Emilia Romagna
La Consulta conferma la legge regionale sull'immigrazione
"Inammissibile e non fondato il ricorso del Governo"
BOLOGNA - La Corte costituzionale ha dichiarato "inammissibile" la questione di legittimità sollevata dal Governo sull'intera legge per l'immigrazione della Regione Emilia-Romagna e "non fondate" le questioni specifiche eccepite su singoli articoli.
La Consulta ha quindi confermato le disposizioni regionali anche di fronte alle singole eccezioni governative, che riguardavano aspetti tra i più diversi, dal diritto all'alloggio pubblico fino alle attività di monitoraggio dei Centri di permanenza temporanea (Cpt) o al diritto di voto che, per altro, l'Emilia-Romagna limita ai residenti per i referendum regionali e per la scelta dei rappresentanti stranieri nella Consulta regionale per l'immigrazione.
Il Governo sosteneva, invece, che l'intero testo regionale era di dubbia costituzionalità perché "contiene disposizioni - riporta la sentenza - concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", materie che l'art.117 della Cosituzione "riserva alla legislazione esclusiva statale" e "tale straripamento della potestà legislativa regionale", secondo il ricorso governativo, avrebbe viziato l'intera legge regionale "con ciò impropriamente invadendo una competenza esclusiva dello Stato che non tollera 'intrusioni legislative regionali' ".
Ma la Corte costituzionale "ha più volte affermato - recita la sentenza - che le questioni di legittimità costituzionale che si riferiscono ad un intero testo di legge, quando non siano supportate da specifiche ragioni e non siano specificamente indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sono inammissibili". Quindi, "infondate risultano le censure del Governo - prosegue la sentenza - che ipotizzano la violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema di 'diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europeà e di 'immigrazione' di cui all'art.117".
E non sono "indebite intrusioni" quelle della Regione che "svolge attività di osservazione e monitoraggio, 'per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture', del funzionamento dei centri di permanenza temporanea", anche perché legge regionale "non contiene alcuna disciplina di detti centri che si ponga in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalità (in necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni".
Poi, gli articoli della legge regionale che disciplinano "le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, lungi dall'invadere materie attribuite esclusivamente allo Stato, costituiscono anzi la attuazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle disposizioni statali", che "prevedono appunto forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale; in tal senso questa Corte, con la sentenza n.379 del 2004, ha affermato la legittimità della norma statutaria dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali, secondo un criterio di favore verso la partecipazione". Anche l'art.10 della legge regionale, "che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto".
La Consulta si è così espressa con la sentenza n.300 del 2005, emessa il 7 luglio scorso e depositata ieri in Cancelleria, confermando quindi la validità della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n.5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2".
(23 luglio 2005)
s.c.