamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita,
e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici
e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2015 i requisiti di età
e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva
di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni
per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico
di cui allarticolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico
di 65 anni di cui allarticolo 1, comma 20, e allarticolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al
comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero delleconomia
e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di
ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale
comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è
effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dallanno 2013 lISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dellanno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita alletà corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari allincremento della predetta speranza di vita accertato dallISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, laggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dellincremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento allunità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dellaggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, laggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale delladeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui allarticolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dallarticolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1º gennaio 2019 e a tal fine lISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dellanno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita alletà corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nellambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dallarticolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nellassicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui allarticolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato ladeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che ladeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per laccesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.
12-quinquies.
Ogniqualvolta ladeguamento triennale dei requisiti anagrafici di
cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico
per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, lincremento
dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto
valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dellarticolo
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto
dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti
a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nellambito
della procedura di cui allarticolo 1, comma 11, della citata legge
n. 335 del 1995, come modificato dallarticolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione
aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori
superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui
allarticolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.
12-sexies.
Allarticolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13
novembre 2008 nella causa C-46/07, allarticolo 2, comma 21, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici
il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente
comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º
gennaio 2012 ai fini del raggiungimento delletà di sessantacinque
anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici
ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché
le disposizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto allaccesso
al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono
il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa
e possono chiedere allente di appartenenza la certificazione di tale
diritto;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le economie
derivanti dallattuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico
per il Paese a sostegno delleconomia reale, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari
con particolare attenzione alla non autosufficienza e allesigenza
di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici;
a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120
milioni di euro nellanno 2010 e di 242 milioni di euro nellanno
2011, 252 milioni di euro nellanno 2012, 392 milioni di euro nellanno
2013, 492 milioni di euro nellanno 2014, 592 milioni di euro nellanno
2015, 542 milioni di euro nellanno 2016, 442 milioni di euro nellanno
2017, 342 milioni di euro nellanno 2018, 292 milioni di euro nellanno
2019 e 242 milioni di euro a decorrere dallanno 2020.
12-septies. A decorrere
dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui allarticolo 1,
primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima
legge. Lonere da porre a carico dei richiedenti è determinato
in base ai criteri fissati dallarticolo 2, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies.
Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano,
dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa
dal Fondo di previdenza per i dipendenti dellEnte nazionale per lenergia
elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. È abrogato larticolo 3, comma 14, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati
in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies.
A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui
al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione
assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È
abrogato larticolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
È fatta salva lapplicazione dellarticolo 28 della legge
n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento
dufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al
1º luglio 2010.
12-decies.
Allarticolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299,
le parole: approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964
sono sostituite dalle seguenti: come successivamente adeguati in
base alla normativa vigente.
12-undecies.
Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958,
n. 322, larticolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
larticolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, larticolo 21, comma 4, e larticolo 40,
comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies.
Le risorse di cui allarticolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo allanno
2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
12-terdecies.
Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento
degli istituti di cui al comma 1 dellarticolo 13 della legge 30 marzo
2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono
a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del
2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dallaumento contributivo
di cui allarticolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo
nella misura prevista».
Allarticolo
13, al comma 6, lettera b), la parola: «aggiungere»
è sostituita dalle seguenti: «è aggiunto»
e le parole: «n. 1338» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 1388,».
Allarticolo
14:
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comma 302 dellarticolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma
296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
e quello individuato, a decorrere dallanno 2011, in base al
comma 302. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni
a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro
per lanno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee
ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della
minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonché delladozione di misure di
contenimento della spesa sanitaria e delladozione di azioni
di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dellanno
precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dellarticolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo
e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi
della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dellinterno
sono ridotti di 300 milioni per lanno 2011 e di 500 milioni annui
a decorrere dallanno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dellinterno
sono ridotti di 1.500 milioni per lanno 2011 e di 2.500 milioni annui
a decorrere dallanno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni
sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del
Ministro dellinterno, secondo princìpi che tengano conto della
adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità
interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale
rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati
indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dellanno
precedente, il decreto del Ministro dellinterno è comunque
emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti
secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dellarticolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale,
non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono
periodo del presente comma»;
al
comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «termine stabilito
per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;
al
comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «termine stabilito
per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;
al
comma 7, le parole: «dal seguente: 1. Ai fini» sono
sostituite dalle seguenti: «dai seguenti: 557. Ai fini»;
le parole: «2. Ai fini dellapplicazione della presente
norma» sono sostituite dalle seguenti: «557-bis.
