TAR Lazio Sentenza n. 2143 del 2 marzo 2012
I Giudici ammistrativi, hanno stabilito nella sentenza in commento, che i reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, sezione II.
TAR Lazio Sentenza n. 2143 del 2 marzo 2012
I Giudici ammistrativi, hanno stabilito nella sentenza in commento, che i reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, sezione II.
La decisione del tribunale per i minorenni di Bari. Per tutelare l’interesse della minore, il padre e la madre potranno restare entrambi in Italia
Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi non hanno ritenuto ostativo ai fini della concessione del Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
TAR LOMBARDIA sentenza n. 2321 del 2011
I Giudici amministrativi, con la sentenza n. 2321 del 2011, si soffermano sulla permanenza dello straniero all'estero, richiedente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie si trattava di un cittadino extracomunitario che per problemi di salute era stato costretto ad un'assenza prolungata dall'Italia e che, per questo motivo, si era visto rigettare l'istanza avanzata per il rilascio del titolo di soggiorno. Il TAR nell'affrontare la questione afferma che al richiedente il permesso di soggiorno di lungo periodo, non si applica, ai fini del computo della durata dell’ interruzione del soggiorno, il termine previsto dall'art. 13 comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, secondo il quale « il permesso di soggiorno non può essere rinnovato (...) quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi (...) salvo che detta interruzione sia dipesa (...) da (...) gravi e comprovati motivi», bensì il diverso termine previsto dall’art. 9 c. 6 del D. Lgs. 286/98 secondo il quale “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”
TAR Lombardia - Sentenza n. 1601 del 27 aprile 2011
Con la sentenza n. 1601 i Giudici del Tribunale Amministrativo della Lombardia hanno nuovamente affermato la legittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero del quale sia valutata la pericolosità sociale sulla base di sentenze penali di condanna.
Alcune tipologie di reati descritte dall'articolo 4 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione, tra i quali rientra anche la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacienti, sono reati c.d. ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
In questi casi quindi, il provvedimento di rigetto si configura come atto dovuto da parte del Questore.
L'eventuale richiamo ai legami familiari può essere valutato solo in relazione al permesso di soggiorno richiesto ed alla concreta dimostrazione da parte dello straniero che i rapporti familiari siano veri ed effettivi.
Lo stesso dicasi per la condizione di lunga permanenza sul territorio italiano che può essere valutata, sempre secondo i Giudici amministrativi, soltanto per le richieste di Permessi di sggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
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