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Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.   Invia questo articolo

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art.3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato , a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n.40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non è stato ancora emanato;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60mila per lavoro stagionale;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale a decorrere da gennaio 2003;

Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta

Articolo 1

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unità, ripartita tra le Regioni e le Provincie Autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate;

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione Europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Romania, nonché di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002;

3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in corso d'anno, può con proprio decreto rideterminare la distribuzione delle quote tra le Regioni e Provincie Autonome.


Allegato

VALLE D'AOSTA 15
PIEMONTE 3.005
LOMBARDIA 1.008
TRENTO 12.000
BOLZANO 15.700
VENETO 7.690
FRIULI-VENEZIA-GIULIA 2.700
LIGURIA 230
EMILIA ROMAGNA 7.400
TOSCANA 2.000
UMBRIA 1.000
MARCHE 1.030
LAZIO 635
ABRUZZO 1.600
MOLISE 300
CAMPANIA 500
PUGLIA 1.600
BASILICATA 50
CALABRIA 50
SICILIA 100
SARDEGNA 100
TOTALE 60.000

Roma, 20 dicembre 2002

Silvio Berlusconi