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Il Parlamento non ha ancora proceduto alla conversione del decreto legge emanato dal Governo il 4 aprile 2002 concernente le disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per i soggetti colpiti da provvedimenti d'accompagnamento alla frontiera, che già il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
Il suddetto decreto prevede, infatti, all'art.2, che il Questore comunichi immediatamente e comunque entro 48 ore al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero presente irregolarmente nel territorio italiano.
Proprio alla luce di tale disposizione il Questore di Padova ha comunicato al Procuratore del Tribunale territorialmente competente, lo scorso 20 aprile, un provvedimento espulsivo a carico di un cittadino rumeno sprovvisto di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Il Procuratore, nel verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'espulsione, ha rilevato un contrasto non manifestamente infondato con l'art.3 della Costituzione nella parte in cui non appresta allo straniero, pur prevedendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela effettiva che è assicurata allo straniero nella situazione sostanzialmente identica contemplata dall'art.14 del D.Lgs. 286/98.
Questo articolo prevede, infatti, che lo straniero colpito da provvedimento di espulsione ma trattenuto in un centro di permanenza e assistenza per l'impossibilità di eseguire l'espulsione immediata, goda di tutte quelle garanzie tipiche conseguenti alla restrizione della libertà personale e previste costituzionalmente dall'art.13, quali possono considerarsi l'esame dei documenti, l'acquisizione di sommarie informazioni, l'audizione dello straniero interessato.
E' indubbio, infatti, che nel caso previsto dall'art.2 del decreto contenente disposizioni urgenti, prescrivendo l'immediata esecutività dell'espulsione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento, configurerebbe una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà e di difesa violato.
Sicuramente le stesse considerazioni giuridiche sono state alla base della formulazione dell'emendamento proposto, in sede parlamentare, in occasione della discussione sulla conversione del decreto legge del 4 aprile 2002.
Si è, cioè, proposto di sostituire al secondo e terzo periodo dell'art.2 la seguente proposizione: "…verificata la sussistenza dei requisiti, sentito l'interessato e il suo difensore ed acquisiti i necessari elementi di prova, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione. La decisione è ricorribile per Cassazione".
Nonostante sia già stata avvertita l'esigenza di delineare, con tratti più garantistici, la nuova procedura di espulsione di un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio italiano, si auspica un celere intervento della Corte Costituzionale che impedisca ogni eventuale violazione del diritto di difesa ricconosciuto ad ogni persona a prescindere dalla sua cittadinanza.
(20 maggio 2002)
Mascia Salvatore
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