Ai fini dellapplicazione del comma 557» e la parola: «continuata»
è sostituita dalla seguente: «coordinata»; le
parole: «3. In caso di mancato rispetto della presente norma»
sono sostituite dalle seguenti: «557-ter. In caso di
mancato rispetto del comma 557»;
dopo
il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Per
lattuazione del piano di rientro dallindebitamento pregresso,
previsto dallarticolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e dallarticolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato
a stipulare il contratto di servizio di cui allarticolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti
occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata,
previa approvazione con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni
di cui al primo periodo del comma 14, nonché dintesa con il
comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo
periodo del comma 14. Si applica larticolo 4, commi 177 e 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario
procede allaccertamento definitivo del debito, da approvarsi con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze»;
al
comma 14, al secondo periodo, le parole: «su richiesta del Commissario
preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,» sono
soppresse;
dopo
il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Al
fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato
un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni
di euro annui a decorrere dallanno 2011. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite
le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede
sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter
e 13-quater dellarticolo 38.
14-ter.
I comuni della provincia dellAquila in stato di dissesto possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012
gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010,
anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti,
fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto
del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione
del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione
e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È
altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per lanno
2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto
finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dellinterno, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è
effettuata con decreto del Ministro dellinterno, da emanare entro
il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater.
Laddizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è
istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa
delibera della giunta comunale di Roma. Lincremento delladdizionale
comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su
proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune,
successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre lentità
delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria
è verificata dal Ministero delleconomia e delle finanze. In
ogni caso il comune di Roma garantisce lammontare di 200 milioni
di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma
14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di
assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota
delle entrate del bilancio comunale per essere versata allentrata
del bilancio dello Stato»;
al
comma 15, le parole: «, disciplinate con appositi regolamenti
comunali adottati ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446,»sono soppresse; le parole: «segregate
in un apposito fondo per essere destinate» sono sostituite dalle
seguenti: «versate allentrata del bilancio dello Stato.
È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di
euro annui a decorrere dallanno 2011, destinato»; dopo le
parole: «o cautelari» sono inserite le seguenti: «o
di dissesto»; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
i finanziamenti di cui al comma 13-bis.»;
dopo
il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Il
Ministero delleconomia e delle finanze corrisponde direttamente allIstituto
finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano»;
al
comma 16, nellalinea, le parole: «n. 42, per garantire»
sono sostituite dalle seguenti: «n. 42, il comune di Roma
concorda con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il 31
dicembre di ciascun anno, le modalità e lentità del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la
proposta di accordo al Ministro delleconomia e delle finanze, evidenziando,
tra laltro, lequilibrio della gestione ordinaria. Lentità
del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati
per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
Per garantire» e la lettera f) è sostituita dalle
seguenti:
«f)
contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del
maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni
immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta
o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di
finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle
di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto
contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nellambito di intervento cui accede,
e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente,
da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale,
nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo
straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo
o di atto dobbligo a far data dallentrata in vigore dello strumento
urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui allarticolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento»;
al
comma 20, il secondo periodo è soppresso;
al
comma 22, le parole: «di rientro» sono sostituite dalle
seguenti: «di stabilizzazione finanziaria» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra gli interventi indicati
nel piano la regione Campania può includere leventuale acquisto
del termovalorizzatore di Acerra anche mediante lutilizzo, previa
delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate»;
dopo
il comma 24, sono inseriti i seguenti:
«24-bis. I
limiti previsti ai sensi dellarticolo 9, comma 28, possono essere
superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro
a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché
dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime
attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso,
i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette
amministrazioni pubbliche, per lattuazione dei processi assunzionali
consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente
ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente
gli specifici profili professionali richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis»;
al
comma 28, al primo periodo, dopo le parole: «fino a 5.000 abitanti»
sono aggiunte le seguenti: «, esclusi le isole monocomune ed
il comune di Campione dItalia»;
al
comma 30, al primo periodo, le parole: «per lo svolgimento»
sono sostituite dalle seguenti: «e omogenea per area geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni
con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,»;
al comma 31, le parole: «il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «comunque il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30»;
al
comma 32, al secondo e al terzo periodo, le parole: «il 31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2011» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e per le
riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
determinate le modalità attuative del presente comma nonché
ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione»;
dopo
il comma 33, sono aggiunti i seguenti:
«33-bis. Allarticolo
77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Per
gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno,
lorgano consiliare era stato commissariato ai sensi dellarticolo
143 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole
degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo,
prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dellesercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto
di stabilità interno.;
b)
dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
7-sexies. Nel
saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti
dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dellarticolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. Lesclusione delle spese opera anche
se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
33-ter. Alla copertura
degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter
e 33-bis, si provvede:
a)
quanto a 14,5 milioni di euro per lanno 2010, di cui 10 milioni di
euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante
riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento,
relativamente al fabbisogno e allindebitamento netto, e quanto a
2 milioni per lanno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del
comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dellinterno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dallarticolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dellinterno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dellimposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010».
