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Ministero dei Trasporti
Niente patente a chi è in attesa del rinnovo
Cedolino utile solo per chiedere il foglio rosa e sostenere l'esame di teoria. Per il rilascio di patenti e carte di circolazione serve un permesso di soggiorno valido
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ROMA - Niente patente a chi ha il permesso di soggiorno scaduto ma ha chiesto il rinnovo: la ricevuta della domanda non può essere considerata un documento equivalente. È entrata in vigore lunedì scorso una circolare del Ministero dei Trasporti che complicherà ulteriormente la vita ai dannati del cedolino.

In alcune province (ad esempio a Rimini e Forlì-Cesena) grazie ad accordi tra Uffici della Motorizzazione, Questure e Prefetture, fino ad oggi veniva rilasciata la patente anche a chi aveva un permesso in fase di rinnovo. Una soluzione ragionevole, visto che quasi nessuna Questura in Italia riesce a rinnovare un permesso nei venti giorni previsti dalla legge, che però non potrà essere più applicata.

Il Ministero dei Trasporti ha infatti chiesto lumi al Viminale che a sua volta, come si legge nella circolare "ha precisato che la sola ricevuta di presentazione dell'istanza [di rinnovo n.d.r.] rende possibile l'avvio del procedimento ma non anche il rilascio della patente di guida o della carta di circolazione che, in ogni caso, deve essere subordinato all'esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità".

Di conseguenza, d'ora in poi il cedolino basterà a prendere il foglio rosa e a essere ammessi agli esami di teoria per la patente. Ma non si potrà sostenere l'esame di guida (al termine del quale viene rilasciata la patente) senza un permesso di soggiorno già rinnovato. Meglio fare due calcoli, quindi , prima di chiedere il foglio rosa. Il rischio è che questo scada nelle more del rinnovo, e si debba rifare tutto l'iter, versamenti compresi.

La ricevuta della domanda di rinnovo sarà utile inoltre per avviare le procedure di immatricolazione, di annotazione dei trasferimenti di proprietà, di duplicazione e aggiornamento della carta di circolazione solo se queste operazioni non ricadono nella procedura "Sta cooperante " (che grazie allo Sportello Telematico dell'Automobilista prevede il rilascio contestuale del documento). Per ritirare materialmente la carta e per tutte le operazioni "Sta cooperante" bisognerà però esibire il permesso rinnovato.

Ovviamente, tutte queste limitazioni cadono se dalla ricevuta della domanda di rinnovo si evince che il permesso di soggiorno non è ancora scaduto.

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare del 20/03/2006

(6 aprile 2006)

Elvio Pasca