in

Lavoratori stranieri delle multinazionali, il testo del D.Lgs. 253/2016

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2016, n. 253  Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017)

 

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

  Vista  la  direttiva  2014/66/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso  e

soggiorno di cittadini di Paesi terzi  nell’ambito  di  trasferimenti

intra-societari; 

  Visti gli articoli 33 e  34  del  regolamento  n.  810/2009/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che  istituisce

un codice comunitario dei visti; 

  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di  altri  atti

dell’Unione europea  –  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in

particolare, l’articolo 1, allegato B – punto 41 che ha  delegato  il

Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE; 

  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,

recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell’Italia   alla

formazione  e  all’attuazione  delle  normativa  e  delle   politiche

dell’Unione europea; 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri; 

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive

modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti  la

disciplina  dell’immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello

straniero; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del

testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma

dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.

286; 

  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante

attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l’applicazione  della

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di

una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.

1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il

sistema di informazione del mercato interno «regolamento IMI»; 

  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11  maggio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del  1°  dicembre  2011,

recante definizione  delle  tipologie  dei  visti  d’ingresso  e  dei

requisiti per il loro ottenimento; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 23 settembre 2016; 

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 dicembre 2016; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle  finanze,  dello

sviluppo economico, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

e della salute; 

 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

 

                               Art. 1 

 

 

          Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 

 

  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive

modificazioni, dopo l’articolo 27-quater sono inseriti i seguenti: 

  «Art.   27-quinquies   (Ingresso   e   soggiorno   nell’ambito   di

trasferimenti intra-societari). – 1. L’ingresso  e  il  soggiorno  in

Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito  di

trasferimenti intra-societari per periodi superiori  a  tre  mesi  e’

consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3,  comma  4,

agli stranieri  che  soggiornano  fuori  del  territorio  dell’Unione

europea al momento della domanda di ingresso o che  sono  stati  gia’

ammessi nel territorio di un altro Stato membro  e  che  chiedono  di

essere ammessi nel territorio nazionale in qualita’ di: 

    a) dirigenti; 

    b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori  in  possesso  di

conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attivita’,

le tecniche o la gestione dell’entita’ ospitante, valutate, oltre che

rispetto alle conoscenze specifiche relative  all’entita’  ospitante,

anche alla luce dell’eventuale possesso  di  una  qualifica  elevata,

inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o

di attivita’ che richiede conoscenza  tecniche  specifiche,  compresa

l’eventuale appartenenza ad un albo professionale; 

    c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori  titolari  di  un

diploma universitario, trasferiti  a  un’entita’  ospitante  ai  fini

dello sviluppo della  carriera  o  dell’acquisizione  di  tecniche  o

metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento. 

  2. Per trasferimento intra-societario  ai  sensi  del  comma  1  si

intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della

richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio

dell’Unione europea, da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui

lo straniero e’ legato da un rapporto di lavoro che  dura  da  almeno

tre mesi, a un’entita’ ospitante stabilita  in  Italia,  appartenente

alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di

imprese  ai  sensi  dell’articolo  2359   del   codice   civile.   Il

trasferimento intra-societario comprende  i  casi  di  mobilita’  dei

lavoratori stranieri tra entita’ ospitanti stabilite in diversi Stati

membri. 

  3.  Per  entita’  ospitante  si  intende   la   sede,   filiale   o

rappresentanza in Italia dell’impresa da cui  dipende  il  lavoratore

trasferito o un’impresa appartenente allo stesso gruppo,  o  una  sua

sede, filiale o rappresentanza in Italia. 

  4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che: 

    a) chiedono di soggiornare in qualita’ di  ricercatori  ai  sensi

dell’articolo 27-ter; 

    b)  in  virtu’  di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo   di

appartenenza e l’Unione europea e i suoi  Stati  membri,  beneficiano

dei  diritti  alla  libera  circolazione  equivalenti  a  quelli  dei

cittadini dell’Unione o lavorano presso un’impresa stabilita in  tali

Paesi terzi; 

    c) soggiornano in Italia, in qualita’ di  lavoratori  distaccati,

ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE; 

    d) svolgono attivita’ di lavoro autonomo; 

    e) svolgono lavoro somministrato; 

    f) sono ammessi come studenti  a  tempo  pieno  o  effettuano  un

tirocinio di  breve  durata  e  sotto  supervisione  nell’ambito  del

percorso di studi. 

