(Sergio
Briguglio 2/1/2012)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Ottobre 2011)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 31/10/2011 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-28.html;
quelli delle norme vigenti alla data del 2/1/2012 (si noti la diversa data), in
sinottico-normativa-29.html.
La versione del
presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata
in manuale-normativa.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1.
Ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia
7.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale e sicurezza pubblica
19. Reato di ingresso o soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello straniero,
ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile,
rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione
diplomatica (*)
Condizione
giuridica dello straniero
Ambito di
applicazione
o
il principio in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino
comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato
con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore
comunitario di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e
bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni
sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente
presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di
ingresso del paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie
urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di
assicurazione sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa
legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al
diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della
stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha
ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a valere, dovrebbe essere
previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di
espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di
soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare
privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il
rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta',
permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del
minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o
per il marito convivente)
Carta dei valori
Diritti del
cittadino straniero
o
Sent.
Cass. 450/2011: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili
puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla
condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle
preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino
italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto
al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent.
Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello
stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento
delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso,
Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato
al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma
sara' spesa
¤
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non
puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
-
non si sa dove l'interessato spendera' il
risarcimento
-
il rientro in patria potrebbe essere
stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore potrebbe spostare la propria
residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il
risarcimento
-
sarebbe possibile ridurre o azzerare il
risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla
spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o
per la scelta di devolvere tutto in beneficienza
¤
Sent.
Cass. 1637/2000 e Trib.
Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di
un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
o
Principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non scatta, se l'adempimento
riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale
della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del
diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (dall'1/8/2011), El Salvador, Estonia,
Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea
del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria
o
ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile
(personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e
loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Diritti del
lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001); Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo straniero
deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con
eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di
una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente
di ruoli tecnici)
Rapporti con la
pubblica amministrazione; certificazioni
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione,
di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti
argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca
o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
le trascrizioni di atti formati
all'estero da
stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR
396/2000 hanno carattere
meramente riproduttivo al
fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero' essere effettuate, su
richiesta, annotazioni, sugli atti registrati ex
art. 19 DPR
396/2000[6]; in
particolare, possono essere effettuate annotazioni, sugli atti di matrimonio,
degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non
siano menzionati nell'atto[7]
o
in relazione ai rapporti di parentela ai
fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di
adozione dei provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
Protezione
diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato
(se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del
Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di
eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di
asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa
derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali
2.
Categorie di ingresso (*)
Categorie di
ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze
o
Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a
raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010
-
studio: circa 51.000 per l'anno
accademico 2009-2010
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o
lunga durata
o
Requisiti:
non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri:
-
motivi religiosi: circa 8.000 per anno nel 2006-2009 (da Rapp.
Sopemi 2010)
-
residenza elettiva: circa 900 per anno nel 2004-1009 (da Rapp.
Sopemi 2010)
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
-
nota: Rapp.
Sopemi 2010 indica, per il 2009, oltre 1.090.000 di visti di breve periodo, senza differenziare per motivo e includendo
anche, impropriamente, visti per ingresso al seguito, per adozione, per
diplomatici e per volontari
o
Nota: requisiti meno stringenti =>
numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione
temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al Tribunale ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007,
circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010)
-
richiesta asilo:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del
diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
o
Nota: al 31/12/2010, soggiornavano in
Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna,
200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
o
popolazione totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%);
cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%);
prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%),
Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati
in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900
(5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400,
10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900,
3.1%)
o
eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani);
32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp.
Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza, rispetto all'Indice di
Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a
medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
o
flussi (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse):
¤
2007: 6.047
milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008: 6.382
milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009 (estrapolazione
su dati parziali): 6.754 milioni di euro (1.187 verso Stati membri UE; 5.567
verso Stati non UE)
o
flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp.
Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp.
Fond. Moressa)
o
Rapp.
Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008; Rapp.
Fond. Moressa: 1.770 nel 2010) e' il principale flusso da uno Stato membro
UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro
nel 2007, 1.540 nel 2008; Rapp.
Fond. Moressa: 799 nel 2010) e' il principale flusso tra Stati membri UE
o
flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp.
Fond. Moressa):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.508
3. Programmazione dei flussi (*)
Documento
programmatico; decreti di programmazione dei flussi
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)
o
Ghana, Nige, Senegal, Gambia (secondo
quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
Prassi e
decisioni particolari
Contenuto dei
decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500),
marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999:
lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro
11/00: stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri
paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di
ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi
con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori
di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le
conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi
oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500
dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500
marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del
Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ,
percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di
ingressi nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva
per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione
al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del
contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
-
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
-
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
-
DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
-
DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008
o
2010:
-
DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni
2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza
diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR
Lazio, che dichiara anche legititma la restrizione operata in sede di
programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale
valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da
TAR
Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di
ingresso), liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi
stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai
propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro
autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
-
DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato,
4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni
da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati
membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati
all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori
subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay,
Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla
pubblicazione del decreto; Circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni
studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito
del DPCM
1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM
30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati
forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 per nazionalita' privilegiate
(contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro
30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili),
2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da
parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso CE
slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso CE slp
in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana
(contro 500); circ.
Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi
CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all.
1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all.
2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ.
Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro
in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in
lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o
tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ.
Minlavoro 7/4/2011 e circ.
Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione,
per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di
irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ.
Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote
per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso
CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da
recepire tutte le domande presentate); Rapp.
Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto,
il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
-
DPCM
17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia,
India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria,
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ.
Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio,
per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti
scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate
al 25/3/2011 sono invece azzerate
Osservazioni
generali
o
programmazione dei flussi = definizione
di tetti massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ
restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata
dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge
Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri
Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata,
usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle
stabilite per lĠanno precedente
4.
Ingresso, reingresso e uscita
dallĠItalia (*)
Visto di
ingresso: obbligo ed esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per
soggiorni di durata superiore a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque
durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari
esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e
titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento
(CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo
europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore
a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte -
al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
o
lo straniero in possesso di un titolo di
soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato
membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato
o
lo straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso
il paese di appartenenza)
o
permessi di soggiorno rilasciati ai
cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:
¤
permessi di soggiorno con validita'
temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per
-
affidamento (rilasciato al minore
straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)
-
motivi umanitari (della durata superiore
ai 3 mesi)
-
motivi religiosi
-
studio
-
missione (rilasciato allo straniero
entrato in Italia con un visto recante la menzione ÇMissioneÈ ai fini di un
soggiorno temporaneo)
-
asilo politico (nota: in realta', il
permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)
-
apolidia
-
tirocinio formazione professionale
-
riacquisto cittadinanza italiana
(rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della
cittadinanza italiana)
-
ricerca scientifica
-
attesa occupazione
-
lavoro autonomo
-
lavoro subordinato
-
lavoro subordinato stagionale
-
famiglia
-
famiglia minore 14-18 (permesso di
soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18
anni)
-
volontariato
-
protezione sussidiaria (permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
¤
permesso di soggiorno CE slp con una
validita' permanente
o
permessi di soggiorno cartacei,
rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
¤
permesso di soggiorno per motivi
specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)
¤
carta di soggiorno con validita'
permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed
equiparata al permesso di soggiorno CE slp
o
carta di soggiorno per familiari
stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni
o
carta d'identita' MAE, rilasciata dal
Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente
per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna
immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono
sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data
di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e'
indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere
un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza
il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):
¤
modello 1 (blu) Corpo diplomatico
accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
¤
modello 2 (verde) Corpo consolare
titolare di passaporto diplomatico
¤
modello 3 (arancione) Funzionari II FAO
titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
¤
modello 4 (arancione) Impiegati
tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di
passaporto di servizio
¤
modello 5 (arancione) Impiegati consolari
titolari di passaporto di servizio
¤
modello 7 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio
¤
modello 8 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio
¤
modello 11 (beige) Funzionari delle
Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di
servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e
Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario
o
elenco dei partecipanti a un viaggio
scolastico all'interno dell'Unione europea
o
transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della
richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE
18/8/2007)
o
rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese
residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro
o
cittadini titolari di lasciapassare per
il traffico frontaliero
locale rilasciati in applicazione del Reg.
CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un
regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
¤
ai fini dell'applicazione del regime di
traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
¤
gli accordi possono prevedere l'utilizzo,
da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i
frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
¤
per l'attraversamento della frontiera e'
richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o
piu' documenti di viaggio validi
¤
l'ingresso dei frontalieri e' consentito,
comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri
¤
la durata massima di ciascun soggiorno
ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente
previsto dagli accordi
¤
non e' apposto alcun timbro di ingresso e
di uscita sul lasciapassare
¤
la validita' territoriale del
lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
¤
il rilascio del lasciapassare richiede
che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello
Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
o
allievi di istituti scolastici residenti
in uno Stato membro UE che applica la Dec.
Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali
disposizioni:
¤
l'insegnante presenta un elenco, su
apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e
circostanze del soggiorno o transito
¤
lo scolaro presenta un documento di
viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento
di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che
-
sia corredato da una foto recente di ogni
scolaro privo di carta di identita' con foto
-
l'autorita' competente dello Stato membro
di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto
di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato
agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati
documenti di viaggio validi
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido
solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ
territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche,
diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg.
UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti
di cui al Reg.
CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante
il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di
soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima
della scadenza da un titolo di soggiorno)
Regolamento CE
n. 810/2009 (codice dei visti)
o
lo Stato membro competente per l'esame di
una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui
territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di
durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere
individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente
intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga
disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente
presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare
in altri Stati membri (art. 7)
o
un consolato dello Stato membro
competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino
di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o
anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua
giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la
presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o
uno Stato membro puo' accettare di
rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)
o
la domanda di visto va presentata non
prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un
appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di
norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)
o
il documento di viaggio deve essere stato
rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad
almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga
in caso di emergenza (art. 12)
o
vengono rilevate le impronte digitali del
richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero
di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della
loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale,
nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o
di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o
il richiedente deve presentare
documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o
dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e
per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente,
informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di
rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione
quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri
possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e
alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art.
14)
o
il richiedente deve essere titolare di
un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di
salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel
territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma
l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che
le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano
riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto
diplomatico (art. 15)
o
il richiedente paga per il visto diritti
pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto
periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6
anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica,
ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non
superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe
organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra
i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle
suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo
dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono
rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per
incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla
presentazione (art. 16)
o
diritti ulteriori non superiori al 50%
dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di
servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto
direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore
esterno (art. 17)
o
si puo' derogare per motivi umanitari o
di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda
motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)
o
se la domanda e' ricevibile, nelle more
della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui
operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in
Nord-Africa - da Risposte
alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del
richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o
ufficiale o speciale (art. 20)
o
nell'esaminare la domanda, il consolato controlla
se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel
territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni
autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di
un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)
o
la valutazione dei mezzi di sostentamento
si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato
membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art.