Allarticolo 15, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire laggiornamento biennale previsto dallarticolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
6-bis.
Al primo comma dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
le parole: , e fino alla concorrenza di esso, sono soppresse.
6-ter.
Allarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: avendo particolare riguardo ad unofferta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dellenergia prodotta o della potenza installata sono aggiunte le seguenti: nonché di idonee misure di compensazione territoriale;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Al
fine di consentire il rispetto del termine per lindizione delle gare
e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti
effettuati ai sensi dellarticolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le concessioni di cui al comma l sono prorogate di cinque
anni;
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto
al comma 1, tenendo conto dellinteresse strategico degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici
alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.;
d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. In attuazione
di quanto previsto dallarticolo 44, secondo comma, della Costituzione,
e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione dacqua
per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte
nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui allarticolo
1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite
dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione
della gara di cui al comma l del presente articolo, a società per
azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale
dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate
dalle medesime, fermo in tal caso lobbligo di individuare gli eventuali
soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive,
sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti
dal termine della concessione quale risultante dallapplicazione delle
proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette
province nelle società a composizione mista previste dal presente
comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
e)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
8-bis. Qualora
alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento
per lindividuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente
proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dellaggiudicatario
della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare
di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari
interventi eccedenti lordinaria manutenzione, si applica il disposto
di cui allarticolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.;
f)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Le
concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti,
che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica
di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del
regime di tali concessioni.
6-quater. Le disposizioni
dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano
fino alladozione di diverse disposizioni legislative da parte delle
regioni, per quanto di loro competenza.
6-quinquies.
Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari
delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente
trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.
6-sexies.
Allarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
289, è inserito il seguente:
289-bis. Fino al 31 marzo 2017, lANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente allinfrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1º aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati».
Allarticolo
16, al comma 3, le parole: «della presente normativa» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
Allarticolo
18:
al
comma 2, nelle lettere a) e b), le parole: «della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto»;
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli
adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al
comma 5, nella lettera b), le parole: «entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entrata
in vigore della presente disposizione».
Allarticolo 19:
al
comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300» sono
inserite le seguenti: «, attivando le idonee forme di collaborazione
con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto»;
al
comma 2, le parole: «In fase di prima applicazione laccesso»
sono sostituite dalle seguenti: «Laccesso gratuito»
e dopo le parole: «tecnico-giuridiche emanate» sono
inserite le seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni dal termine
di cui al comma 1»;
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I decreti
di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità
ed interoperabilità applicativa delle banche dati con lAgenzia
del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire
al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo
le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi
decreti»;
al
comma 4, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto
previsto dallarticolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «è
garantita» sono inserite le seguenti: «, a titolo gratuito,»;
al
comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nella fase di prima
attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento
delle banche dati catastali,», le parole: «in forma partecipata»
sono soppresse e le parole: «emanate con decreto del Ministro
dellEconomia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «e
in attuazione dei princìpi di flessibilità, gradualità,
adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze e previa intesa
presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
dopo
il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per
assicurare lunitarietà del sistema informativo catastale nazionale
e in attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità
applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche
e i sistemi di interscambio messi a disposizione dallAgenzia del
territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali,
secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dallAgenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. Lorgano paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro delleconomia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.»;
al
comma 6, nella lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento
del direttore dellAgenzia del territorio dintesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali»;
al
comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
salve le procedure previste dal comma 336 dellarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere
in surroga da parte dellAgenzia del territorio per i fabbricati rurali
per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità
ai fini fiscali, individuati ai sensi dellarticolo 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative
agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili
alluso cui sono destinati.»;
al
comma 10, dopo le parole: «procede allattribuzione»
sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico dellinteressato
da determinare con apposito provvedimento del direttore dellAgenzia
del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,»;
al
comma 12, lultimo periodo è sostituto dai seguenti: «Restano
salve le procedure previste dal comma 336 dellarticolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo
dei comuni in materia urbanistico-edilizia e lapplicabilità
delle relative sanzioni.»;
al
comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole: «già
esistenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione
dei diritti reali di garanzia,» e dopo le parole «dei
dati catastali e delle planimetrie» sono inserite le seguenti:
«, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da unattestazione
di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale»;
al
comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori
in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province
autonome adottano disposizioni per lapplicazione di quanto dallo
stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con lordinamento
tavolare»;
è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. Allarticolo
58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: , anche per quanto attiene alla alienazione degli
immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560».
Allarticolo 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È esclusa lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dallarticolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo».
Allarticolo 24, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse».
Allarticolo 25, al comma 1, secondo periodo, le parole: «9 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 luglio 1997».
Allarticolo
26, al comma 2, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
Allarticolo
29, al comma 1:
nella
lettera a), primo periodo, le parole: «gli importi stabiliti»
sono sostituite dalle seguenti: «degli importi stabiliti»;
nella
lettera b), le parole: «allatto della notifica»
sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla
notifica».
