La sentenza
La Cassazione. "Negro di m...." ad un collega: assolta
Per i giudici donna non punibile, vi fu "reciprocità di offese"
ROMA - Per la terza volta, negli ultimi tre mesi, la Cassazione torna ad occuparsi di una causa nata per motivi di discriminazione razziale.
Ieri, la Suprema Corte ha confermato il proscioglimento di Susanna R. che aveva detto "negro di m.." a un collega di lavoro extracomunitario arrivato tardi al turno. La donna si era lamentata della scarsa puntualità di Mohammed S. - che aveva preannunciato il ritardo - e lui le aveva detto "sei cattiva, ce l' hai con me" augurandole anche "del male per la sua famiglia". A questo punto Susanna l'aveva chiamato "negro di m...".
La questione finì in tribunale. Il gip del Tribunale di Firenze prosciolse la signora dal "reato di ingiuria aggravato dalla presenza di più persone e dalla finalità di discriminazione razziale" ritenendo che Susanna non fosse punibile "essendovi stata reciprocità di offese ed avendo ella agito in stato d' ira", contro "l' anatema".
Contro questa decisione ha fatto ricorso - in Cassazione - il pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, sostenendo che "indebitamente era stata esclusa la finalità di discriminazione razziale" e che le parole di Mohammed erano solo una "mera doglianza e uno sgradevole anatema": non dovevano essere considerate "offensive". In pratica, per il pm, la reazione di Susanna sarebbe stata "sproporzionata per eccesso di offensività e di afflizione".
La Quinta sezione della Suprema Corte non ha condiviso il punto di vista del magistrato fiorentino e, con la sentenza 8475, ha rigettato il suo reclamo. Gli 'ermellini' spiegano che la decisione del proscioglimento è "del tutto incensurabile" in relazione alla "ritenuta offensività delle espressioni proferite da Mohammed nei confronti di Susanna, non potendosi dubitare che costituisca lesione dell'onore e del decoro di taluno l'attribuirgli connotazioni di 'cattiveria' tali da meritargli disgrazie familiari".
I supremi giudici aggiungono che è solo una "mera e soggettiva opinione" del pm quella "secondo cui le suddette espressioni costituirebbero soltanto una 'mera doglianza ed uno sgradevole anatema' ". La Cassazione non è d'accordo nemmeno a considerare "la reazione verbale della donna come sproporzionata, per eccesso, rispetto alla provocazione subita".
Per quanto riguarda la configurabilità, o meno, della aggravante della finalità di discriminazione razziale, la Suprema Corte spiega che la questione non ha "concreta incidenza sulle effettive ragioni del proscioglimento", in quanto la sentenza di non punibilità è stata pronunciata soltanto in considerazione dello stato d' ira e della reciprocità delle offese. La Procura della Suprema Corte - invece - aveva chiesto l' annullamento con rinvio del proscioglimento.
Lo scorso 5 dicembre la Cassazione aveva stabilito che l' espressione 'sporco negro' - detta da un italiano che sta picchiando persone di colore - non denota, di per sé, l'intento discriminatorio e razzista: potrebbe essere una meno grave manifestazione di generica antipatia per chi appartiene a una razza diversa. Il 21 dicembre - in un'altra vicenda - la Cassazione aveva confermato la condanna a un barista di Verona che non serviva il caffé agli extracomunitari.
(11 marzo 2006)