TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' NEL LUOGO DI LAVORO


Congedi di Maternita'
La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza è tenuta ad astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto.
La lavoratrice deve presentare all'INPS e al datore di lavoro una domanda in carta semplice allegando un certificato medico di gravidanza del ginecologo nel quale sia specificata la data presunta del parto.
La legge però prevede la possibilità di lavorare anche fino ad un mese prima del parto a patto che la gravidanza sia regolare e che le condizioni lavorative non sia rischiose.
Per poter lavorare fino a questo periodo l'interessata dovrà fare una domanda al datore di lavoro e all'Inps allegando la certificazione medica acquisita nel settimo mese di gravidanza da cui risulti che non sono presenti rischi per la salute del bimbo e della mamma.
Per legge la lavoratrice in congedo deve percepire l'80% dello stipendio, quasi tutti i contratti collettivi prevedono però che lo stipendio venga corrisposto interamente.
I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità (commutabilità nell'anzianità di servizio).
Dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata, salvi i casi di cessazione dell'azienda da cui essa dipende, di colpa grave nell'esecuzione della prestazione, di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto nel contratto.
La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità anche nei casi in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto successivamente al parto.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha infine diritto ad ottenere permessi retribuiti allo scopo di effettuare visite mediche o esami specialistici. Per ottenerli dovrà presentare dei certificati che attestano data e ora delle visite.
La lavoratrice autonoma, artigiana e commerciante, coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, può usufruire del congedo di maternità e può usufruire di un'indennità giornaliera da 2 mesi prima del parto fino a 3 mesi dopo il parto. L'indennità corrisponde all'80% della retribuzione normale.
In questi casi l'indennità di maternità viene pagata direttamente dall'Inps alle lavoratrici iscritte ad albi o casse di previdenza prima del periodo di maternità.
La libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza previste nella tabella del D.Lgs. 151/2001 ha diritto ad un'indennità di maternità corrispondente all'80% di cinque dodicesimi del reddito dichiarato, nei due mesi antecedenti al parto e fino a tre mesi successivi.


Congedi di paternita'
Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro dopo la nascita del bambino e per un periodo massimo di tre mesi di età del nascituro solo nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore.
In questi casi, al padre sono estesi gli stessi diritti previsti per la lavoratrice madre, quali il diritto alla retribuzione, la commutabilità nell'anzianità di servizio, il divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.
La domanda per il congedo di paternità o maternità

Per quanto riguarda il periodo di congedo successivo al parto, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla nascita del bambino. Domande presentate successivamente non fanno perdere il diritto all'indennità anche se possono esserci conseguenze nell'ambito contrattuale del rapporto di lavoro.

Congedi parentali
Il congedo parentale viene definito dalla legge come quel periodo nel quale la lavoratrice o il lavoratore dipendente hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, e non l'obbligo.
La madre e il padre hanno diritto al congedo parentale per un periodo di durata massima di sei mesi nei primi otto anni di vita del bambino.
Per le madri che al momento della richiesta sono single, il periodo è esteso a dieci mesi.
I padri single o separati hanno diritto ad un congedo per un periodo massimo di dieci mesi, solo se la madre del bambino è gravemente malata o deceduta, oppure in caso di abbandono o affidamento al padre del bambino.
Madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, ma la durata massima non può superare i 10 mesi per coppia estendibile fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi (es. 5 mesi la madre, 6 mesi il padre).
Per ottenere il congedo occorre presentare una domanda al datore di lavoro e all'INPS con un preavviso di almeno 15 giorni, sempre che non ci siano motivi gravi o sopravvenuti che comportino la necessità di astensione immediata dal lavoro senza preavviso. Alla domanda, nella quale deve essere precisato il periodo di astensione, devono essere allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita attestante paternità e maternità; la dichiarazione dell'altro genitore da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio , con indicazione del datore di lavoro; la dichiarazione del genitore che presenta la domanda da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio; l'impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
Durante il congedo parentale si ha diritto ad una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i primi 3 anni del bambino (entro i primi 8 anni se si percepisce un reddito annuo inferiore a € 11395).

Casi particolari
Adozione o affidamento
I genitori adottivi o affidatari godono degli stessi diritti e della stessa tutela in materia di congedi: il congedo di maternità può essere utilizzato nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia e fino al 6° anno di vita mentre il congedo parentale è previsto fino agli 8 anni di età del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo può essere utilizzato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia.
Genitori di figli disabili
I genitori di figli minori disabili hanno diritto all' estensione del periodo di congedo parentale fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, con retribuzione pari al 30% della retribuzione convenzionale, oppure possono usufruire ogni giorno di due ore di riposo retribuite (se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è di un'ora).
Se il minore ha un'età compresa tra i tre e i diciotto anni i genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni di permesso retribuito ma questo periodo deve essere ripartito tra i due genitori se entrambi dipendenti.
In presenza di figli disabili maggiorenni si ha diritto allo stesso periodo di permessi mensili solo se il genitore che vuole usufruire di tali permessi convive con il figlio o comunque lo assiste in maniera continua.
La legge prevede un congedo straordinario per l'assistenza di figli handicappati per i quali è stata accertata, da almeno cinque anni, la situazione di gravità. Il congedo, in questa ipotesi, ha la durata massima di due anni, nell'arco della vita lavorativa, e può essere frazionato (a giorni, settimane, mesi, ecc.). Il congedo viene retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita.
La domanda di richiesta di congedo deve essere presentata all'INPS in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'INPS per ricevuta e va presentata dall'interessato al datore di lavoro per fruire del congedo. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell' handicap accertata da almeno cinque anni.
Interruzione gravidanza
Per le lavoratrici subordinate, l'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto mentre l'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma, eventualmente, a quella di malattia. Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.

RIPOSI GIORNALIERI

Durante il primo anno di vita del bambino i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di riposi giornalieri: la legge prevede due ore al giorno per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, un'ora al giorno per un orario di lavoro inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri solo nel caso in cui vi rinunci la madre, in caso di grave malattia o morte di questa, in caso di affidamento del figlio al padre, oppure se la madre non può usufruire dei riposi giornalieri perché non ne ha diritto (se lavoratrice autonoma, libera professionista. ecc.).
In presenza di parto gemellare le ore di riposo giornaliere sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche contemporaneamente da tutti e due i genitori.
La domanda di riposi orari della madre va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'INPS e al datore di lavoro.

ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO

Ogni genitore, alternativamente, anche se ha esaurito i congedi, può assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio. Per i primi 3 anni di vita del bambino sono concessi 30 giorni all'anno frazionabili, mentre dai 3 agli 8 anni del bambino sono concessi 5 giorni all'anno per ciascun genitore.
Molte volte nei contratti collettivi è previsto che le assenze siano retribuite solo per i primi tre anni del bambino.
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro allegando il certificato medico di un pediatra dell'Asl o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la malattia del bimbo.

Assegno di maternita' INPS
L'assegno di maternità INPS spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle madri che hanno adottato o hanno in affidamento pre-adottivo un bambino.
La legge finanziaria 2000 ha previsto questa indennità per sostenere finanziariamente le lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti.
Casi in cui si può chiedere l'assegno:
madre disoccupata ma precedentemente lavoratrice purché tra la data della perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la data di nascita o d'ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi;
lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purché abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino;
lavoratrice che già fruisca di una forma di tutela previdenziale ed abbia però almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino;
Per ottenere l'assegno l'interessata deve presentare domanda all'INPS entro sei mesi dalla nascita, o dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, altrimenti perde il diritto.
Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti, intervenuti dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 l'importo intero è pari a € 1.632,58.
La somma è corrisposta per intero a chi non percepisce nessun'altra indennità, o per differenza a chi già percepisce un'indennità inferiore all'assegno.

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI
L'assegno di maternità spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in affidamento pre-adottivo un bambino, residenti in Italia.
L'importo dell'assegno di maternità, attualmente è pari a euro 265,20 mensili ed è devoluto per un periodo di cinque mesi.
L'assegno spetta alla donna che non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo o non gode di altri trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, oppure che ha un' indennità di maternità inferiore all'ammontare dell'assegno di maternità (in questo caso potrà essere richiesta al Comune la differenza tra quanto già percepito e l'ammontare complessivo dell'assegno di maternità) e vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti.
I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro" sulla base della dichiarazione presentata al momento della domanda.
L'assegno spetta per ogni figlio nato (quindi per il parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento pre-adottivo.
Come richiedere l'assegno di maternità
La domanda per l'ottenimento dell'indennità di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio ma la data di presentazione della richiesta di questo contributo non incide sull'entità dell'erogazione stessa che viene conteggiata a partire dalla nascita del figlio. Alla domanda andrà allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) in base al quale l'Inps valuterà se rilasciare o meno l'assegno di maternità.
Per essere assistiti nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva Unica ci si potrà rivolgere ad un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Il CAAF rilascerà copia della dichiarazione resa e del calcolo del diritto (o meno) ad ottenere l'assegno nonché, su richiesta, un certificato dell'indicatore della situazione economica familiare (I.S.E.), che avrà la validità di 24 mesi. Sulla copia della dichiarazione resa dovrà comparire la data e il timbro dell'Ente (C.A.A.F.) con la firma dell'addetto che ha raccolto la dichiarazione.
Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'I.S.E. non si dovrà presentare alcun certificato ma occorrerà preparare tutto ciò che può essere utile alla compilazione del modello: codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; ammontare del reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare; consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare; categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo familiare.
A tal fine dovranno allegarsi i seguenti documenti:
- Modello 730 - UNICO (740) - Redditi 2002
- CUD (101) o documento reddito per frontalieri o lavoro a domicilio
- Ultima dichiarazione ICI
- Autodichiarazione depositi bancari, postali, titoli ed azioni; cod. ABI banche e codice postale intermediario
- Contratto di mutuo e piano d'ammortamento per mutui residui
- Certificazione dell'ASL ai sensi dell'art. 41. 104 (handicap inv. superiore 66%)
- Assicurazione sulla vita: contratto e premio pagato
- Codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
- Documento INPS attestante il trattamento di maternità già percepito
- Stato di famiglia o autocertificazione
- Certificato di cittadinanza per tutti o autocertificazione

L'assegno verrà corrisposto dall'INPS in un' unica soluzione e nella domanda potrà essere specificato se il versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul conte corrente bancario.
L'assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS.
Bisogna tener presente che molte regioni hanno disposto, nell'ambito della loro autonomia, l'erogazione di assegni di maternità con proprie leggi regionali quindi sarà opportuno verificare l'erogazione di assegni regionali in base alla propria residenza.