  5. L’entita’ ospitante presenta la richiesta  nominativa  di  nulla

osta al  trasferimento  intra-societario  allo  sportello  unico  per

l’immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del  Governo

della provincia  in  cui  ha  sede  legale  l’entita’  ospitante.  La

richiesta, a pena di rigetto, indica: 

    a) che l’entita’ ospitante e l’impresa stabilita nel paese  terzo

appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; 

    b) che il lavoratore ha lavorato  alle  dipendenze  della  stessa

impresa o di  un’impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo  per  un

periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti  la

data del trasferimento intra-societario; 

    c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da  una  lettera

di incarico risulta: 

      1) la durata  del  trasferimento  e  l’ubicazione  dell’entita’

ospitante o delle entita’ ospitanti; 

      2) che il lavoratore  ricoprira’  un  posto  di  dirigente,  di

lavoratore specializzato o di lavoratore in  formazione  nell’entita’

ospitante; 

      3) la retribuzione, nonche’ le altre condizioni di lavoro e  di

occupazione durante il trasferimento intra-societario; 

      4) che,  al  termine  del  trasferimento  intra-societario,  lo

straniero  fara’  ritorno  in  un’entita’  appartenente  alla  stessa

impresa o a un’impresa dello stesso  gruppo  stabilite  in  un  Paese

terzo; 

    d) il possesso delle qualifiche, dell’esperienza professionale  e

del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c); 

    e) il possesso da parte dello straniero  dei  requisiti  previsti

dal decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  nell’ipotesi  di

esercizio della professione  regolamentata  a  cui  si  riferisce  la

richiesta; 

    f) gli estremi di  passaporto  valido  o  documento  equipollente

dello straniero; 

    g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale

contenente la durata, gli obiettivi  formativi  e  le  condizioni  di

svolgimento della formazione; 

    h)  l’impegno  ad  adempiere  agli   obblighi   previdenziali   e

assistenziali previsti dalla normativa italiana,  salvo  che  non  vi

siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. 

  6. La richiesta di nulla  osta  al  trasferimento  intra-societario

contiene altresi’ l’impegno dell’entita’ ospitante a comunicare  allo

sportello unico per l’immigrazione ogni variazione  del  rapporto  di

lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5. 

  7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle

condizioni di cui al comma 5 e’ presentata,  dall’entita’  ospitante,

entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della   richiesta,   allo

sportello unico per l’immigrazione di cui al medesimo  comma  5,  che

procede  alla  verifica  della  regolarita’,  della   completezza   e

dell’idoneita’ della stessa. In  caso  di  irregolarita’  sanabile  o

incompletezza della documentazione, l’entita’ ospitante  e’  invitata

ad integrare la stessa ed il termine di cui al  comma  8  e’  sospeso

fino alla regolarizzazione della documentazione. 

  8. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel  complessivo  termine

massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta,

acquisiti  i   pareri   di   competenza   della   sede   territoriale

dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  per   la   verifica   delle

condizioni di cui al comma 5 e della questura per la  verifica  della

insussistenza di motivi  ostativi  all’ingresso  dello  straniero  ai

sensi dell’articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  attuazione,

rilascia il nulla osta o, entro  il  medesimo  termine,  comunica  al

richiedente il rigetto dello  stesso.  Il  nulla  osta  e  il  codice

fiscale dello  straniero  sono  trasmessi  in  via  telematica  dallo

sportello unico per  l’immigrazione  agli  Uffici  consolari  per  il

rilascio del visto. Il nulla osta ha validita’  per  un  periodo  non

superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 

  9. Il nulla osta al trasferimento  intra-societario  e’  rilasciato

con le modalita’ di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del  comma

4, e dell’articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili. 

  10. Entro  otto  giorni  lavorativi  dall’ingresso  nel  territorio

nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza  allo  sportello

unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini  del

rilascio del permesso di soggiorno. 

  11. La durata massima del trasferimento intra-societario e’ di  tre

anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per  i

lavoratori in formazione.  Tra  la  fine  della  durata  massima  del

trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda

di   ingresso   nel   territorio    nazionale    per    trasferimento

intra-societario per lo stesso straniero devono  intercorrere  almeno

tre mesi. 

