(Sergio Briguglio 1/1/2012)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA

 

Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVI Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle modifiche apportate durante la XV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;

o      Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

o      Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o      Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o      Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

o      Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;

o      Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

o      Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o      Legge 26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa;

o      Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o      Legge 6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

o      Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

o      Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

o      Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o      Legge 29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali;

o      Decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69, recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo amministrativo;

o      Legge 4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per limpiego, di incentivi alloccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

o      Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o      Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o      Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

 

-        C. C. (disposizioni rilevanti): Codice civile, come modificato da

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti): Codice penale, come modificato da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

 

-        C. P. P. (disposizioni rilevanti): Codice di procedura penale, come modificato da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

-        D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come modificato da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

 

-        L. 68/1993 (disposizioni rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

 

-        D. LGS. 274/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o      Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

 

-        L. 328/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

o      Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

o      Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

o      Legge 14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

o      Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

o      Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

o      Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

o      Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

-        L. 296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

 

-        D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

 

-        D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

-        D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

-        D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o      Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o      Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

 

-        L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

 

-        D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito delladesione di Bulgaria e Romania, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 125/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

-        L. 88/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

 

-        L. 94/2009 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

-        D. LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 148/2011 (disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

-        DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da

o      Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o      Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

o      Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

-        D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

 

-        D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o      Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o      Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

o      Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

o      Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

o      Legge 8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

 

-        L. 51/2006 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Tratta

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti): Codice penale, come modificato da

o      Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 228/2003 (ulteriori disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

L. 133/2008

D. LGS. 160/2008

L. 94/2009

L. 25/2010

L. 100/2010

D. LGS. 104/2010

L. 183/2010

L. 129/2011

D. LGS. 150/2011

L. 214/2011

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

  

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.[1]

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero riconosciuta parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

Articolo 2-bis

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato

 

2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.[2]

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato[3].[4]

5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata[5] a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.[6] Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto[7]. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis[8]

 

(Accordo di integrazione)

 

 

 

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.

 

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

 

 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[9]

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[10]

 

 

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.[11]

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[12]

 

b) ();

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[13]

 

d) ();

 

e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare:

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAILper linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere superiore a due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza[14] ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [15]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

 

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e[16] 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

 

5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.[17]

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[18] o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[19] o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.[20]

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale.

8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati[21], punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

9-bis.[22] In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

 

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

 

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o apolide, contiene ():

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie[23], i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.[24]

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione dovuta .

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1.[25]

 

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

 

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca.[26]

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

 

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini delladozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato:

 

a) se stato acquisito fraudolentemente;

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellUnione europea, previa comunicazione da parte di questultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

8. Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a tre anni.

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lespulsione pu essere disposta:

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

b) nei casi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

11. Ai fini delladozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu:

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allarticolo 5-bis.;

 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso laccesso alla procedura per lottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata leffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

13. E autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

Art. 9-bis

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellUnione europea e in corso di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

a) esercitare unattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per limmigrazione;

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellimporto minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

2. Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 29, comma 3.

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica larticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito delleffettiva residenza allestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allarticolo 22.

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato, revocato, agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Nelladottare il provvedimento si tiene conto dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dellesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettera b) e lallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per ladozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 1, e dellarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lallontanamento effettuato fuori dal territorio dellUnione europea.

 

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Dellavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo;

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

5. Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

Art. 10-bis[27]

 

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.[28]

 

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

1.-bis Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

5-bis. Il Ministero dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.[29]

2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

 

b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o materie esplodenti.[30]

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata.[31]

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.[32]

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in flagranza (...).[33]

 

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.[34] [35]

 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.[36]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero o nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero o nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met.[37]

 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.[38] La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.[39]

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni ()sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza pubblica.

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. Lespulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:

2. Lespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso,[40] quando lo straniero:

a) entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato[41] ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68[42];

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

 

 

2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.[43]

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14.

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro sette[44] giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione[45], ai sensi dellarticolo 14.

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

4. Lespulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

4. L'espulsione e' (...) eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

 

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

 

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

 

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

 

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

 

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.[46]

 

4-bis[47]. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

 

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validit;

 

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

 

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';

 

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonch dell'articolo 14;

 

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.[48]

 

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.[49]

 

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.[50]

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-bis. Nei casi previsti al comma 4[51] il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.[52] Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione[53], di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.