Allarticolo 30:
al
comma 2, al primo periodo, le parole: «e sanzioni lagente»
sono sostituite dalle seguenti: «, sanzioni e interessi ove
dovuti nonché lindicazione dellagente»; al secondo
periodo, le parole: «, per i crediti accertati dagli uffici,»
sono soppresse, le parole: «90 giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «ad
esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «ad
espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità
che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo»;
il
comma 3 è soppresso;
al
comma 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 2» e le parole: «le modalità
stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità
e i termini stabiliti»;
i
commi 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi;
al
comma 13, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 2».
al
comma 14, le parole: «della procedura di riscossione»
sono soppresse, dopo le parole: «al ruolo» sono inserite
le seguenti: «, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di
pagamento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle
medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione»;
Allarticolo 31:
al
comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dellimporto
indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del
50 per cento dellimporto dei debiti iscritti a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine
di pagamento fino a concorrenza dellammontare indebitamente compensato.
La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sulliscrizione
a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può
essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato;
nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui allarticolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal
giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;
dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo larticolo 28-ter è inserito il seguente:
Art. 28-quater.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo). 1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione,
forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito
di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dallarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito delliscrizione a ruolo. Lestinzione
del debito a ruolo è condizionata alla verifica dellesistenza
e validità della certificazione. Qualora la regione, lente
locale o lente del Servizio sanitario nazionale non versi allagente
della riscossione limporto oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, lagente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione
coattiva nei confronti della regione, dellente locale o dellente
del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministero delleconomia e
delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati
di finanza pubblica. Per i crediti maturati nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal
comma 1-ter, secondo periodo.
1-ter. Allarticolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
le parole: Per gli anni 2009 e 2010 sono sostituite con le
seguenti: A partire dallanno 2009 e le parole: le
regioni e gli enti locali sono sostituite con le seguenti: le
regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite
le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in
particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione
di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del
Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite
dalle singole regioni dintesa con il Ministero delleconomia
e delle finanze, con losservanza delle condizioni stabilite con il
predetto decreto».
Allarticolo 32:
al
comma 4, al primo periodo, le parole: «della media dei valori
netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi
dimposta 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31
dicembre 2009»;
al
comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La liquidazione
deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati
conseguiti dal 1º gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione
la società di gestione del risparmio applica unimposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dellIRAP nella misura del 7 per cento.
Limposta è versata dalla società di gestione del risparmio
il 16 febbraio dellanno successivo rispetto a ciascun anno di durata
della liquidazione»;
dopo
il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Non
si applica la ritenuta di cui allarticolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dellammontare
assoggettato allimposta sostituiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo
di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino
a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per lapplicazione dellimposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter.
Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle
imposte fissa di registro, ipotecaria e catastale.
5-quater.
Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui
al comma 5 si applica larticolo 17, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lefficacia della
disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dellUnione europea ai sensi dellarticolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai
conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati
nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica larticolo
2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi,
agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nellarticolo 4, comma 1, lettera a), numero
3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nellarticolo 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nellarticolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo
n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di
liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dellarticolo
19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dellattività
propria del soggetto passivo»;
il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il comma 3 dellarticolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai
seguenti:
3. La ritenuta
non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di
investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti
in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dellarticolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dellapplicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti dimposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata lapplicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dellaliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) unattestazione dellautorità fiscale competente dello Stato ove leffettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Lattestazione produce effetti fino al 31 marzo dellanno successivo a quello di presentazione»;
dopo
il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis Le disposizioni
di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi
di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre
2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo
chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni
dellarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore
alla predetta data».
Allarticolo 35:
al
comma 1, capoverso «Art. 40-bis», al comma 5, le
parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni» sono soppresse;
al
comma 2, lalinea è sostituito dal seguente: «Nel
titolo I, capo II, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo
larticolo 9 è aggiunto il seguente:».
Allarticolo
36, al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, primo periodo, le parole:
«comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma
7-ter».
Allarticolo
37, al comma 1, secondo periodo, le parole: «società fiduciarie;
alla identificazione del sistema di amministrazione, del mominativo degli
amministratori e del possesso» sono sostituite dalle seguenti:
«società fiduciarie nonché alla identificazione
del sistema di aministrazione e del nominativo degli amministratori e del
possesso».
Allarticolo
38:
il
comma 9 è soppresso;
dopo
il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Nellarticolo
111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
1-bis. La
variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre
a formare il reddito dellesercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra lammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono
a formare il reddito dimpresa e lammontare complessivo di tutti
i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota
non imponibile dei dividendi di cui allarticolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui allarticolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva
in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.
13-ter. Le disposizioni
contenute nel comma 1-bis dellarticolo 111 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul
versamento del secondo acconto dellimposta sul reddito delle società
dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater.
