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Consulta
La sentenza: immigrato irregolare con famiglia straniera può essere espulso
Diverso il caso di chi ha invece parenti o coniugi italiani
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ROMA - Anche se ha parenti o il coniuge in Italia, ma non di nazionalità italiana, lo straniero entrato irregolarmente nel paese, può essere espulso.

E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l'ordinanza 158 (presidente Annibale Marini, redattore Maria Rita Saulle) con la quale ha ritenuto "manifestamente infondata" la questione di legittimità posta dal tribunale di Genova in merito a uno straniero che era stato espulso pur avendo in Italia la moglie, il figlio minorenne e tre sorelle.

Il rilievo era al decreto legislativo 286 del 1998, nella parte in cui si limita a prevedere il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana "senza prendere minimamente in considerazione la tutela degli stranieri tout court, anch'essi titolari del diritto all'unità familiare, già conviventi in Italia con il coniuge, in regola con il permesso di soggiorno (ed eventualmente con i figli), con i quali potrebbero essere ricongiunti ai sensi della stessa legge in materia d’immigrazione".

A parere del giudice monocratico di Genova, "dal riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, operato dall'art. 2 del decreto n. 286 del 1998 nei confronti dello straniero comunque presente sul territorio dello Stato, non può non discendere anche quello all'unità familiare, che trova rilievo costituzionale nell'art. 2 della Costituzione".

In giudizio è intervenuto anche il governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale "la disciplina del ricongiungimento deve tener conto di altri valori, ugualmente meritevoli di tutela, quali l'inviolabilità del territorio e la protezione dell'ordine pubblico che impongono la subordinazione del ricongiungimento familiare al possesso dei requisiti che garantiscono la protezione della Repubblica e dei suoi cittadini". Inoltre, "la lamentata impossibilità del ricongiungimento rappresentata dal rimettente trova giustificazione nel fatto che il ricorrente è entrato nel territorio italiano irregolarmente".

Secondo la Consulta la "questione sollevata dal giudice rimettente, ove accolta, andrebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dal decreto 286".

Quanto alla ritenuta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, secondo la Corte "non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero, sia pur munito di permesso di soggiorno, e quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee (ordinanza n. 232 del 2001); pertanto, la questione è manifestamente infondata sotto ogni profilo".

(15 aprile 2006)