  12. I lavoratori ammessi in  Italia  nell’ambito  di  trasferimenti

intra-societari  beneficiano  delle  condizioni  di   lavoro   e   di

occupazione previste  dall’articolo  4  del  decreto  legislativo  17

luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresi’,  di  un  trattamento

uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto  concerne

la  liberta’   di   associazione,   adesione   e   partecipazione   a

organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di  lavoro

o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per  quanto

concerne l’erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico,

ad esclusione dell’accesso ad un alloggio e dei servizi  forniti  dai

centri per l’impiego. In caso di mobilita’ intra-unionale si  applica

il regolamento (CE) n. 1231/2010. 

  13. Nel caso in cui l’entita’ ospitante abbia sottoscritto  con  il

Ministero dell’interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la

sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla  osta  e’

sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita’

telematiche,  dall’entita’  ospitante  allo   sportello   unico   per

l’immigrazione. La comunicazione e’ trasmessa dallo  sportello  unico

per l’immigrazione al questore per la verifica dell’insussistenza  di

motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai  sensi  dell’articolo

31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte

del  questore,  lo  sportello  unico  per  l’immigrazione  invia   la

comunicazione, con le  medesime  modalita’  telematiche,  all’Ufficio

consolare per il rilascio del visto di ingresso.  Entro  otto  giorni

lavorativi  dall’ingresso  nel  territorio  nazionale,  lo  straniero

dichiara la propria presenza allo sportello unico per  l’immigrazione

ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 

  14. L’entita’ ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa

ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e  in  ogni  caso  non

oltre  trenta  giorni  ogni  modifica  che  incide  sulle  condizioni

garantite dal predetto protocollo. 

  15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e’ rifiutato o,

se gia’ rilasciato, e’ revocato quando: 

    a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5; 

    b) non e’ trascorso l’intervallo temporale di cui al comma 11; 

    c)  i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in   maniera

fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti; 

    d) l’entita’ ospitante e’  stata  istituita  principalmente  allo

scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento

intra-societario; 

    e) l’entita’ ospitante non ha rispettato  i  propri  obblighi  in

materia tributaria, di previdenza sociale,  diritti  dei  lavoratori,

condizioni di  lavoro  e  di  occupazione  previsti  dalla  normativa

nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 

    f) l’entita’ ospitante e’ stata oggetto di  sanzioni  per  lavoro

non dichiarato o occupazione illegale; 

    g) l’entita’ ospitante e’ in  corso  di  liquidazione,  e’  stata

liquidata o non svolge alcuna attivita’ economica. 

  16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la  decisione

di rifiuto o di revoca e’ adottata  nel  rispetto  del  principio  di

proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. 

  17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario  e’

rilasciato  dal   questore,   entro   quarantacinque   giorni   dalla

dichiarazione di presenza di cui ai commi 10  e  13  un  permesso  di

soggiorno per  trasferimento  intra-societario  recante  la  dicitura

«ICT» nella rubrica «tipo di  permesso»,  con  le  modalita’  di  cui

all’articolo 5. Lo straniero dichiara  alla  questura  competente  il

proprio  domicilio  e  si  impegna  a  comunicarne  ogni   successiva

variazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8. 

  18. Il permesso di soggiorno ICT non e’ rilasciato o il suo rinnovo

e’ rifiutato o, se gia’ rilasciato, e’ revocato, oltre che  nei  casi

di cui al comma 15, quando: 

    a)  e’  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o   e’   stato

falsificato o contraffatto; 

    b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva  o

non soddisfa  piu’  le  condizioni  per  l’ingresso  e  il  soggiorno

previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da

quelli per cui ha ottenuto  il  nulla  osta  ai  sensi  del  presente

articolo; 

    c)  e’  stata  raggiunta  la  durata  massima  del  trasferimento

intra-societario di cui al comma 11. 

  19. La revoca del permesso  di  soggiorno  ICT  e’  comunicata  per

iscritto al lavoratore e all’entita’ ospitante. 

  20. Il permesso di soggiorno  ICT  ha  durata  pari  a  quella  del

trasferimento  intra-societario  e  puo’  essere   rinnovato,   dalla

questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11,

in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2,  previa

verifica, da parte dello sportello unico per l’immigrazione di cui al

comma 5, dei presupposti della proroga. 

