Voto agli immigrati
Stop ai Comuni dal Consiglio di Stato
Risposta al quesito posto dal min. Pisanu. "Solo lo Stato è competente"
Il diritto di elettorato ai cittadini stranieri "può configurarsi se si rinviene nell'ordinamento statale, solo competente, il relativo riconoscimento".
E' quanto si legge nel parere della prima e seconda sezione del Consiglio di Stato: otto pagine con le quali i giudici amministrativi rispondono al quesito posto dal ministero dell'Interno sull' "ammissibilità degli stranieri non comunitari all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali".
"Le sezioni riunite I e II - si legge ancora nel testo del parere del Consiglio di Stato - non ritengono che, allo stato, possa affermarsi il diritto di elettorato di cui manca un esplicito riconoscimento e ogni necessaria conformazione che ne consenta la identificazione e l' esercizio".
Il diritto di voto ai cittadini stranieri potrebbe essere concesso, considerando le circoscrizioni esterne all'amministrazione comunale, "se si espunge - scrivono i giudici amministrativi - la circoscrizione dal novero degli organi di governo e degli uffici pubblici comunali".
Un'interpretazione che, tuttavia, il Consiglio di Stato non riconosce poiché il sindaco può delegare al presidente del Consiglio di circoscrizione "funzioni di rilevante interesse pubblico e tali da valutare e comporre interessi, privati e pubblici, di notevole spessore, così politico come amministrativo".
I giudici del Consiglio di Stato, anzi, invitano, a non sottovalutare il ruolo delle circoscrizioni. "Non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà locali - afferma il Consiglio di Stato -
e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri residenti".
(2 agosto 2005)