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Regione Lazio: assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea   Invia questo articolo

Regione Lazio
Assessorato alla sanità
Direzione regionale - Servizio Sanitario Regionale

In seguito all’entrata in vigore della recente disposizione normativa relativa alla condizione degli stranieri in Italia, L. n° 189 del 30 luglio 2002 “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, la scrivente Direzione Regionale SSR ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. La legge sopraccitata non apporta alcuna modifica agli articoli 34, 35 e 36 del D.lgs 286/98 che disciplinano e regolamentano le procedure di accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli stranieri.

Rimangono, quindi, invariate le disposizioni in materia sanitaria riferite agli stranieri regolarmente soggiornanti ed a quelli non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno (STP) di cui al citato Testo Unico e Regolamento di attuazione (DPR 394/99) , nonché della deliberazione di G.R. 2444/00 “Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.”.

2. Devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale tutti gli stranieri non in regola per i quali, ai sensi delle recenti disposizioni di legge, è stata presentata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e sono, quindi, in attesa di regolarizzazione.

Costoro, ai sensi del Telex del Ministero della Sanità del 1 aprile 2000 e della circolare n° 24/99 dell’Assessorato Sanità della Regione Lazio, sono iscritti temporaneamente ( sei mesi, rinnovabili ) al Servizio Sanitario Regionale in attesa della definizione della propria posizione e del conseguente rilascio del permesso di soggiorno.

Ai fini dell’iscrizione temporanea sarà sufficiente, per lo straniero, presentare alla Azienda USL competente una documentazione attestante l’avvenuta dichiarazione di emersione ed una attestazione dei propri dati anagrafici.

In seguito alla presentazione del permesso di soggiorno tale iscrizione perderà il carattere di temporaneità ed avrà la durata del permesso stesso.

Si invitano le SS.LL. a dare ampia e sollecita diffusione, nonché applicazione, delle presenti direttive a tutte le strutture che operano nell’ambito territoriale di propria competenza.

(1 ottobre 2002)