 

6. ().

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[54], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.[55]

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.[56]

9. ().

 

10 ().

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo[57].

12. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione[58] non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pu essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e pu essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.[59]

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

 

16. Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4 miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

(...)[60]

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

 

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento[61], il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione[62] piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessit di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.[63]

 

1-bis[64]. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

 

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.[65] Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione ed espulsione[66] di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.[67]

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5 bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.[68]

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[69]

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la reclusione da uno a quattro anni.

 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[70]

 

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.[71]

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio larresto dellautore del fatto.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.[72]

 

5-sexies[73]. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

5-septies[74]. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.[75]

8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

 

Art. 14-bis[76]

 

(Fondo rimpatri)

 

 

 

1. ' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

 

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 14-ter[77]

 

(Programmi di rimpatrio assistito)

 

 

 

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. ' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

 

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

 

a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

 

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

 

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.

 

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

 

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

 

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

 

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

Art. 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano[78] le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,[79] puo' sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.[80]

2. Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

 

3. Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente.

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

8. La pena estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione della pena.

 

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

 

 

 

 

 

Art.17

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 18

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita ed attualita di pericolo.

 

7. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art.19

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.[81])

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

1. In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9;

 

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo[82] grado o con il coniuge, di nazionalit italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

2-bis[83]. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i Ministri degli affari esteri, dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allUnione Europea.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa:

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente.

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione competente il prefetto.

 

8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

 

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.[84]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.[85]

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 23

 

(Titoli di prelazione)

 

 

 

 

 

 

 

1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata:

a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;

b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 24

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3.

 

2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro specificit, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit :

 

a) assicurazione per linvalidit, la vecchiaia e i superstiti;

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

d) assicurazione di maternit.

 

2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45.

 

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2.

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit lavorativa.

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorit competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della licenza prevista per lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere.

 

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ().

 

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 27

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellUnione europea;

 

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

 

d) traduttori e interpreti;

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione;

 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;

 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari;

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

 

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.[86]

 

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.[87]

 

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.[88]

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, (...)[89], previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, (...)[90], determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit.

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

5. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

Art. 27-bis

 

(Ingresso e soggiorno per volontariato)

 

 

 

1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

 

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

 

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

 

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

 

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

 

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

 

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

 

4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

 

5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

 

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

 

 

 

 

 

Art. 27-ter

 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

 

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

 

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

 

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

 

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

 

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

 

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

 

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

 

6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

 

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

 

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

 

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

 

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

 

 

Art. 28

 

(Diritto all'unit familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lunit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[91], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

 

 

Art.29

 

 (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

a) coniuge;

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni;[92]

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale ;[93]

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.[94]

 

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.[95]

 

1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.[96]

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

3. Salvo quanto previsto dallarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

 

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';[97]

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato della meta' dellimporto dellassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;[98]

 

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.[99]

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

5. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, e' consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri (...) il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.[100]

6. Al familiare autorizzato allingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute.

 

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.[101]

9. La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il matrimonio o ladozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allarticolo 20;

 

c) nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6.

 

 

 

 

 

Art. 29-bis

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

1. Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allarticolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allarticolo 29, comma 3.

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dallautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non pu essere motivato unicamente dallassenza di documenti probatori

 

3. Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

Art.30

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

  

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:

 

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

 

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

 

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

 

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale secondo la legge italiana.

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

 

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con questultimo.

 

4. (...)

 

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.[102]

 

 

 

 

Art. 31

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se pi favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

Art. 32

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

al compimento della maggiore et)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.[103]

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, (...)[104] ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,[105] previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati[106] che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.[107]

3. Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

Art. 34

 

(Assistenza per gli stranieri

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale :

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

2. Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres richiesta:

 

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non valido per i familiari a carico.

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 35

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallItalia.

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ;

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani.

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le necessit terapeutiche documentate.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

Art. 37

 

(Attivit professionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

4. In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

Art. 38

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

 

2. Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.

 

3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

 

4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo ;

 

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

a) delle modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;

 

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

c) dei criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

 

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

Art. 39

 

(Accesso ai corsi delle universit)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al presente articolo.

