N. 00472/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00569/2010 REG.RIC.           


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 569 del 2010, proposto da:
Matteo Quitadamo, rappresentato e difeso dagli avv. Belinda Pignotti, Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Pierantoni in Ancona, Corso Mazzini, 170; 

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell' esecuzione, del provvedimento Prot. n. P-AP/L/N/2009102224 emesso in data 19.04.2010 e notificato in data 07.07.2010 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ascoli Piceno con cui si rigetta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare (c.d. regolarizzazione ex L. 102/09) presentata dal sig. xxxxxxxxxxxxin favore del sig. xxxxxxxxxxxxx

Nonché avverso e per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale c/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sia condivisibile l’orientamento che ritiene il delitto di cui all’art. 14 c.5 ter del Dlgs 286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (TAR Toscana Ord.Sosp n 296/2010, 300/2010, 301/2010, TAR Veneto Ord. Sosp. n. 265/2010, TAR Marche Ord.Sosp. n. 349/2010).

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per l’accoglimento, ai soli fini del riesame, dell’istanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, impregiudicate le ulteriori valutazioni, dell’Amministrazione intimata.

Il riesame dovrà essere effettuato dall’Amministrazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Primo Referendario

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

 



 



 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2010

IL SEGRETARIO