Corte Costituzionale, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo, nella parte in cui escludono la pensione di inabilità per gli stranieri non in possesso dei requisiti reddituali necessari per la carta di soggiorno.
Il ricorrente – nella qualità di tutore di un cittadino albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi nel 2003 – il 19 luglio 2005 aveva presentato domanda amministrativa per la concessione, in favore dell'interdetto, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte dell'interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Prato, ha sollevato la presente questione di illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998, specificando di non poter risolvere il problema in via interpretativa.
Il Tribunale sottolinea che l'accoglimento della domanda del ricorrente è ostacolato soltanto dal mancato possesso, da parte dell'interessato, della carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito sanitario, sia della condizione reddituale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, sia della legittima permanenza in Italia in base ad un permesso di soggiorno.
L’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede, infatti, la necessità del possesso della carta di soggiorno affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
Secondo il Tribunale di Prato, tuttavia tale normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra stranieri e cittadini riguardo all'attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali, laddove tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza.
La Corte Costituzionale riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – quest'ultimo come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.