ven05252012

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CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale Sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011 depositata il 16 dicembre 2011 Illegittimità dell’articolo 12, comma 4-bis T.U. immigrazione (d.lgs. 286 del 1998)

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011, ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione), aggiunto della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

 

Corte Costituzionale, sent. 11 del 23 gennaio 2009, illegittimità costituzionale art. 9D.L.vo 286/98

Corte Costituzionale, sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo, nella parte in cui escludono la pensione di inabilità per gli stranieri non in possesso dei requisiti reddituali necessari per la carta di soggiorno.
Il ricorrente – nella qualità di tutore di un cittadino albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi nel 2003 – il 19 luglio 2005 aveva presentato domanda amministrativa per la concessione, in favore dell'interdetto, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte dell'interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Prato, ha sollevato la presente questione di illegittimità costituzionale dell’art. 88 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998, specificando di non poter risolvere il problema in via interpretativa.
Il Tribunale sottolinea che l'accoglimento della domanda del ricorrente è ostacolato soltanto dal mancato possesso, da parte dell'interessato, della carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito sanitario, sia della condizione reddituale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, sia della legittima permanenza in Italia in base ad un permesso di soggiorno.
L’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede, infatti, la necessità del possesso della carta di soggiorno affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
Secondo il Tribunale di Prato, tuttavia tale normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra stranieri e cittadini riguardo all'attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali, laddove tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza.
La Corte Costituzionale riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – quest'ultimo come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Corte Costituz 5 marzo 2007 illegittimità esclusione misure alternative

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 78 DEL 2007
Ordinamento penitenziario – norme sull’esecuzione delle misure limitative e privative della libertà – misure alternative alla detenzione – preclusione per gli stranieri entrati illegittimamente o privi del permesso di soggiorno – illegittimità

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che, allo straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio nello Stato o privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Secondo la Corte il legislatore può, − tenuto conto della particolare situazione del detenuto cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno − diversificare le condizioni di accesso, le modalità esecutive e le categorie di istituti trattamentali fruibili dal condannato o, addirittura, crearne di specifici però, allo stesso tempo, non può spingersi fino al punto di sancire un divieto assoluto e generalizzato di accesso alle misure alternative alla pena. Un simile divieto contrasta infatti con gli stessi principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario che, sulla scorta dei principi costituzionali prevedono la uguale dignità delle persone e la funzione rieducativa della pena