 

2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;

 

c) lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocit;

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia;

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero.

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

 

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

 

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.

 

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.

 

5. comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

 

 

 

 

 

Art. 39-bis

 

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)

 

 

 

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

 

c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

 

d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

Art. 40

 

(Centri di accoglienza. Accesso allabitazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. ()

 

1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

5. (...)

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[108]

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

Art. 42

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

a) le attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

e) lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

2. Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

4. Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

 

b)                                             rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

c)                                             rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero non inferiore a quattro;

 

d)                                             rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

e)                                             otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit;

 

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL);

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente.

 

6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino ingiustamente;

 

b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivit economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit;

 

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattivit lavorativa.

 

3. Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

Art. 44

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.[109]

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellistante.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.[110]

3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

3. (...)[111]

4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

4. (...)[112]

5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

5. (...)[113]

6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

6. (...)[114]

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu altres condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

7. (...)[115]

8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo[116] e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allarticolo 2729, primo comma, del codice civile.

9. (...)[117]

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. (...)[118]

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

 

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

Art. 46

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

            3. La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

6. Per ladempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

Art. 47

 

( Abrogazioni)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3;

 

c) il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) larticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

3. Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

1. Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

(Disposizioni finali e transitorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

 

2. Allonere conseguente allapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 


 

C. C. *

Codice civile

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 94/2009

 

 

 

 

Art. 116

 

Matrimonio dello straniero nello Stato

 

 

 

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano.[119]

Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.

 

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

 

 


 

C. P. *

Codice penale

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

L. 94/2009

 

 

 

 

Art. 61

 

Circostanze aggravanti comuni

 

 

 

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:

 

1) lavere agito per motivi abietti o futili;

 

2) laver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a s o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunit di un altro reato;

 

3) lavere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellevento;

 

4) lavere adoperato sevizie, o laver agito con crudelt verso le persone;

 

5) lavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

 

6) lavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

 

7) lavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravit;

 

8) lavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

 

9) lavere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualit di ministro di un culto;

 

10) lavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualit di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellatto o a causa delladempimento delle funzioni o del servizio;

 

11) lavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dopera, di coabitazione, o di ospitalit.

11) lavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dopera, di coabitazione, o di ospitalit;

 

11-bis) L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.[120]

 

 

 

 

 

 

Art. 235

 

Espulsione dello straniero dallo Stato

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato[121]

 

 

Lespulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

 

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.[122]

 

(...)[123]

Allo straniero che trasgredisce allordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione allordine di espulsione emanato dallAutorit amministrativa.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.[124]

 

 

 

 

 

 

Art. 312

 

Espulsione dello straniero

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato[125]

 

 

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libert personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, espulso dallo Stato

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.[126]

 

(...)[127]

 

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.[128]

 

 

 

 

 

 

Art. 416

 

Associazione per delinquere

 

 

 

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere pi delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano lassociazione sono puniti, per ci solo, con la reclusione da tre a sette anni.

 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

 

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

 

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.[129]

 

 

 

 

 

 

Art. 495

 

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, lidentit o lo stato o altre qualit della propria o dellaltrui persona punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lidentita', lo stato o altre qualit della propria o dellaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni. (...)[130]

La reclusione non inferiore ad un anno:

La reclusione non inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa da un imputato allAutorit giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa allautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.[131]

La pena diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per s o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

(...)[132]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 495-ter[133]

 

Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali

 

 

 

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dellaltrui corpo utili per consentire laccertamento di identit o di altre qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto aggravato se commesso nellesercizio di una professione sanitaria.

 

 

 

 

Art. 496

 

False dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellaltura persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio nellesercizio delle funzioni o del servizio, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione ( 516,46).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio delle funzioni o del servizio, punito con la reclusione da uno a cinque anni.[134]

 

 

 

 

 

 

 

574-bis[135]

 

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potest genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potest dei genitori.

 

 


 

C. P. P. *

Codice di procedura penale

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

 

 

Art. 51

 

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

 

 

 

...

 

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare lattivit delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch per i delitti previsti dallart. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite allufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

 

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello pu, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

 

 

 

 

 

 

 

Art.381

 

Arresto facoltativo in flagranza

 

...