In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze potranno essere riconsiderate
le percentuali di cui al citato comma 1-bis dellarticolo 111
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies.
Per lanno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del
riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi
nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dellUniversità,
predisposto per le medesime finalità, per lesercizio finanziario
2009. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e
della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli,
anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nellelenco
del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto
al beneficio.
13-sexies.
Allarticolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società
a prevalente partecipazione pubblica.
13-septies. Allarticolo
2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), è aggiunta
la seguente:
tt-bis)
le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui allarticolo
23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso
la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli
altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché
quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».
Allarticolo 39:
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti
delle persone fisiche di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari
di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti
dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume daffari
non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato
al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle
banche ed alle imprese di assicurazione»;
dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La
ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi
e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari,
diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione
sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate.
3-ter.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009
al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dallarticolo
1 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno
2009, n. 3780, e dallarticolo 1 dellordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione
di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto
della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio
2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate.
3-quater.
La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali
e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno
2010 per effetto della sospensione prevista dallarticolo 2, comma
1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2009, n. 3754, e dallarticolo 1 dellordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione
di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies.
Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
valutati in 617 milioni di euro per lanno 2010, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dallarticolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista
dallarticolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102»;
dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Allarticolo
10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da:
con una dotazione di 45 milioni di euro fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 90 milioni
di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
4-ter.
Agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato
ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per
45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui allarticolo 14,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente
con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e per lanno 2013 mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter
e 13-quater dellarticolo 38 del presente decreto.
4-quater.
Allarticolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, dopo il comma 3,
è inserito il seguente:
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma si provvede, per lanno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dellarticolo 38».
Dopo larticolo 40, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Quote latte) 1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1º gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. Allonere
di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per lanno 2010,
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto
nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze,
come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
3.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Allarticolo 41:
al
comma 1, dopo le parole: «collaboratori,» sono inserite
le seguenti: «per un periodo di tre anni,» e dopo la parola:
«tributaria» è inserita la seguente: «statale»;
dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le
attività economiche di cui al comma l non devono risultare già
avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto
e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».
Allarticolo 42:
il
comma 1 è soppresso;
nel
comma 2, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dei commi successivi»;
dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il
comma 4-ter dellarticolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
è sostituito dal seguente:
4-ter. Con
il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa
e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano,
sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati attinenti allesercizio delle proprie imprese
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nelloggetto della propria impresa. Il
contratto può anche prevedere listituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e
per conto dei partecipanti, lesecuzione del contratto o di singole
parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui
al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a)
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b)
lindicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità
concordate tra gli stessi per misurare lavanzamento verso tali obiettivi;
c)
la definizione di un programma di rete, che contenga lenunciazione
dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità
di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista listituzione
di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma, lesecuzione del
conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio
destinato costituito ai sensi dellarticolo 2447-bis, primo
comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune
costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d)
la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori
e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni
per lesercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso
lapplicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento
totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e)
se il contratto ne prevede listituzione, il nome, la ditta, la
ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere
lufficio di organo comune per lesecuzione del contratto o di
una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza
conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, lorgano comune
agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti
al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
laccesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dallordinamento nonché allutilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità
o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f)
le regole per lassunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale
organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità
a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
2-ter. Il comma
4-quater dellarticolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33,
è sostituito dal seguente:
4-quater. Il
contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro
delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e lefficacia
del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita lultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari.
2-quater. Fino al
periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili
dellesercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono
a un contratto di rete ai sensi dellarticolo 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,
al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato allaffare
per realizzare entro lesercizio successivo gli investimenti previsti
dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione
dellassociazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ovvero, in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto,
se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito
nellesercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno ladesione
al contratto di rete. Lasseverazione è rilasciata previo riscontro
della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto
di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese
che lo hanno sottoscritto. LAgenzia delle entrate, avvalendosi dei
poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione
degli investimenti che hanno dato accesso allagevolazione, revocando
i benefici indebitamente fruiti. Limporto che non concorre alla formazione
del reddito dimpresa non può, comunque, superare il limite
di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato allaffare trovano espressione in bilancio in
una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa,
e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma
comune di rete.
2-quinquies.
Lagevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita,
nel limite complessivo di 20 milioni di euro per lanno 2011 e di
14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente
in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta relativo allesercizio cui si riferiscono gli utili
destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato allaffare;
per il periodo di imposta successivo lacconto delle imposte dirette
è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma
2-quater. Allonere derivante dal presente comma si provvede
quanto a 2 milioni di euro per lanno 2011 mediante utilizzo di quota
delle maggiori entrate derivanti dallarticolo 32, quanto a 18 milioni
di euro per lanno 2011 e a 14 milioni di euro per lanno 2013
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dallarticolo
38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per lanno
2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui allarticolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies.
Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione
dellagevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies.
Lagevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata
allautorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste
dallarticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dellUnione
europea».
Allarticolo 43:
al
comma 2, nella lettera a), dopo le parole: «per quelli
di natura tributaria», ove ricorrono, sono inserite le seguenti:
«, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica
sicurezza e lincolumità pubblica»;
al
comma 2, nella lettera b), le parole: «, nonché
in quella dellAquila individuata con deliberazione del CIPE assunta
in data 13 maggio 2010» sono soppresse.
Allarticolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Allarticolo
4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
1-bis. La
prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta
direttamente nella medesima lingua».
Larticolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92). 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dellarticolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate allentrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e delluniversità. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze allesito dellapprovazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque lassenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sentita lAutorità per
lenergia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse
derivanti dal comma 1.
3. Allarticolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è
inserito il seguente:
149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con lattuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lAutorità per lenergia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che limporto complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dellanno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dellanno 2010, prevedendo che almeno l80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso».
Allarticolo
46, al comma 1, primo periodo, le parole: «non sono stati aggiudicati
i contratti di appalto di lavori» sono sostituite dalle seguenti:
«non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle
richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per laffidamento
dei lavori».
Allarticolo
47:
al
comma 1, nella lettera b), dopo le parole: «La società
ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «, salva la preventiva
verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni
diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi
introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento
incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali
complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti
in gallerie,»; le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le
parole: «del bando di gara» sono inserite le seguenti:
«e del relativo capitolato o disciplinare»; dopo le parole:
«quota minima di proventi» sono inserite le le seguenti:
«annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media
negli esercizi precedenti,»; dopo le parole: «della legge
27 dicembre 1997, n. 449,» sono inserite le seguenti: «nonché
lindicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane
o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso
alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario»;
dopo
il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo
17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo, le parole: di rilevanza nazionale con traffico
superiore a dieci milioni di passeggeri annui sono sostituite dalle
seguenti: nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni
di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in
regioni diverse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri, sono inserite le seguenti: , da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma.
3-ter. Allarticolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: allesterno del territorio dellUnione europea sono inserite le seguenti: con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati».
Allarticolo 48:
al
comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al secondo
comma le parole: «altresì prededucibili» sono sostituite
dalle seguenti: «parificati ai prededucibili» e le parole:
«purché il concordato preventivo o laccordo siano
omologati» sono sostituite dalle seguenti: «purché
la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero
laccordo sia omologato»;
al
comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al quarto
comma, le parole: «purché il concordato preventivo o laccordo
sia omologato» sono sostituite dalle seguenti: «purché
ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero laccordo
sia omologato»;
al
comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale» sono inserite le seguenti:
«competente ai sensi dellarticolo 9»; le parole:
«circa la sussistenza delle condizioni per» sono sostituite
dalle seguenti: «circa la idoneità della proposta, se accettata,
ad»; dopo le parole: «pubblicata nel registro delle imprese»
sono aggiunte le seguenti: «e produce leffetto del divieto
di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione»;
al
comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «iniziare o proseguire
le azioni cautelari o esecutive» sono inserite le seguenti: «e
di acquisire titoli di prelazione se non concordati»;
dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Dopo
larticolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 217-bis.
- (Esenzioni dai reati di bancarotta). 1. Le disposizioni di
cui allarticolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti
e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di
cui allarticolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dellarticolo 182-bis ovvero del piano di
cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d)».
Dopo larticolo 48, sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis. - (Assunzione di magistrati). 1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per lanno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per lanno 2010, di 16 milioni di euro per lanno 2011, di 19,2 milioni di euro per lanno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2013. Agli oneri derivanti dallapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante lutilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.
2. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo
unificato è dovuto nei seguenti importi:
a)
euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c)
euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d)
euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f)
euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132.
Art. 48-ter. - (Disposizione
in materia di contenzioso tributario) 1. Allarticolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alla lettera b),
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lavvenuto
pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dellamministrazione
finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento
integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».
Allarticolo 49:
al
comma 2, nella lettera a), dopo la parola: «Comuni»
sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;
al
comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis)
al comma 4 sono premesse le parole: Fermo restando quanto disposto
dal comma 4-bis ed sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Per assicurare il rispetto dei tempi, lamministrazione competente
al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire
anche da altri organi dellamministrazione pubblica o enti pubblici
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non
ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo
le tabelle approvate con decreto del Ministro dellambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze»;
al
comma 2, nella lettera e), dopo le parole: «pubblica incolumità»
sono inserite le seguenti: «, alla tutela paesaggistico-territoriale»
e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA, » la
parola: «paesaggistico-territoriale, » è soppressa;
dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Larticolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
Art. 19. - (Segnalazione
certificata di inizio attività - Scia) 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi
o ruoli richieste per lesercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento
di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi, è sostituito da una segnalazione dellinteressato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, allimmigrazione, allasilo,
alla cittadinanza, allamministrazione della giustizia, allamministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti
dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dellatto di notorietà per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni
e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità
da parte dellAgenzia delle imprese di cui allarticolo 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti
e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche
di competenza dellamministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
lacquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero lesecuzione
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. Lattività
oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione allamministrazione competente.
3. Lamministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
linteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro un termine fissato dallamministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo
il potere dellamministrazione competente di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dellatto
di notorietà false o mendaci, lamministrazione, ferma restando
lapplicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché
di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in
ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso
il termine per ladozione dei provvedimenti di cui al primo periodo
del comma 3, allamministrazione è consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale,
per lambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dellimpossibilità
di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dellattività
dei privati alla normativa vigente.
5. Il
presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente
carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ogni controversia relativa allapplicazione del presente articolo
è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato
nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati
in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dallarticolo
20.
6. Ove
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni
o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente lesistenza dei requisiti
o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni segnalazione certificata di inizio di attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio di attività e Dia, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui allarticolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e linnovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dellimpresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b)
eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni,
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla
tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dellimpresa
ovvero alle attività esercitate;
c)
estensione dellutilizzo dellautocertificazione, delle attestazioni
e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni
di conformità da parte dellAgenzia delle imprese di cui allarticolo
38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d)
informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,
secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dellamministrazione digitale;
e)
soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in
possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto
di tale certificazione;
f)
coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Allarticolo 50:
al
comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali
individuati dal Piano generale del 6º censimento dellagricoltura
di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma
6, lettera a)»;
il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di ridurre
lutilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per
il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi
e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti
di ricerca e di sperimentazione di cui allarticolo 7 del presente
decreto, che risultino in esubero allesito della soppressione e incorporazione
degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a
domanda allISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito
di apposita rimodulazione dellorganico e con le modalità ivi
indicate. Resta fermo il limite finanziario dell80 per cento di cui
allarticolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
Allarticolo 51:
al
comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5 del presente articolo»;
al
comma 2, le parole: «dalla pubblicazione della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione
del presente decreto»;
al
comma 4, nellalinea, e al comma 5, nellultimo periodo, le parole:
«lettera a), della» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla»;
il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Al comma 3 dellarticolo
2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: entro e non oltre
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: entro
e non oltre il 31 dicembre 2010».
Allarticolo 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni dellarticolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per lesercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter.
Allarticolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, le parole: non superiore al 10 per cento sono
sostituite dalle seguenti: non superiore al 15 per cento.
1-quater.
Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate
o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la società bancaria conferitaria.
1-quinquies. Allarticolo
10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera
k), è aggiunta la seguente:
k-bis)
presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sullattività
svolta dalle Fondazioni bancarie nellanno precedente, con riferimento,
tra laltro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo
economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni».
Dopo larticolo
52, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. -
(Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento
con adesione) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011,
la garanza di cui al comma 2 dellarticolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca
volontaria di primo grado per un valore, accettato dallamministrazione
finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto
di rateizzazione».
Allarticolo 54:
al
comma 2, le parole: «sono versati su un apposito conto corrente
infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «sono versati su unapposita
contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato»;
allultimo
comma, le parole: «3. Sullutilizzo» sono sostituite
dalle seguenti: «4. Sullutilizzo».
Dopo larticolo 54, sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis. - (Interventi a sostegno del settore della pesca marittima) 1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dellattività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui allarticolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2.
Il trattamento di cui al comma 1 è pari all80 per cento dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili,
per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate
ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3.
Allonere derivante dallattuazione del comma 2, nel limite massino
di spesa di 2 milioni di euro per lanno 2010, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze, come determinato dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 54-ter. - (Modifica
al decreto legislativo n. 285 del 2005) 1. Allarticolo
11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I servizi
di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi
di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a
fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra
forma di contribuzione pubblica».
Allarticolo 55:
dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al
fine di perseguire lobiettivo di pubblico interesse della difesa
della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellAllegato I, alla voce: Tabacchi lavorati, le
parole da: Sigari a: Tabacco da masticare: 24,78%
sono sostituite dalle seguenti:
a)
sigari 23,00%;
b)
sigaretti 23,00%;
c)
sigarette 58,50%;
d)
tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
b)
nellarticolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti
i seguenti:
2-bis. Per
il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
di cui allarticolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero
1), limposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di
prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove
per cento dellimposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.;
c)
il comma 4 dellarticolo 39-octies è sostituito dal
seguente:
4. Limporto
di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per
cento, laccisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita
al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più
richiesta di cui allarticolo 39-quinquies, comma 2.