  21. Il rinnovo del permesso di soggiorno  ICT  e’  consentito,  nei

limiti della durata massima di cui  al  comma  11,  anche  quando  lo

straniero svolge  attivita’  lavorativa  in  un  altro  Stato  membro

dell’Unione europea. In tal caso il rinnovo e’ richiesto al  questore

competente al primo rilascio. 

  22. Il ricongiungimento familiare e’  consentito  al  titolare  del

permesso di soggiorno ICT, indipendentemente  dalla  durata  del  suo

permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste

dall’articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno

per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di

durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT. 

  23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata

contestualmente alla richiesta di cui  al  comma  5,  si  applica  il

termine di cui al comma 8. 

  24. Lo straniero a cui e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno

ICT e’  riammesso  senza  formalita’  nel  territorio  nazionale,  su

richiesta di altro Stato membro dell’Unione europea,  che  si  oppone

alla mobilita’ di breve  durata  dello  straniero,  non  autorizza  o

revoca un’autorizzazione alla mobilita’ di lunga durata, anche quando

il permesso di soggiorno ICT e’  scaduto  o  revocato.  Ai  fini  del

presente comma, si intende per mobilita’ di breve  durata  l’ingresso

ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco

temporale di centottanta giorni  e  per  mobilita’  di  lunga  durata

l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni. 

  25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si

applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui  all’articolo  22,

ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 

  26. In caso di impiego di uno o piu’ lavoratori stranieri privi del

permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o  il  cui

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si

applica  l’articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e

12-quinquies. 

  Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno  per

trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro).

– 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato

da altro Stato membro e  in  corso  di  validita’  e’  autorizzato  a

soggiornare  nel  territorio  nazionale  e   a   svolgere   attivita’

lavorativa presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in  Italia

dell’impresa da  cui  dipende  il  medesimo  lavoratore  titolare  di

permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un’impresa  appartenente  allo

stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,

per un periodo massimo di novanta giorni  in  un  arco  temporale  di

centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui  all’articolo

5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. 

  2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato

da altro Stato membro e  in  corso  di  validita’  e’  autorizzato  a

soggiornare  nel  territorio  nazionale  e   a   svolgere   attivita’

lavorativa presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in  Italia

dell’impresa da  cui  dipende  il  medesimo  lavoratore  titolare  di

permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un’impresa  appartenente  allo

stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,

per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio  del  nulla

osta ai sensi dell’articolo 27-quinquies, comma 5. 

  3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2  e’  consentito  l’ingresso

nel territorio nazionale in esenzione dal visto. 

  4. La richiesta di nulla osta di  cui  al  comma  2  e’  presentata

dall’entita’ ospitante allo sportello unico per l’immigrazione presso

la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui

ha sede legale l’entita’ ospitante e indica  a  pena  di  rigetto  la

sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 27-quinquies,  comma

5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di  cui

all’articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo  periodo,  e  9.  Nel

caso in cui lo straniero e’ gia’ presente nel territorio nazionale ai

sensi del comma 1, la richiesta di nulla  osta  e’  presentata  entro

novanta giorni dal suo ingresso. 

    

  5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni  di

cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana. 

  6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio  del  nulla  osta,  lo

straniero dichiara allo sportello unico per l’immigrazione che lo  ha

rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del

rilascio del permesso di soggiorno. 

  7. Nel caso in cui l’entita’ ospitante abbia  sottoscritto  con  il

Ministero dell’interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la

sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla  osta  e’

sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita’

telematiche,  dall’entita’  ospitante  allo   sportello   unico   per

l’immigrazione. La comunicazione e’ trasmessa dallo  sportello  unico

per l’immigrazione al questore per la verifica dell’insussistenza  di

motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai  sensi  dell’articolo

31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte

del  questore,  lo  sportello  unico  per  l’immigrazione  invita  lo

straniero, per il tramite dell’entita’ ospitante, a dichiarare  entro

otto giorni lavorativi la propria presenza nel  territorio  nazionale

ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 

  8. Il nulla osta e’ rifiutato o, se gia’  rilasciato,  e’  revocato

quando non sono rispettate le condizioni di cui  al  comma  4,  primo

periodo, nonche’ nei casi di cui all’articolo 27-quinquies, comma 15,

lettere c), e), f) e g). 