21)
o
il richiedente puo' essere convocato dal
consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)
o
un precedente rifiuto del visto non
comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)
o
uno Stato membro puo' chiedere di essere
sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di
determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali
obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato
entro 7 gg di calendario (art. 22)
o
la decisione deve essere presa entro 15
gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere
portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato
membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)
o
la decisione puo' consistere nel rilascio
del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata,
nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro
rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)
o
il visto puo' essere rilasciato anche per
ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che
il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti
affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti
comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata
(art. 24)
o
un visto con validita' territoriale
limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
¤
motivi umanitari inducano lo Stato membro
a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg.
CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro
Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista
¤
il consolato intenda rilasciare allo
straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di
3 mesi nel territorio degli Stati membri
¤
il documento di viaggio di cui il
richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri
(validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il
documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso
stesso non riconosca il documento di viaggio)
o
il possesso del visto non conferisce
automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di
dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della
frontiera (art. 47)
o
ragionevoli dubbi sull'intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)
o
decisione e motivi del rifiuto sono
notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza
degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti
alla situazione specifica
o
il richiedente cui sia stato negato il
visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate
dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o
le informazioni sui visti rifiutati sono
inserite nel VIS (art. 32)
o
la validita' di un visto puo' essere
prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per
motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il
territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la
proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un
importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art.
33)
o
un visto puo' essere annullato quando
risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del
rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il
rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o
la mancata presentazione alla frontiera
della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico
motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o
la decisione di annullamento o revoca e i
motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme
(art. 34)
o
il richiedente ha diritto a ricorrere
contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha
adottata (art. 34)
o
le informazioni sui visti annullati o
revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o
in casi eccezionali, puo' essere
rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera
quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e
presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e
imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di
un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla
notifica e sul ricorso (art. 35)
o
i consolati degli Stati membri
garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei
consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni;
tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)
o
in particolari circostanze uno Sttao
membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi
(abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande,
riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli
appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di
rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per
colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in
piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)
o
gli Stati membri possono cooperare con
intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle
domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o
i consolati forniscono al pubblico tutte
le informazioni rilevanti (art. 47)
o
la cooperazione tra Stati membri include
l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare
il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o
sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)
Documentazione
richiesta per il visto, in generale
o
passaporto
valido (o documento equivalente); note:
-
i modelli
A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la
seguente lista dei documenti equivalenti:
¤
documento di viaggio per apolidi
¤
documento di viaggio per rifugiati (e,
verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
¤
titolo di viaggio per stranieri
(impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del
paese di cui sono cittadini)
¤
lasciapassare delle Nazioni Unite
¤
documento individuale rilasciato da un
Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
¤
libretto di navigazione, rilasciato ai
marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
¤
documento di navigazione aerea
¤
carta d'identita' valida per l'espatrio
per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
¤
carta d'identita' ed altri documenti dei
cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del
passaporto (Parigi 13/12/1957)
-
una lista dei documenti di viaggio idonei
per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in
una Nota
MAE
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di
ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di
quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti
specifici per il tipo di visto richiesto, secondo
quanto indicato dal Decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con altri ministri
competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei
visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1
Agosto 2000 (nota: in fase di aggiornamento, secondo Circ.
Mininterno 23/8/2010)
Motivi di
diniego
o
mancanza dei requisiti previsti; note:
¤
TAR
Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti
previsti dalla normativa
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia
presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della
richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e
denunciato il furto del vecchio passaporto
¤
TAR
Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve
fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo,
deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il
proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza
di "rischio migratorio" (es.: esistenza
di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso
di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR
Lazio e TAR
Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al
genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione
ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo
stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo
paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego; nello
stesso senso, in negativo, TAR
Lazio: il diniego di visto non puo' essere
motivato da un riferimento generico all'esistenza
di un rischio migratorio senza alcuna indicazione
relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata
desunta dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi
atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine,
senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in
patria, casalinga ed ha il marito in Italia titolare
di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza
si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di
atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione
discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un
rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e
le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni
umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg.
UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede
alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in
caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del
visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo
eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:
¤
TAR
Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo
automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso, in base ad art. 5 Reg.
CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo
all'amministrazione (nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg.
CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non
ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse
nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari); eventuali diritti
dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo
nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica
procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv.
Appl. Accordo Schengen
¤
TAR
Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato
parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali
comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad
art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a
contenuto vincolato
o
per ingresso per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (e, verosimilmente,
dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[10]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o
in seguito a patteggiamento, per reati art. 380,
co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite
o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione,
ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
in materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna e Sent.
Cons. Stato 5148/2010) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di
permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della
condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana)
¤
Sent.
Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che equivale
a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione
anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non
ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di
ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni
internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi,
allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine
pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda
il visto per ricongiungimento); nota: si tratta,
piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in
questo senso, TAR
Lazio)
Modalita' di
adozione del provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7
Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
visto uniforme Schengen per soggiorni di
durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita'
di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di
ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento
CE n. 810/2009)
o
per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento
CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico,
secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di
considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a
prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero
permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa
congiunzione: "sicurezza e ordine
pubblico"
¤
se non si tratta dei motivi di diniego,
ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa:
"per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato
")
o
TAR
Lazio: condizione necessaria per la
legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento
logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze
o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego; l'Amministrazione non puo'
esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla
motivazione del diniego (TAR
Lazio)
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e
l'amministrazione ne dia conto nella motivazione
Ingresso nel
territorio dello Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di
ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007
-, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
o
spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009) l'onere della prova della
data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la
richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro
a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen,
ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente
a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo'
essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la
regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007, circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo
di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso
sia avvenuto con elusione dei controlli di
frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per
l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
o
il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent.