 

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres facolt di arrestare chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti :

 

a) peculato mediante profitto dellerrore altrui previsto dallart. 316 c.p.;

 

b) corruzione per un atto contrario ai doveri dufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;

 

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallart. 336 comma 2 c.p.;

 

d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;

 

e) corruzione di minorenni prevista dallart. 530 c.p.;

 

f) lesione personale prevista dallart. 582 c.p.;

 

g) furto previsto dallart. 624 c.p.;

 

h) danneggiamento aggravato a norma dellart. 635 comma 2 c.p.;

 

i) truffa prevista dallart. 640 c.p.;

 

l) appropriazione indebita prevista dallart. 646 c.p.;

 

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110;

 

m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale.

m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale;

 

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali proprie o di altri, prevista dallarticolo 495 del codice penale;

 

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali, previste dallarticolo 495-ter del codice penale.[136]

...

 

 

 

 

 

 

 

Art.407

 

Termini di durata massima delle indagini preliminari

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dallart. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non pu comunque superare diciotto mesi.

 

2. La durata massima tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

 

a) i delitti appresso indicati:

 

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

 

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

 

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare lattivit delle associazioni previste dallo stesso articolo;

 

4) delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dellordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonch delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dallarticolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110;

 

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dellarticolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni;

 

7) delitto di cui allarticolo 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio larresto in flagranza;

 

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonch dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[137].

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicit di fatti tra loro collegati ovvero per lelevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

 

c) indagini che richiedono il compimento di atti allestero;

 

d) procedimenti in cui indispensabile mantenere il collegamento tra pi uffici del pubblico ministero a norma dellart. 371.

 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato lazione penale o richiesto larchiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

 

 

 

 

 

 

 

Art.656

 

Esecuzione delle pene detentive

 

 

 

...

 

9. La sospensione dellesecuzione di cui al comma 5 non pu essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonch di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o pi circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice;[138]

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

 

...

 

 

 


 

D. LGS. 271/1989 *

Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

L. 94/2009

L. 129/2011

 

 

Art.132-bis

 

Formazione dei ruoli di udienza

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi[139]

 

 

1. Nella formazione dei ruoli di udienza assicurata priorit assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi assicurata la priorit assoluta (...):

 

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalit organizzata, anche terroristica;

 

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

 

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

 

d) ai processi nei quali l'imputato stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

 

e) ai processi nei quali contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

 

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.[140]

 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali prevista la trattazione prioritaria.[141]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 183-bis.[142]

 

Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide

 

 

 

1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

 

 

Art. 183-ter[143]

 

Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare

 

 

 

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

 

 

 


 

L. 68/1993 *

Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

 

 

Art. 16-quater

 

Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

 

 

 

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n. 121.

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e pu accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu altres accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.[144]

...

 

 

 

 


 

L. 488/1999 *

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 49

Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita

 

...

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

...

 

 


 

D. LGS. 267/2000 *

Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 125/2008

L. 217/2010

 

 

Art. 54

 

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

 

 

 

...

 

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza  urbana.  I  provvedimenti  di  cui  al presente comma sono preventivamente   comunicati   al   prefetto   anche  ai  fini  della predisposizione   degli   strumenti   ritenuti necessari  alla  loro attuazione. [145][146]

...

 

 

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorit, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.[147]

...

 

 

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.[148]

...

 

 


 

D. LGS. 274/2000 *

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 94/2009

L. 129/2011

 

 

Art. 4

 

Competenza per materia

 

 

 

1. Il giudice di pace competente:

 

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;

 

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.

 

2. Il giudice di pace altres competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

 

a) articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di sicurezza";

 

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

 

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

 

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

 

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

 

f. articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

 

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

 

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

 

i) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarit dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ";

 

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

 

m) articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivit trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

 

n) articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

 

o) articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

 

p) articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicit ingannevole";

 

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

 

r) articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

 

s) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

s) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";

 

s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;[149]

 

s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.[150]

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 tuttavia del tribunale se ricorre una o pi delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

 

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 62-bis[151]

 

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva

 

 

 

1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 


 

L. 328/2000 *

Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 2

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalit e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti allUnione europea ed i loro familiari, nonch gli stranieri, individuati ai sensi dellarticolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui allarticolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

...

