Ciao a tutti,
Domanda difficile
Ho la doppia cittadinanza (italiana e rumena). Mi sono sorte delle curiosità relative all'art. 12, comma 1 della Legge 91/92:
Perde automaticamente la cittadinanza: il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano Giuridicamente, tale "sanzione" deriva dall'obbligo di fedeltà alla Repubblica, e fin qui ci sono. Non avendo trovato riferimenti normativi o precedenti che possano aiutarmi ad approfondire l'argomento, vi espongo i miei dubbi:
- l'articolo dice "nonostante gli venga
espressamente vietato dal Governo Italiano". Questo implica, quindi, un atto formale con il quale il Governo italiano intimi al cittadino di non arruolarsi nell'esercito o non accettare un incarico pubblico presso uno stato estero, pena la perdita della cittadinanza. La mia prima domanda è: come fa lo Stato italiano a "dedurre" tali intenzioni e agire di conseguenza?
- se dovessi lavorare per il Governo rumeno, l'esecutivo italiano potrebbe intimarmi di abbandonare l'incarico?
- rapportandoci a quanto previsto dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle altre fonti di diritto valide in Italia, considerando anche che l'Italia riconosce il possesso di più cittadinanze, ed escludendo l'ipotesi di tradimento (art. 12, comma 2), è giuridicamente (o almeno dottrinalmente) possibile pensare che l'art. 12 comma 1 non trovi applicazione nel caso in cui lo Stato Estero è uno stato di cui il cittadino italiano possiede la cittadinanza?