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ROMA - Ai richiedenti asilo dovrebbe essere comunicata per iscritto la data d'inizio dell'esame della loro richiesta in una lingua che siano in grado di comprendere.

E' quanto stabilisce un emendamento deciso dal Parlamento Europeo, che il 9 aprile scorso ha discusso e approvato la relazione del portoghese Luis Marinho (Pse) sulla proposta di decisione del Consiglio dell'Unione Europea, circa i criteri e i meccanismi ai quali uno stato membro si deve attenere nell'esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino extracomunitario.

Tuttavia non sono mancati appunti polemici da parte dell'Aula a proposito dei ricongiungimenti familiari, in particolare circa la possibilità che i minori possano essere accolti anche da persone diverse dai genitori e a proposito dei nuovi termini per l'esame della richiesta di asilo, giudicati troppo ristretti..

La proposta dell'Esecutivo, di fatto accolta dal Parlamento, mira a proseguire il meccanismo sperimentato della Convenzione di Dublino, ma apporta anche alcune modifiche che sono state oggetto di critica da parte dei deputati di Bruxelles.

Se da un lato, infatti, i nuovi criteri attribuiscono maggiore responsabilità allo Stato membro nei confronti dei clandestini e riconoscono maggiore importanza alla questione dei ricongiungimenti familiari, dall'altro stabiliscono una serie di limitazioni.

Sono state apportate alcune modifiche alle procedure per richiedere a un altro stato membro di accogliere o rimpatriare i richiedenti asilo. Le novità riguardano il termine per la domanda d'asilo, che è stato ridotto da sei mesi a 65 giorni lavorativi.
Inoltre lo stato di accoglienza deve prendere una decisione nel giro di un mese (invece dei tre previsti in precedenza).
Il tempo massimo per il trasferimento dei candidati, poi, è stato esteso sensibilmente: esso deve avvenire nell'arco di sei mesi, altrimenti la responsabilità ricade sullo stato membro al quale è stata rivolta la richiesta di asilo. Ai richiedenti deve essere notificata la decisione del rimpatrio e i motivi che lo hanno determinato.
E' prevista infine la presentazione di un ricorso, che non ha però effetto sospensivo.

"I deputati - afferma una nota dell'Ufficio stampa del Parlamento Europeo - ritengono che non sia ragionevole restringere ai soli genitori il campo delle persone che possono ottenere la tutela dei minori. Altri parenti possono prendersene cura, a patto che possano e vogliano farlo.
L'Aula ha anche chiesto che venga estesa la definizione di membro della famiglia applicabile alle richieste di asilo formulate per motivi umanitari e relative al ricongiungimento nello Stato in cui risiede un loro familiare".

"I deputati - aggiunge la nota - sostengono poi che la riduzione a 65 giorni del termine per la richiesta di affidamento non sia un periodo sufficiente qualora si debba accertare se un parente sia idoneo o meno a prendersi cura del minore e si debba verificarne le condizioni materiali e soggettive.
Il termine è insufficiente anche per verificare l'ammissibilità della procedura d'asilo di un componente della famiglia.
In entrambi i casi, si dovrebbe decidere che il computo dei termini sia sospeso per il tempo necessario a stabilire l'idoneità del familiare o l'ammissibilità della procedura d'asilo, e che esso possa riprendere dopo il compimento di tali accertamenti. L'Aula ha infine approvato un emendamento in base al quale ai richiedenti asilo dovrebbe essere comunicata per iscritto la data d'inizio dell'esame della loro richiesta in una lingua che essi siano in grado di comprendere".

(20 aprile 2002)

Giovanni Senatore