 


 

L. 388/2000 *

Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 80

Disposizioni in materia di politiche sociali

...

4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal seguente:

 3. Lassegno di cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilit, per i valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellISE di cui al comma 1 lassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.

...

9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire lassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

...

19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[152]

...

 

 


 

L. 103/2002 *

Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

 

Articolo 1

 

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualit dei rispettivi curricoli, nonch i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

 


 

L. 189/2002 *

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole organizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS) sono aggiunte le seguenti: delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

b) allarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole a favore delle ONLUS sono aggiunte le seguenti: , nonch le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allOCSE;.

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si pu procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

 

Articolo 6

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si procede allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

 

Articolo 13

(Esecuzione dellespulsione)

 

2.              Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lanno 2002, 24,79 milioni di euro per lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno 2004.

 

 

Articolo 30

(Misure di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)

 

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per lassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

 

Articolo 32

(Procedura semplificata)

 

...

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per lanno 2003.

 

 

Articolo 33

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

a) le generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente -legge;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[153]

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

 

 

Articolo 34

(Norme transitorie e finali)

 

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonch alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni gia esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:

a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dallarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dallarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

 

Articolo 35

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

 

1. istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina, nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale preposto un prefetto, nellambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente modificata in Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Articolo 36

(Esperti della Polizia di Stato)

 

1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art.37

(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

 

1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.

 

 

Articolo 38

(Norma finanziaria)

 

1. Dallapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e in euro 3.031.517 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lanno 2002, 130,65 milioni di euro per lanno 2003, 125,62 milioni di euro per lanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

L. 222/2002 *

Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nellesercizio di unattivit di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:

a) i dati identificativi dellimprenditore o della societ e del suo legale rappresentante;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per limpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta limprocedibilit e larchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilit non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalit per limputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.[154]

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu essere adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui allarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allarticolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellarticolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. Allatto della consegna della carta didentit elettronica, di cui allarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellarticolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda lutilizzazione e la conservazione dei dati e laccesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al comma 4, primo periodo, dellarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dellimporto complessivo mensile.

...

 

 

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

 

1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per lanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per lanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Per lerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dellAmministrazione civile dellinterno impiegato per fronteggiare lulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui allarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per lanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dallanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

D. LGS. 215/2003 *

Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 101/2008

D. LGS. 150/2011

 

 

 

 

Art. 1

 

Oggetto

 

 

 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

 

 

 

 

 

Art. 2

 

Nozione di discriminazione

 

 

 

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

 

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

 

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

 

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico.

 

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.[155]

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

 

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

 

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

 

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

 

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

 

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

 

f) assistenza sanitaria;

 

g) prestazioni sociali;

 

h) istruzione;

 

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

 

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

 

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.

 

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

 

 

 

 

 

Art. 4

 

Tutela giurisdizionale dei diritti

 

 

 

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.[156]

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

 

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. (...)[157]

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. (...)[158]

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

5. (...)[159]

6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento[160] di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

6. (...)[161]

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis[162]

 

Protezione delle vittime

 

 

 

1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

 

 

 

 

Art. 5

 

Legittimazione ad agire

 

 

 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.[163]

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

 

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.[164]

 

 

 

 

Art. 6

 

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.

 

2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

 

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;

 

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

 

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;

 

d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;

 

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

 

 

 

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

 

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

 

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

 

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

 

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

 

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

 

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;

 

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;

 

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

 

3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

 

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

 

5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

 

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

 

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

Copertura finanziaria

 

 

 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

 

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 

 


 

D. LGS. 276/2003 *

Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 133/2008

 

 

 

 

...

 

 

 

Capo II

 

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

 

 

 

Art. 70.

 

Definizione e campo di applicazione

 

 

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

a) di lavori domestici (...);

 

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

(...)

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

d) (...) di manifestazioni (...) sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta';

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

 

f) di attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.[165]

2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

 

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

 

 

 

 

 

Art. 71.

(...)[166]

Prestatori di lavoro accessorio

 

 

 

1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:

 

a) disoccupati da oltre un anno;

 

b) casalinghe, studenti e pensionati;

 

c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;

 

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

 

 

 

 

 

Art. 72.