2-ter. Decorsi centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010,
n. 94, limmissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino
per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni
non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dellarticolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) allelenco Tabacchi lavorati dellAllegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) allarticolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2-quinquies. Al
fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali
e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di
vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità
richiesta per lespletamento di tale attività, allarticolo
6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il
seguente numero:
9-bis)
non abbia conseguito, entro sei mesi dallassegnazione, lidoneità
professionale allesercizio dellattività di rivenditore
di generi di monopolio allesito di appositi corsi di formazione disciplinati
sulla base di convenzione stipulata tra lAmministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;
al
comma 3, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Al
fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo
24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4
agosto 2010, il piano di impiego di cui allarticolo 7-bis,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere
prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui
al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per lanno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di
euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui
al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge
n. 78 del 2009»;
al
comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché
di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014,
di 64,2 milioni di euro per lanno 2015 e di 106,9 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nellambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per lanno 2010, euro 5.846.720 per lanno 2011 ed euro 7.500.000 per lanno 2012, per lorganizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dellattivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
5-ter.
Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma
5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso
dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti
e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e
politici; idoneità allattività sportiva agonistica;
esito negativo agli accertamenti diagnostici per labuso di alcool,
per luso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonché per lutilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in
corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con
il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, dautorità
o dufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
requisiti morali e di condotta previsti dallarticolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione
gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa allidoneità
allattività sportiva agonistica e allesito negativo
degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma,
nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica
o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda
gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti
tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali
sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità.
I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo
superamento di apposita visita medica.
5-quater.
I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una
speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono
tenuti allosservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti
di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito,
degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
5-quinquies.
Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato
di frequenza, che costituisce titolo per liscrizione allassociazione
darma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale
si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, per
il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia
possibile farvi ricorso. Allattestato di frequenza non può
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento
del personale delle Forze armate.
5-sexies.
Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù,
sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per lammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b)
le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è
demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché
le eventuali ulteriori modalità per lattivazione di corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile lammissione di giovani
con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter,
esclusa lidoneità allattività sportiva agonistica;
c)
la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata
al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dallAmministrazione;
tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva
se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero
danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione
trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito
ai sensi dellarticolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai
sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione
del fondo di cui allarticolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per
lanno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150º
anniversario dellunità dItalia»;
il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è
incrementata di 35,8 milioni di euro per lanno 2010, di 1.748,4 milioni
di euro per lanno 2011, di 224,3 milioni di euro per lanno
2012, di 44,7 milioni di euro per lanno 2013, di 105,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere
dallanno 2016 mediante lutilizzazione di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le
risorse finanziarie derivanti dallapplicazione del precedente periodo
sono destinate allattuazione della manovra di bilancio relativa allanno
2011»;
il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle minori entrate
e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 9, comma 31, dallarticolo
11, commi 5 e 15, dallarticolo 12, commi 7, 8 e 9, dallarticolo
14, commi 13 e 14, dallarticolo 17, comma 1, dallarticolo 25,
dallarticolo 38, comma 11, dallarticolo 39, commi 1 e 4, dallarticolo
41, dallarticolo 50, comma 1, e dallarticolo 55, commi da 1
a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per lanno 2010,
a 4.549,5 milioni di euro per lanno 2011, a 1.476,8 milioni di euro
per lanno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dallanno
2013, si provvede:
a)
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo
3, dallarticolo 6, commi 15 e 16, dallarticolo 15, dallarticolo
19, dallarticolo 21, dallarticolo 22, dallarticolo 23,
dallarticolo 24, dallarticolo 25, dallarticolo 26, dallarticolo
27, dallarticolo 28, dallarticolo 31, dallarticolo 32,
dallarticolo 33, dallarticolo 38 e dallarticolo 47, pari
a 908,00 milioni di euro per lanno 2010, a 4.549,50 milioni di euro
per lanno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per lanno 2012,
a 593,20 milioni di euro a decorrere dallanno 2013;
b)
mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dallarticolo
9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per lanno 2010;
c)
quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
a decorrere dallanno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito
del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi
da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero»;
dopo
il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Agli
oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi
5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies
e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per lanno
2010, a euro 5.846.720 per lanno 2011 e a euro 7.500.000 per lanno
2012, si provvede:
a)
quanto a euro 5.285.720 per lanno 2010, mediante corrispondente riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di
spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili
di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
b)
quanto a euro 1.314.000 per lanno 2010, euro 74.000 per lanno
2011 ed euro 2.500.000 per lanno 2012, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma Fondi
di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della difesa;
c)
quanto a euro 5.772.720 per lanno 2011 ed euro 5.000.000 per lanno
2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallarticolo
4, commi da 4-bis a 4-novies;
d)
quanto a 5.000.000 di euro per lanno 2010 mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dellarticolo 38».