  9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e’ rilasciato dal questore,

entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai

commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilita’ di  lunga  durata

recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica  «tipo  di  permesso»,

con le modalita’ di cui all’articolo 5. Lo  straniero  dichiara  alla

questura competente il proprio domicilio e si impegna  a  comunicarne

ogni successiva variazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8. 

  10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e’ rilasciato o il  suo

rinnovo e’ rifiutato o, se gia’ rilasciato, e’  revocato,  oltre  che

nei  casi  di  cui  al  comma  8,  nei  casi  di   cui   all’articolo

27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso  di  soggiorno  mobile

ICT e’ tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato

il permesso di soggiorno ICT. 

  11. Nelle more del rilascio del nulla osta  e  della  consegna  del

permesso di soggiorno mobile  ICT,  lo  straniero  e’  autorizzato  a

svolgere l’attivita’ lavorativa  richiesta  qualora  il  permesso  di

soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto. 

  12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-quinquies, comma 12. 

  13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del

periodo di mobilita’ richiesta e puo’ essere rinnovato dalla questura

competente in caso  di  proroga  del  periodo  di  mobilita’,  previa

verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione di cui  al

comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di  durata  massima

di cui all’articolo 27-quinquies, comma 11,  e  della  validita’  del

permesso  di  soggiorno  ICT  rilasciato  dallo   Stato   membro   di

provenienza. 

  14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT e’  consentito

il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo

permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste

dall’articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno

per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di

durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT. 

  15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di  soggiorno

mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno  rilasciato

dallo Stato  membro  di  provenienza  e’  consentito  l’ingresso  nel

territorio nazionale, in esenzione dal visto,  ed  e’  rilasciato  un

permesso di soggiorno per motivi familiari,  ai  sensi  dell’articolo

30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno

mobile ICT, previa dimostrazione di aver  risieduto  in  qualita’  di

familiari del titolare del  permesso  di  soggiorno  mobile  ICT  nel

medesimo Stato membro. 

  16. Nel caso di impiego di uno o piu’ lavoratori stranieri  il  cui

permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  sia

scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta

giorni dall’ingresso in Italia il nulla osta di cui al  comma  4,  si

applica  l’articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e

12-quinquies.». 

                               Art. 2 

 

 

                   Designazione punto di contatto 

 

  1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’  civili

e l’immigrazione costituisce punto di  contatto  per  lo  scambio  di

informazioni  e  documentazione  con  gli  Stati   membri   ai   fini

dell’applicazione del presente decreto. 

  2.  Gli  Uffici  e   le   Amministrazioni   competenti   forniscono

tempestivamente e in via telematica al punto di contatto  di  cui  al

comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie.  Con  decreto

direttoriale del Ministero dell’interno, sentite  le  Amministrazioni

interessate,  sono  fissate  le  linee  guida  per   lo   svolgimento

dell’attivita’ del punto di contatto. 

                               Art. 3 

 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall’attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni competenti provvedono alla  attuazione  del  medesimo

decreto nell’ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 4 

 

 

                             Abrogazioni 

 

  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1: 

      1) alla lettera f) le parole:  «effettuando  anche  prestazioni

che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato» sono soppresse; 

      2) la lettera g) e’ soppressa; 

    b) al  comma  1-ter,  primo  periodo,  le  parole:  «e  g)»  sono

soppresse. 

  2. All’articolo 40  del  decreto  Presidente  della  Repubblica  31

agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 9: 

      1) alla lettera a) le  parole:  «di  formazione  professionale,

ovvero»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «di    formazione

professionale.»; 

      2) la lettera b) soppressa; 

    b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 

    c) il comma 11 e’ soppresso. 

                               Art. 5 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2016 

 

                             MATTARELLA 

 

 

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del

                                  Consiglio dei ministri 

 

                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e

                                  delle politiche sociali 

 

                                  Alfano,   Ministro   degli   affari

                                  esteri   e    della    cooperazione

                                  internazionale 

 

                                  Minniti, Ministro dell’interno 

 

                                  Orlando, Ministro della giustizia 

 

                                  Padoan,  Ministro  dell’economia  e

                                  delle finanze 

 

                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo

                                  economico 

 

                                  Fedeli,  Ministro  dell’istruzione,

                                  dell’universita’ e della ricerca 

 

                                  Lorenzin, Ministro della salute 

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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