 

Disciplina del lavoro accessorio

 

 

 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni[167] e periodicamente aggiornato.

 

2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.

 

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

 

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

 

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[168]

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto (...) il concessionario del servizio (...) e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.[169]

 

 

 

...

 

 

 


 

L. 271/2004 *

Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Art. 1

 

...

2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellarticolo 30 e del comma 3 dellarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e lesame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica

 

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

 

1. Allarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 "4-bis. Nellambito delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellinterno pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e linoltro agli uffici dellAmministrazione dellinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch per lo svolgimento di altre operazioni preliminari alladozione dei provvedimenti richiesti e per leventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellinterno, si determina limporto dellonere a carico dellinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

 4-ter. Per le finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere allidentificazione degli interessati, con losservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni".

 

 


 

D. LGS. 12/2005 *

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

 

 

Art. 2.

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: testo unico, nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.

4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.

 

 

Art. 3.

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

 

1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

 

 

Art. 4.

Trattamento di dati personali

 

1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 5.

Ricorsi

 

1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Art. 6.

Casi di esclusione

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.

 

 

Art. 7.

Costi

 

1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.

 

 


 

L. 69/2005 *

Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

 

TITOLO I


DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 

Art. 1.


(Disposizioni di principio e definizioni).

 

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonch in tema di diritti di libert e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert personale.

3. L'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalit stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

 

 

Art. 2.


(Garanzie costituzionali).

 

1. In conformit a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libert e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonch dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;


b) i princpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libert personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonch quelli relativi alla responsabilit penale e alla qualit delle sanzioni penali.

2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuter la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

 

Art. 3.


(Applicazione della riserva parlamentare).

 

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 

 

Art. 4.


(Autorit centrale).

 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorit centrale per assistere le autorit giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorit giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorit giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalit previsti da accordi internazionali pu essere consentita in condizioni di reciprocit la corrispondenza diretta tra autorit giudiziarie. In tal caso l'autorit giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

 

 

TITOLO II


NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

 

CAPO I


PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

 

Art. 5.


(Garanzia giurisdizionale).

 

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non pu essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento ricevuto dall'autorit giudiziaria.

3. Se la competenza non pu essere determinata ai sensi del comma 2, competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorit giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di pi persone e non possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui avvenuto l'arresto.

 

 

Art. 6.


(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identit e cittadinanza del ricercato;


b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorit giudiziaria emittente;


c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;


d) natura e qualificazione giuridica del reato;


e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;


f) pena inflitta, se vi una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;


g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorit giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libert personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;


b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;


c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identit e la nazionalit della persona della quale domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorit giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo stato emesso, nonch la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione non d corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovr pervenire tradotto in lingua italiana.

 

 

Art. 7.


(Casi di doppia punibilit).

 

1. L'Italia dar esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovr essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libert personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

 

Art. 8.


(Consegna obbligatoria).

 

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libert personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o pi persone finalizzata alla commissione di pi delitti;


b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumit ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;


c) costringere o indurre una o pi persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorit, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavit o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;


d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di et infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui riprodotto un minore;


e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;


f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;


g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilit in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;


h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunit europee o nei bilanci gestiti dalle Comunit europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;


i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilit provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;


l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;


m) commettere, al fine di procurare a s o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;


n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;


o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non cittadina o non ha titolo di residenza permanente;


p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravit di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;


q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;


r) privare una persona della libert personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra pi governi, una persona fisica o giuridica o una collettivit di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;


s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanit;


t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per s o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attivit di un gruppo organizzato;


u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;


v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a s o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;


z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;


aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;


bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;


cc) falsificare mezzi di pagamento;


dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;


ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;


ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a s o ad altri un profitto;


gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit;


hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumit pubblica;


ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;


ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;


mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorit giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non previsto come reato dalla legge italiana, non si d luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale stato emesso il mandato d'arresto europeo.

 

 

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. 
Misure cautelari).

 

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorit competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello d immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalit nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolt relative alla ricezione o alla autenticit dei documenti trasmessi dall'autorit giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullit, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 10.


(Inizio del procedimento).