Cass. 21060/2010)
Uscita e
reingresso; limite alla durata delle assenze
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari
corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o
idonea certificazione comprovante la
regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di
soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato
breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di
parte del programma di studi in quello Stato (nota: il punto precedente e' allora
ridondante)
Contraffazione
5.
Permesso di soggiorno (*)
Richiesta del
permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto
sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in
Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica
sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero
dall'obbligo di richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e'
effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente
all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata
su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta'
genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data
apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ.
Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del
timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rilascio
Formato del
permesso
Requisiti e
documentazione necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U.
17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di
persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di
durata < 3 mesi
Modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27),
missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale,
turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente
menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e
patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro
subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo
Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde
reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul
territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e
modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato
in busta (presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di Û 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella
busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006; circ.
Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente
inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i
dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare
della presenza del visto sul passaporto)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta
che, esibita con il passaporto o documento
equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi
amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici
inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali
del richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006);
TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e'
motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad
un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006; TAR
Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto
tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda
convocazione per la consegna del permesso o la
notificazione del diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da
iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e'
rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che
costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a
documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un
titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle
frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e'
motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via
telematica lo stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio
postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del
permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: <
2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ
familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per
ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in
caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione
del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale
e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi
rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte
della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione
sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata
procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste
nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o
acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che
impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Sent.
Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui
all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D.
Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona
e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, TAR
Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda
di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com.
Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del
Comune di Roma (da un comunicato
Integra); TAR
Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante
da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla
luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del
diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost.
e art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo
di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del
minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co.
3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino
nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:
¤
essere stati identificati inizialmente
come minori non accompagnati
¤
essere stati affidati ai sensi della L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni
di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza
nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante
lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal
Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28,
co. 1, lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009)[11]
grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b,
Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
o
per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il
bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito
convivente della donna (Sent.
Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno
idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR
Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico;
nello stesso senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Liguria, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia); piu' debolmente, TAR
Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente
precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello
Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo
o
per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Richiesta di
rinnovo del permesso
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il
rinnovo del permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo
permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo
l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in
corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR
Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per
l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del
rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato
che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo
dal consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente
sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellĠassegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro), in base ad art.
29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga
determinazione si otteneva, estrapolando allĠindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Ż
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
Ż
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; in senso
contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo
Ż
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
Ż
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
Ż
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); in senso piu'
cauto, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
Ż
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
Ż
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
Ż
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
Ż
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva
verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto e Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR
Liguria)
Ż
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare
una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
Ż
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana)
Ż
il sostegno assicurato
da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera
solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta
lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellĠaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di
richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione
al SSN permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa
in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e'
richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale,
potrebbe essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i
permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa
iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del
65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi); Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR
Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della
richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata
con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
¤
assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei
reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del
rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento
sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo
conto anche di eventuali condanne per i reati di
cui all'art. 380 c.p.p.
(L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); giurisprudenza:
-
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
Ż
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011
Ż
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90)
Ż
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra
tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
Ż
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o l'esito
positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
Ż
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
Ż
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di
condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di
inserimento e i legami familiari (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011), anche quando i motivi del permesso in scadenza
siano diversi da quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una
applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in
ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011: la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di
nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte)
Ż
semplici motivi di pericolosita' per la
pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non
legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare
italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
Ż
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero)
Ż
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche qunado si tratti di condanne di norma automaticamente ostative,
TAR
Toscana
Ż in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia)
Ż
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per
l'adozione del provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato
e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di
segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011); nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
Ż
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp); nota: interpretazioni prive di
fondamento!
Ż
ai fini del rilascio o del rinnovo del
permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una
valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla
procedura di consultazione ex art. 25 Conv.
Appl. Accordo Schengen (TAR
Campania); TAR
Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione
dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata
effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego
ex L.
241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato
-
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
Ż
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011 e TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare non assume
rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare)
Ż
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
Ż
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011
Ż
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
Ż
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
Ż
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
Ż
il diniego di rinnovo per pericolosita'
non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
Ż
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
Ż
in sede di rinnovo, comunque, non deve
essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per
cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al
momento del processo (Tar
Umbria)
Ż
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza
pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere
valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
Ż
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
Ż
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
Ż
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
Ż
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
Ż
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
Ż
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
Ż
una valutazione della pericolosita'
sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in
base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo;
quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e
successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta
dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione
qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4337/2011)
Ż
quando sia stato adottato legittimamente
un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione
da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione
a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo
ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo,
dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento
in autotutela su istanza dell'interessato (TAR
Piemonte)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro
subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del
datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che
rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o,
verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria)
Limiti al
rinnovo del permesso
Modalita' di
presentazione della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione,
affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva,
ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra
questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di
rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del
permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio
postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e
facolta' nelle more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ.
