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La concorrenza del vuoto legislativo della legge sull'immigrazione con la restrittiva interpretazione della L. 184/83 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori sta creando, nell'ambito dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno emesso nei confronti di cittadini extracomunitari minori non accompagnati, innumerevoli problemi di ordine interpretativo ed attuativo.

Ci riferiamo in particolare, al problema che hanno i minori non accompagnati posti sotto tutela del giudice tutelare ed affidati ai servizi sociali del comune competente ex art. 2 della legge 184/83.

Il primo problema che sorge è quello della individuazione del tipo di permesso di soggiorno da emettere nei confronti di un minore che si trovi nelle circostanze di cui sopra.

Con circolare nr. 300/C/200/785/P/12.229.28/1^DIV del 30.11.2000 il Ministero degli interni ha voluto stabilire quale titolo debba essere riservato nei confronti di minori stranieri non accompagnati.

Viene stabilito che il permesso di soggiorno per minore età disciplinato dall'art. 28 del DPR 394/99 (tipologia di permesso non convertibile) ha natura residuale rispetto ai casi in cui possa essere rilasciato altro titolo di permesso di soggiorno.

Tale titolo, sempre per la circolare di cui sopra dovrà essere riservato ai minori stranieri non accompagnati come definiti dal DPR 9 dicembre 1999, nr. 535, per i quali la legge stessa prevede la possibilità di un loro rimpatrio assistito a seguito dell'individuazione dei familiari nel Paese di origine, ovvero nell'ipotesi in cui il Tribunale per i minorenni, non determini formalmente dell'affidamento dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83.

L'articolo 2 della legge 183 stabilisce che ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

I minori che vengono sottoposti a tutela del Comune vengono tutti affidati al servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minori così come previsto dal comma 3 art 4 della legge sulle adozioni.

Il Ministero dell'Interno, sempre con la stessa circolare stabilisce pure che deve essere rilasciato il permesso di soggiorno per minore età nell'ipotesi in cui il Giudice tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi dell'art. 345 e seguenti del codice civile.

Si esclude quindi che il permesso di soggiorno per motivo di minore età possa essere riconosciuto nei confronti del minore per il quale è stata disposta la tutela ai sensi della legge 184/83.

A sostegno di tale tesi una recente sentenza del TAR Toscana nr. 2272100 ha ribadito che il nomen iuris "affidamento" usato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno omonimo ha la stessa valenza giuridica di un provvedimento di nomina di un tutore ex art.2 della legge 184/83.

Ne discende che l'errore in cui incorrono le Questure al momento del rilascio del permesso di soggiorno è quello di non dare l'esatta definizione giuridica all'istanza presentata in base alla legge 184/83.

In presenza di un decreto di tutela emesso dal giudice ai sensi della legge 184/83 le Questure dovrebbero quindi rilasciare esclusivamente un permesso di soggiorno per motivi di affidamento che consente al minore non accompagnato l'accesso allo studio ed attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo.

(5 febbraio 2002)

Annamaria Spalluto