 

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonch della facolt di acconsentire alla propria consegna all'autorit giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libert personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attivit di cui al comma 1 dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorit consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 11.


(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 

1. Nel caso in cui l'autorit competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

 

 

Art. 12.


(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilit di acconsentire alla propria consegna all'autorit giudiziaria emittente e la avverte della facolt di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto d atto, a pena di nullit, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonch degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

 

 

Art. 13.


(Convalida).

 

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localit diversa da quella in cui l'arresto stato eseguito, il presidente della corte di appello pu delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libert. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorit competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purch contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 14.


(Consenso alla consegna).

 

1. Quando procede a sentire la persona della quale stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalit con cui stato prestato si d atto in apposito verbale.

2. Il consenso pu essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso irrevocabile. La persona arrestata preventivamente informata della irrevocabilit del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonch al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

 

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

 

1. Se il mandato d'arresto europeo stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorit giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorit giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorit richiedente in conformit alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorit giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessit che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

 

 

Art. 16.


(Informazioni e accertamenti integrativi).

 

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, pu richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione non d corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, pu disporre altres ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

 

 

Art. 17.


(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonch, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilit di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne d comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunit riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello stata informata del fatto che l'immunit non opera pi. Se la decisione sulla esclusione dell'immunit compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorit dello Stato membro di emissione ed altres, quando la decisione di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

 

Art. 18.


(Rifiuto della consegna).

 

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua
nazionalit, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;


b) se il diritto stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, pu validamente disporne;


c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;


d) se il fatto manifestazione della libert di associazione, della libert di stampa o di altri mezzi di comunicazione;


e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;


f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;


g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;


h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;


i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libert personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non previsto l'accertamento della effettiva capacit di intendere e di volere;


l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;


m) se risulta che la persona ricercata stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purch, in caso di condanna, la pena sia stata gi eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa pi essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;


n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gi verificata la prescrizione del reato o della pena;


o) se, per lo stesso fatto che alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;


p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;


q) se stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;


r) se il mandato d'arresto europeo stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;[170]


s) se la persona richiesta in consegna una donna incinta o madre di prole di et inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorit giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravit;


t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo stato emesso risulta mancante di motivazione;


u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunit che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;


v) se la sentenza per la cui esecuzione stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

 

Art. 19.


(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

 

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorit giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non stato citato personalmente n altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna subordinata alla condizione che l'autorit giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilit di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;


b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo stato emesso punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libert personale a vita, l'esecuzione di tale mandato subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virt della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinch la pena o la misura in questione non siano eseguite;


c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libert personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

Art. 20.


(Concorso di richieste di consegna).

 

1. Quando due o pi Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravit dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libert personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello pu disporre ogni necessario accertamento nonch richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravit dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

 

Art. 21.


(Termini per la decisione).

 

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata posta immediatamente in libert.

 

 

Art. 22.


(Ricorso per cassazione).

 

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

 

 

Art. 23.


(Consegna della persona. 
Sospensione della consegna).

 

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne d immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorit dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, pu con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, d tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorit dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilit della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorit giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

 

 

Art. 24.


(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

 

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello pu disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorit giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorit giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, pu disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

 

Art. 25.


(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

 

1. La consegna della persona subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto n estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorit giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso richiesto d luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilit di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;


b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorit giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;


c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialit ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 

 

Art. 26.


(Principio di specialit).

 

1. La consegna sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, n privata della libert personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, n altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libert personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilit, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;


b) il reato non punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libert personale;


c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libert personale;


d) la persona soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libert, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se pu limitare la sua libert personale;


e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialit con le forme di cui all'articolo 14;


f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialit rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia raccolta a verbale dall'autorit giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libert, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso rilasciato quando il reato per il quale richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

 

 

Art. 27.


(Transito).

 

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia pu rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identit e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;


b) il ricercato cittadino italiano o residente in Italia e il transito richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia pu subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libert personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

CAPO II


PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

 

Art. 28.


(Competenza).

 

1. Il mandato d'arresto europeo emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;


b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;


c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorit competente. Della emissione del mandato data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

 

Art. 29.


(Emissione del mandato d'arresto europeo).