MIUR 16/7/2009)
Durata del
permesso rinnovato
Provvedimenti
negativi; impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo
disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il
soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi
costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno
dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per
motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 129/2011)
o
la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico (da Sent.
Cons. Stato 410/2007)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009;
secondo il TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010 rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo
III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti); note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, TAR
Toscana e apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa
della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
¤
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
o
adozione di un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che
ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di
soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non
costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da
D. Lgs. 3/2007)
o
perdita integrale dei crediti dovuta al mancato
raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'accordo di integrazione, salvo che in caso di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo,
protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare (L. 94/2009); nota: se la perdita dei crediti fosse rilevata in sede
di rinnovo del permesso, si dovrebbe procedere solo
al rifiuto del rinnovo, non alla revoca del
permesso
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo; TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che
abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla
scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent.
Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L.
241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive); TAR
Lazio e TAR
Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro
nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo
(nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); TAR
Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia
perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro datore di
lavoro; TAR
Lombardia e TAR
Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente); TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative (tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento); sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu'
giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp, vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza
originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso (Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010) o di diniego del rinnovo
(Sent.
Cons. Stato 3760/2010 e Sent.
Cons. Stato 7302/2010, che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative), adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni
che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la
sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del
permesso; Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza
o
la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); TAR
Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione
tardiva della richiesta di rinnovo del permesso,
dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro
mancanza (nota: diversamente da Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; nello stesso senso, TAR
Lombardia); Sent.
Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore; TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della
documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando
essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso
l'ufficio competente; TAR
Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del
permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di
convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
(art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque
essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata
da L. 129/2011); TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo
di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria e TAR
Lazio)
o
per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto
con familiare in Italia (Sent.
Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti
in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e
costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, anche sent.
Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, e sent.
Cons. Stato 5727/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte; nello stesso
senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati
al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), i vincoli
familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e,
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale (nota: TAR
Campania estende, discutibilmente, questa forma di tutela a qualunque
straniero gia' soggiornante in Italia, a prescindere dal legame familiare), la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR
Lombardia: illegittimo per difetto dimotivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; Sent.
Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche
quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa
espulsione; il bilanciamento va effettuato anche quando i motivi del permesso
in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana) e in presenza di condanne generalmente preclusive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia; in senso contrario, TAR
Lombardia, secondo il quale il diniego e' provvedimento vincolato,
potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si
provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; in
senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare); TAR
Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale
insufficienza di mezzi di sostentamento; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione; TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente
o
semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
o
per il titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati
dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011
¤
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
¤
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero)
¤
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche qunado si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana
¤
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008)
¤
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 3760/2010, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
¤
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di
condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di
inserimento e i legami familiari (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011), anche quando i motivi del permesso in scadenza
siano diversi da quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una
applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in
ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011: la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di
nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte)
¤
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp); nota: interpretazioni prive di
fondamento!
o
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011 e TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare non assume
rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare)
¤
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011
¤
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
¤
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
¤
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di rinnovo non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
¤
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza
pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010); il completamento della procedura di riabilitazione
deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
¤
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
¤
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso
di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che
preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il
TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a
dispetto di art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il
silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito,
infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale
rispetto al provvedimento richiesto (TAR
Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non
residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non richiede la
previa diffida a provvedere (TAR
Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di
art. 31 co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR
Sicilia, TAR
Lombardia)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana, TAR
Veneto), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto
del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per
studio universitario (Sent.
Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lĠimpugnazione (TAR
Toscana, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, sent.
Cons. Stato 5131/2011)
o
secondo sent.
Cons. Stato 94/2008 e TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento);
nello stesso senso, TAR
Lombardia e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza
di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne
il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non
valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
o
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire
chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di
rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Contraffazione
Ulteriori
adempimenti amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure
mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ,
motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso
di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare
un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di soggiorno
non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo
straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la
mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla
prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
Limitazioni
della liberta' di soggiorno
Utilizzabilita'
dei permessi di soggiorno
o
motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore
di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o
studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non
fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel
diritto all'istruzione e formazione)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per
un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione
professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di
tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co.
3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini
l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari:
disciplina mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento
di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata
e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005),
anche in caso di proposizione di ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso
la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne
il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti
al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di
eta'?)
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Conversione del
permesso di soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso (incluso il permesso per
cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi
o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ.
Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ.
Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente,
Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in
lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati): in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in
lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore
etaĠ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata
anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la
conversione e' consentita, alla scadenza del
permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia (L.
94/2009)[17]
¤
studio in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone
che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni
del Vaticano; da circ.
Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro
subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della
scadenza del permesso (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: in caso contrario, il rigetto e' provvedimento
vincolato)
¤
lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (nel senso della
convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR
Lombardia e TAR
Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote)
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore
etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis
Termini per
l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione
o
Tar
Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il
prefetto quale commissario ad acta affinche'
provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata
superiore a 60 gg.
o
TAR
Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo
del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente
solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR
Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso
deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e'
intervenuta a modificarlo
o
Tar
Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la
prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e'
illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio
precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero
dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato
alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad
acta affinche' provvedesse con adempimenti
sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.
o
TAR
Sicilia: illegittimo il silenzio serbato
dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di
un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il
silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito,
infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale
rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento
vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita'
(art. 31 co. 3 c.p.a.)
o
TAR
Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato
dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo
per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il
silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida
a provvedere
o
TAR
Sicilia, TAR
Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31
co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento
6.
Iscrizione anagrafica (*)
Iscrizione
anagrafica: condizioni, adempimenti
o
il registro nazionale delle persone che
non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
o
i Comuni, iscritto il soggetto
nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica
di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1,
co. 5 L.
1228/1954
o
al registro accede esclusivamente il
Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per
le finalita' di tenuta e di conservazione del registro
o
le modalita' tecniche di costituzione e
funzionamento del registro sono fissate nell'allegato
tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
¤
la funzione di caricamento dati consente
al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle
anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ.
Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono
essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza
quotidiana)
¤
i Comuni hanno accesso ai dati di tali
soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e
cognome
¤
il campo relativo alla condizione di
"senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui
il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come
"senza fissa dimora"
¤
il Comune non ha la possibilita' di
visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
¤
l'accesso al Registro dei senza fissa
dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche
credenziali
¤
la funzione consente di effettuare
ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome),
per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati
relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
¤
il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al
caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o
in via transitoria il nome di mezzo e'
incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente;
o
il cittadino filippino registato
all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo
dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della
registrazione anagrafica; la corrispondenza tra le due generalita' sara'
riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta,
l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o
il Comune e' tenuto a verificare la
corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale
corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia
delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei
quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale
Iscrizione
anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione
anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione
o
la disposizione relativa alla
cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in
caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di
ricevuta della richiesta di rinnovo (circ.
Mininterno n. 12/2005)
o
il rischio di cancellazione per
irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera
di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
Iscrizione
anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o
autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per
motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura
prevista per il ricongiungimento familiare con lo
straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale
- per il 2011, 5.424,90 euro - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno
dei familiari[20]; quota
relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo
dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo
caso di cittadino soggiornante per studio o
formazione, di iscrizione al corso di studio o
formazione professionale
o
la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al
disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad
assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per
l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione
delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio
specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
illegittimo subordinare l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria
residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del
possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto
di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o
illegittimo subordinare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito
superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della
situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate;
resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito
negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Casi particolari
di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in
Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere
del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa
presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007);
note:
¤
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la
tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino
l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa
stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui
all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si
procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ.
Mininterno 21/7/2009; comunicato
Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha
chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente
applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ.
Mininterno 21/7/2009)
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione
temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art.
32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3
mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il
possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla
dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare
straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento
rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007);
nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base
della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui
all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni
transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini della Romania e della
Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico
alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che
non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in
corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa)
in Italia al 31/12/2006 (circ.
Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ.
Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ.
Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime
transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ.
Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di
soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di
integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto
all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della
precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e'
tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di
soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata
in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo
di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal
momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante
l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di
rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali
requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno
precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo
all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto
la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella
data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta,
rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della
sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifiche
relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[23]
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[24]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
dell'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il
familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione
anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare
Mutamento di
sesso
Cifre
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011)
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009)
o
al 31/12/2010: 60.626.442; di cui circa 4.570.317
stranieri, pari al 7,5% (da Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011)
o
al 31/12/2009: 60.340.328; di cui
4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009 e Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
7.
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra
permesso CE slp e carta di soggiorno
Richiesta del
permesso CE slp: beneficiari, requisiti
o
la richiesta puo' riguardare,
verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del
fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso
in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per
i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare
personalmente la domanda; la verifica dei requisiti
(in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari;
nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR Emilia e Corte
App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13
Direttiva
2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo
indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad
art. 13 Direttiva
2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati
membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu'
favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso); in contrasto, prassi della questura di Bologna,
senalata da Melting-pot:
il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ.
Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni; nota: nella stessa sentenza si afferma, in modo censurabile, che il
familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso CE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o
della convivenza (in contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente
mediante matrimonio di comodo)
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi
da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza
alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs.
17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ.
Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007,
interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa
di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); nota: irrilevante il tipo di rapporto di
lavoro eventualmente in corso (TAR
Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di
permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo
determinato); TAR
Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per
assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla
legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo
ambiguo, anche al fatto chem nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in
passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa
invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante
conversione in permesso per lavoro)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per
soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi),
quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D.
Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi
trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione
temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti
alla richiesta di permesso CE slp); assenze di
durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu'
lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la
necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e
sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta
a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di
permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia
o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da
parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il
2011, 5.424,90 euro), anche associato a potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari, all'importo previsto per
il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta'
dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari[29];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il
numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008); TAR
Veneto: il dato relativo al reddito deve poter
essere aggiornato, in fase di contraddittorio,
soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla
presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di ativita'
di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione
che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare
attivita' di lavoro subordinato); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp (che pero', secondo la sentenza,
dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; TAR
Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei
redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte
dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR
Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio
idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL
o
superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con
modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno
(Decr.
Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L.
94/2009); nota (da Dossier
Camera A.C. 2180): la Direttiva
2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di
paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla
legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna
discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)
o
anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp
o
il periodo compreso
tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva
2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del
periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp
o
il fatto che sia
stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di
soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione
sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp
rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia
stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)
o
eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha
concessa
o
quando uno Stato
membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della
protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta
quest'ultimo Stato
o
salvo che la
protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo
e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza
procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari
o
restano
impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 della Direttiva
2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.
o
le disposizioni
relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di
permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia
stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di
soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro
abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale
Test di
conoscenza della lingua italiana
o
si applica rispetto
ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il
caso di rilascio a
¤
figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni
¤
persone affette da gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento
linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
o
le disposizioni del
decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal
Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in
ambiti correnti)
o
richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com.
Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo
www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota
Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di
inammissibilita', i dati seguenti:
¤
generalita' del
richiedente
¤
dati relativi al
permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso
¤
tipologia del
permesso
¤
dati relativi al
documento di viaggio
¤
l'indirizzo cui va
recapitata la convocazione
o
la prefettura
convoca lo straniero entro 60
gg dalla richiesta, indicando
giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ.
Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una
comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota
Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al
controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero
o
il test si basa sulla
comprensione di brevi testi e
sulla capacita' di interazione;
e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri, da circ.
Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel
"Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2"
(riportati da Vademecum
MIUR):
¤
comprensione orale e
scritta di brevi testi:
- prova di comprensione orale articolata in due parti
(due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi,
comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di
audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in
grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto
nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es.
informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia
locale e lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti;
punteggio massimo: 30 punti
- prova di comprensione scritta articolata in due
parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi,
lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto:
essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella
vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35
punti
¤
capacita' di
interazione:
- prova in forma scritta, relativa ad una delle
sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello
richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a
bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio
massimo: 35 punti
o
il superamento del test richiede il raggiungimento di un
punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo
o
il test si svolge con
modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita'
informatica; Nota
Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un
livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la
capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere
o
il risultato (com.
Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su
http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel
sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service
alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo (com.
Mininterno 9/12/2010)
o
in caso di esito
negativo, lo straniero puo'
chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test
o
e' esonerato dal test lo straniero
¤
in possesso di attestato
di conoscenza della lingua di
livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e
dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
¤
che abbia conseguito
un titolo che attesti un
livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti, di cui all'art. 1,
co. 632 L.
296/2006 (nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)
¤
cha abbia ottenuto,
nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello
non inferiore al livello A2
¤
che abbia conseguito
il diploma di scuola secondaria
di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema
italiano di istruzione di cui all'art. 1 L.
62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
¤
che frequenti un corso
di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente
riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato
¤
che sia entrato in
Italia ai sensi di art. 27, co.
1, lettere a (dirigente o
personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la
corrispondente attivita'
o
nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi
limitazioni alla capacita' di
apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria
o
nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp
¤
dichiarazione
relativa al titolo di esonero
posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per
l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998
¤
copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei
certificati di frequenza richiesti, negli altri casi
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp, la questura
acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o
esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria
esonerata
o
il prefetto individua
(nell'ambito della Provincia, da Nota
Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ.
Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in
collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ.
Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del
calendario delle sessioni di esame)
o
il Consiglio
territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle
modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio
del permesso CE slp e progetti per
la preparazione al test
o
Stipulato un Accordo
quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione
del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della
lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento
civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le
linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del
punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le
indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che
somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura
o
prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati
del Mininterno 26/4/2011): Albania 7.162 (22,26%), Marocco 5.830 (18,12%),
Ucraina 5.684 (17,67%), Moldavia 3.220 (10,01%), Ecuador 2.100 (6,53%),
Filippine 1.966 (6,11%), Peru' 1.669 (5,19%), Cina 1.653 (5,14%), Tunisia 1.572
(4,89%), Egitto 1.317 (4,09%)
o
dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter
FEI 7/2011):
¤
richieste test: 69.647
¤
richieste prenonotate per il test: 56.414
¤
richieste rifiutate per irregolarita' del
permesso di soggiorno: 5.535
¤
sedi di test: 380
¤
sessioni di test: 2.670
¤
test sostenuti: 40.692
¤
test superati: 28.301
¤
test non superati: 4.562
¤
non ammessi al test: 76
¤
assenti al test: 7.753
o
statistiche relative alla provincia di
Padova (da un articolo
pubblicato da Neodemos): tassi di successo:
¤
per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%
¤
per provenienza: Europa orientale, 88%;
Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%
¤
per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e
49 anni, 59%; piu' di 50, 67%
Motivi ostativi
al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o minaccia a
pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento
aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione
di esplosivi non riconosciuti
Documentazione
richiesta
o
copia passaporto o documento di identita'
rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei
familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del
titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata
da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello
CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.); nota: secondo TAR
Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)
o
certificato casellario giudiziale (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la
minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e legalizzata dal consolato
italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la
necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del
1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui
hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ.
Mininterno 4/5/2010), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella
di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); note:
-
traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero
possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel
paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica
straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore
ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
-
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione
sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie,
effettuate a spese degli interessati:
-
per i rapporti di parentela, sul test del
DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
-
per l'eta', su test quali quello della
densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eĠ richiesta per il figlio minore che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe
essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del
ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto
matrimonio con il richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di
alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti
previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento
dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL
(solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche
per i familiari)
Rilascio in caso
di collaborazione anti-terrorismo
Rilascio
transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani
Formato del
permesso
Validita' del
permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'
Formato del
permesso CE slp
Modalita' di
presentazione delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini
svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini
comunitari, nelle more
dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le
richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste
relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in
caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?),
con le seguenti particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit
azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si
utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del
Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare
straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso
di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente),
inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato
attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp
riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in
caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il
modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un
reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno
incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il
vincolo familiare con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di
cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura,
mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna
4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di
richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece,
verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento
impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato
elettronico)
Contraffazione
Termini per
l'esito della richiesta
Diritti e
facolta' del titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata
allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non
e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma
anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
l'imposizione del requisito di soggiorno
quinquennale potrebbe
continuare ad essere considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe,
quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del
permesso CE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di accompagnamento da Ord.
Trib. Urbino
o
in precedenza, prima della Sent.
Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
¤
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Genova: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni
di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
¤
ambiguita', rispetto al requisito di
soggiorno pregresso, in Trib.
Ravenna
¤
Trib. Genova, in altra
ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e
l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia,
altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al
solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
o
il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o
ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
o
per il computo dei 10 anni si tiene conto
della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello
italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in
contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o
comunitari, con esclusione dei
titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del
titolare di permesso CE slp
Revoca del
permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare
un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare
come ai fini del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal
territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?)
dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il
permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di
quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa,
dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare
temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE
slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da
parte di questo)
Modalita' di
adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi
familiari
o
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente,
il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e'
possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per
quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata <
3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota:
anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato
provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE
slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a
farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati
membri neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal
requisito di residenza all'estero (e' possibile,
cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i
familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia,
accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in
considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al
rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto
di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro
Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata
richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della
modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1
L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
Cifre
8.
Ingresso e soggiorno per lavoro
subordinato (*)
Aspetti
generali: quote, Sportello unico
o
diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante
della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno
della Polizia di Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che
puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli
uffici competenti in materia di lavoro
Richiesta di
nulla-osta al lavoro
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni);
nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la
compatibilita' con il dovere di istruzione e
formazione, che si assolve con il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'
(art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica
pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(D.
Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di
presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero complessivo di
domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e
associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione on-line della domanda (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[31]
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un
istante prefissato (differenziato per categorie);
rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[32]
o
le domande per lavoratori provenienti da
paesi con quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente
e in caso di unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da
chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso contro il
provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme
delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di
Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i
soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della
richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ
del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del
luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico,
puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera'
il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del
congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli
A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e
nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed
assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
(nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del
lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese
di rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro
5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di
lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa
decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio
competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art.
16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per
assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[33],
solo (circ.
INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact
Center (circ.
INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[34],
in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ.
INPS 49/2011; Decreto
Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ.
INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito
entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato
detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i
requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non
ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con
corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di
contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui
lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ
occupazionale e reddituale del datore di lavoro
(determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il
cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti
che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non
richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto
da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e
intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ.
Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri
indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre
per datore di lavoro titolare di redditi esenti
(es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la
capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli
enti erogatori
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da
studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti)
e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per lavoro domestico sono riportate nell'All. II
della circ.
Minlavoro 1/2/2011); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al
pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione
del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della
legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della
richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per
lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche
via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o
straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le
comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al
datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di
lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo
indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del
Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da
tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro
per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di
assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e'
da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di
fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte
del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente,
in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello
stesso senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta e per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la
firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di
art.4, co. 2 DPR
445/2000,
resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza,
da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ.
Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa
il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce lĠintera documentazione e il
codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del
lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di
contratto di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in
relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati,
familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa
dĠufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa
allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di
permesso per lavoro subordinato
Contraffazione e
ingresso illegittimo
Stipula del
contratto di lavoro
Sopravvenuta
indisponibilita' del datore di lavoro
Facolta' del
lavoratore nelle more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008),
a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); nota: il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
Durata del
permesso per lavoro subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Divieto di
licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre;
lavoratrici domestiche
Licenziamento e
dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del
Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche
per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se
ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per
lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con
esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo
svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; circ.
Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6
mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu'
indulgente segnalati da Melting
Pot); nota: TAR
Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta
iscrizione nell'elenco anagrafico
o
per il lavoratore straniero che sia
rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L.
68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla
registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un
contratto di soggiorno e alla consegna della
autocertificazione del datore attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata
del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo
dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza
anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla
scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha
avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad
altro titolo in base alla normativa (in questo senso, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, TRGA
Trento e TAR
Toscana, secondo il quale il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione in assenza di un contratto di soggiorno stipulato prima della
conclusione del procedimento e' atto vincolato; nel senso di ulteriore possibilita'
di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso
per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e
sociali, TAR
Veneto; nel senso della possibilita' di concessione di un ulteriore
permesso per attesa occupazione allo straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente
in Italia, allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare
una nuova occupazione, TAR
Lombardia); nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza,
durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della
sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Rinnovo del
permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a
reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a
carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata)[37]
o
in caso di scadenza del permesso
simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello
stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la
necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e
il successivo con lo stesso datore (art. 5, D.
Lgs. 368/2001); salvo ricorso, sospettabile di frode, allĠart. 5, co. 5
T.U., con produzione di nuovi elementi – la riassunzione a termine
– nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile peroĠ
il rinnovo per lavoro a progetto (D.
Lgs. 276/2003)
o
da Lettera
di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi
di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
o
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); in senso piu'
cauto, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
legittimo il diniego di rinnovo se lo
straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di
lavoro (TAR
Piemonte)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto);
nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione
o
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)
o
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana; nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di
art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto e Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato
sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
o
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo quando questi siano
obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia
pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del
lavoratore nelle more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
Instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro
Obblighi di
comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
instaurazione
del rapporto, almeno un giorno prima (L.
296/2006); si applica anche al lavoro domestico
(circ.
INPS 17/2/2009)
o
ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.
Diritti del
lavoratore straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle
strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti
pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca
dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)