Quante volte vi è capitato di aver instaurato un rapporto con la pubblica amministrazione e di non aver mai ricevuto una adeguata risposta.
E' ciò che capita, in modo quasi sistematico, al cittadino extracomunitario che si appresta a vedere riconosciuto il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
Ricordiamo a noi stessi che l'ottenimento, il rinnovo, la revoca ed il diniego del permesso di soggiorno, si inseriscono nella fattispecie dei procedimenti amministrativi. In quanto tali sono assoggettati alla legge sulla "trasparenza" e cioè la legge 7 agosto 1990, nr. 241.
Il diritto dell'immigrazione, nelle sue più svariate sfaccettature, rientra tra le posizioni giuridiche soggettive ritenute rilevanti dalla pubblica amministrazione. In parole semplici la legge che regola i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è la stessa che regola i rapporti tra immigrati e la pubblica amministrazione.
La Questura, la Prefettura, l'Ambasciata, il Consolato, l'ufficio provinciale del lavoro, le camere di commercio altro non sono che enti dello Stato e quindi pubblica amministrazione. In quanto tali tenuti al rispetto del principio della legalità, della economicità, della efficacia, della pubblicità e della ragionevolezza.
In sostanza, quando chiedete il permesso di soggiorno, e depositate le relative istanze, avete dato inizio al procedimento amministrativo.
Il procedimento amministrativo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si articola in quattro fasi quali la fase dell'iniziativa, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase integrativa dell'efficacia.
Solitamente, tra l'avvio del procedimento e il rilascio di un provvedimento scritto con relativa motivazione deve intercorrere un determinato periodo di tempo.
Fate quindi attenzione alla data apposta in calce al cosiddetto "cedolino".
Da quel giorno decorre il termine necessario al rilascio o al rinnovo del permesso dì soggiorno.
La Questura, nel rilasciare il permesso di soggiorno è tenuta al rispetto di determinati termini che purtroppo, solo in alcuni casi, sono perentori.
In assenza di termini perentori e cioè di termini che comportano la decadenza e nullità di un procedimento amministrativo con relativo silenzio accoglimento, la questura è comunque tenuta all'obbligo di concludere il procedimento avviato.
Alla luce di tali considerazioni cosa fare nel caso in cui non venga rinnovato il permesso di soggiorno in tempi utili?
Ricordando che è sempre bene richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno almeno trenta giorni prima della scadenza, le Questure competenti, ex art.5 comma 9 D.L.vo. 25 luglio 1998, nr. 286 sono tenute entro venti giorni, dalla data in cui è stata presentata la domanda di rinnovo (quella apposta sul cedolino) a rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno.
Non fatevi illusioni, questo termine non è perentorio. Non significa che la questura, se non rilascia il permesso di soggiorno entro venti giorni ha, nei fatti, accolto la vostra domanda di rinnovo.
Significa che il silenzio della questura è un silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto che si manifesta nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione, difronte alla richiesta di un provvedimento da parte del cittadino, abbia omesso di provvedere entro ì termini previsti dalla legge e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio.
In questi casi si potrà impugnare giudizialmente il silenzio-inadempimento, come se fosse un provvedimento scritto, solo se 1) sono trascorsi almeno 60 giorni di inerzia della pubblica amministrazione in merito all'istanza presentata; 2) è stata presentata diffida formale ad adempiere, notificata a mezzo deposito o a mezzo A/R; 3) a seguìto del deposito o dell'avvenuto ricevimento della diffida sono trascorsi ulteriori 30 gg di inerzia dell'amministrazione.
Formatosi così il silenzio-rifiuto da parte delle questure, potrete "impugnare" tale silenzio al TAR per ottenere una sentenza che tenderà ad accertare l'obbligo della questura ad emettere il provvedìmento rinviando alla stessa perché adotti il provvedimento omesso.
In realtà il farraginoso meccanismo dell'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto spiega la sua massima efficacia nella, diffida ad adempiere e cioè l'atto formale con il quale si diffida il responsabile del procedimento a compiere l'atto del suo ufficio e ad esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il responsabile del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, qualora continui ad essere inerte, nonostante la cosiddetta "messa in mora" potrà, trascorsi 30 giorni, essere denunciato alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 328 del codice penale comma 2 e cioè per omissione d'atti d'ufficio.
Difronte a tale pericolo è difficile trovare un'amministrazione che continui nel suo sonnolento silenzio.
Da quanto sopra detto appare evidente che per sollecitare le Questure al rilascio del permesso di soggiorno e più in generale per sollecitare la P.A. al rispetto dei termini previsti dalla legge il primo passo da compiere, qualora vi sia un ritardo di almeno 60 gg., consiste nella diffida ad adempiere.