 

1. L'autorit giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorit giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefci di una immunit o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorit giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunit.

 

 

Art. 30.


(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) identit e cittadinanza del ricercato;


b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorit giudiziaria emittente;


c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;


d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;


e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonch, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;


f) pena inflitta, se vi sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;


g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

 

Art. 31.


(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

 

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale stato emesso stato revocato o annullato ovvero divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne d immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

 

Art. 32.


(Principio di specialit).

 

1. La consegna della persona ricercata soggetta ai limiti del principio di specialit, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

 

 

Art. 33.


(Computabilit della custodia cautelare all'estero).

 

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.[171]

 

 

CAPO III


MISURE REALI

 

Art. 34.


(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

 

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorit giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 

 

Art. 35.


(Sequestro e consegna di beni).

 

1. Su richiesta dell'autorit giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello pu disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilit del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorit giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorit giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalit e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorit giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non pu essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

 

 

Art. 36.


(Concorso di sequestri).

 

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorit giudiziaria dello Stato membro costituiscano gi oggetto di sequestro disposto dall'autorit giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna pu essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorit giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 subordinata la consegna quando si tratta di beni gi oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

 

 

CAPO IV


SPESE

 

Art. 37.


(Spese).

 

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorit giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

TITOLO III


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 38.


(Obblighi internazionali).

 

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialit contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialit cessa di operare.

 

 

Art. 39.


(Norme applicabili).

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

 

Art. 40.


(Disposizioni transitorie).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

L. 80/2005 *

Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

(Disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 1-ter.

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

 

 

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

...

 

 


 

D. LGS. 76/2005 *

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

...

 

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

...

 

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

...

 

 


 

L. 155/2005 *

Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

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Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

 

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: decreto legislativo n. 286 del 1998, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumit delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu essere concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

 

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalit di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo pu fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

 

...

 

 


 

L. 296/2006 *

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1

 

...

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

...

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

...

1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro .

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

...

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

...

 

 


 

D. LGS. 3/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

...

 

Art. 2.

Disposizioni transitorie

 

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2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

 

...

 

Art. 4.

Norma finale

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


 

D. LGS. 5/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.
Fi n a l i t a'
 
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

 

...

 

 

Art. 4.
Disposizione finale
 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


 

D. LGS. 24/2007 *

Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

 
Art. 1. 
Finalita' 
 
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003. 
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione. 
 
 
Art. 2. 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia; 
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro; 
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito; 
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti; 
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea. 
 
 
Art. 3. 
Autorita' centrale 
 
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea. 
 
 
Art. 4. 
Richiesta di transito per via aerea 
 
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto. 
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se: 
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione; 
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente; 
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale; 
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta; 
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito. 
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto. 
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione. 
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. 
 
 
Art. 5. 
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea 
 
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve. 
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore. 
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali. 
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente. 
 
 
Art. 6. 
Misure di assistenza 
 
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: 
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; 
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; 
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; 
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; 
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 7. 
Obbligo di riammissione 
 
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora: 
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata; 
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito; 
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti; 
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione. 
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 8. 
Obblighi e poteri della scorta 
 
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito. 
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza. 
 
 
Art. 9. 
Norma finanziaria
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 


 

D. LGS. 30/2007 *

Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVI LEGISLATURA

 

L. 129/2011

D. LGS. 150/2011

 

 

 

 

Art. 1.

 

Finalita'

 

 

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

 

a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

 

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

 

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 2.

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

 

a) cittadino dell'Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

 

b) familiare:

 

1) il coniuge;

 

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

 

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

 

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

 

c) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Aventi diritto

 

 

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

 

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

 

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

 

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

 

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

 

 

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

 

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

 

 

 

 

Art. 5.

 

Diritto di ingresso

 

 

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

 

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

 

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

 

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

 

5 bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

 

 

 

 

 

Art. 6.

 

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

 

 

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita' (...)[172].

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

 

 

 

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

 

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

 

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

 

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

 

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

 

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

 

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

 

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

 

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

 

 

 

 

Art. 8.

 

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

 

 

 

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150.[173]

 

 

 

 

Art. 9.

 

Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari